|
La presenza dei cassonetti per i rifiuti urbani nei pressi della abitazioni è uno dei motivi di maggior contesa nei rapporti con il comune e nei rapporti di vicinato.
Il problema non è stato ridotto ma al contrario aggravato dalla diffusione del metodo della raccolta differenziata porta a porta.
Tale metodo ha infatti prodotto il moltiplicarsi dei punti di deposito per il ritiro dei rifiuti e dei relativi cassonetti.
La questione si nota in particolare nei condomini, dove ragione di contesa è spesso in quale punto delle parti comuni posizionare il cassonetto, dunque in soldoni, il naso di quale o quali condòmini sacrificare alla causa della raccolta del rifiuto.
Tanto più nella bella stagione, dove, tra caldo, servizio di raccolta rallentato dalle ferie degli operatori ecologici e orari sregolati dei vicini, il maleodore non è un rischio remoto.
E quest'ultimo non è poi l'unico problema: anche ragioni estetiche, per quanto con meno urgenza, chiedono la loro parte. Allora, se la lite è in certi casi pressocché inevitabile, è opportuno informarsi per capire cosa prevede la legge e dunque cosa ci è possibile fare per difendere le nostre ragioni, oppure, in maniera più pragmatica, raggiungere un compromesso con chi ha motivazioni (inevitabilmente) opposte alle nostre.
Le fonti normative sono varie: abbiamo il Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e il relativo regolamento (D.P.R. 405/1992), fonte valevole per tutto il territorio nazionale; abbiamo poi i regolamenti comunali, valevoli ovviamente per il comune di riferimento; infine, per quanto concerne i condomini, esistono le decisioni assunte dall'amministratore o dall'assemblea, che hanno un valore esclusivamente per quello specifico condominio e nella misura in cui il loro contenuto non contrasti con le fonti normative.
In che rapporto si trovano le varie fonti tra di loro?
Andiamo per ordine vedendo innanzitutto qual è il contenuto delle norme nazionali in relazione al nostro caso, naturalmente in sintesi e rinviando sin da ora alla lettura dei testi integrali, rinvio indispensabile poi per gli specifici regolamenti comunali.
Cosa prevedono in proposito il Codice della Strada e il suo regolamento di esecuzione e di attuazione?
Il Codice della Strada dispone (all'art. 25, co.3) che:
I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione art. 25, co.3, C.d.S.
Sempre il Codice della Strada dispone poi che la sosta di veicoli è vietata (ovviamente, per quanto qui interessa): davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o analoghi contenitori (v. art. 158, co.2, lett. n).
A sua volta, l'art. 68 del successivo regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada dispone (a integrazione del citato art. 25 co.3) che i cassonetti devono essere posti in genere fuori della carreggiata, al fine comunque di non causare pericolo o intralcio per la circolazione.
L'articolo prevede, inoltre, le caratteristiche che devono avere i detti cassonetti: in sintesi, è previsto che sugli spigoli verticali del cassonetto devono essere apposti pannelli di pellicola rifrangente a strisce bianche e rosse.
Nei casi in cui detta segnaletica non può essere applicata, può essere sostituita con quattro pannelli ridotti (v. art. 158, co.2 e 3 c.c.). In tali casi, i cassonetti devono essere collocati in aree riservate destinate a parcheggio e poste fuori della carreggiata o entro la stessa.
I cassonetti non dotati della segnaletica devono essere ubicati in una sede propria.
Se il cassonetto viene posto ai margini della carreggiata, l'area in cui è ubicato deve essere delimitata con segnaletica orizzontale.
Successivamente (v. art. 152), è prescritto che gli spazi dedicati al posizionamento sulla carreggiata dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, che non siano fisicamente delimitati, devono essere segnalati con una striscia gialla continua; inoltre, è vietata la sosta in permanenza in corrispondenza della parte di delimitazione parallela al margine della carreggiata.
Come già detto, la materia è regolata anche dai regolamenti comunali, i quali ad es. dispongono come devono essere posizionati i cassonetti lasciati dai privati per la raccolta porta a porta.
Nei condomini la materia è altresì regolata dalle decisioni assunte all'interno del condominio.
Al di là delle disposizioni normative (nazionali e locali) e nel rispetto delle stesse, nei condomini in questa materia vale quanto previsto dal regolamento condominiale, dall'amministratore (anche in via provvisoria) e dall'assemblea, se la questione è delicata o comunque se la situazione lo richiede.
Ricordiamo, infatti, che tra i compiti dell'ammistratore vi è anche quello di
disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini v. art. 1130, co.1, n.2 c.c.
però, data la delicatezza della materia – l'esperienza ci insegna che ci sarà sempre qualche scontento - è spesso opportuno che decida l'assemblea.
Naturalmente, nella decisione dovranno essere rispettati le norme (nazionali e locali) e i diritti dei singoli, sempre avendo riguardo alle possibilità d'uso delle cose comuni.
Cosa fare se così non è?
Sarà possibile, secondo chi scrive, valutare se impugnare il provvedimento dell'amministratore (art. 1133 c.c.) e/o la delibera (art. 1137 c.c.).
Si segnala la decisione del TAR Piemonte n. 1169 del 2015 con cui è stato stabilito - in un caso relativo alla raccolta differenziata porta a porta presso il Comune di Torino - di stabilire la correttezza della norma del regolamento comunale che impone il posizionamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani all'interno delle aree condominiali, anche se si ammette la possibilità che il condominio possa indicare al Comune un diverso posto all'interno dell'area condominiale, più consono alle esigenze dei condòmini e sempre se tale diversa collocazione sia secondo il gestore dei rifiuti
tecnicamente attuabile senza pregiudizio per l'efficace gestione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani TAR Piemonte n. 1169/2015
In genere, cosa fare contro un posizionamento di un cassonetto scorretto e/o dannoso?
È opportuno valutare insieme a un legale, se rivolgersi al giudice per ottenere lo spostamento dei cassonetti o l'adozione di eventuali misure da parte del responsabile.
Si segnala in proposito la sentenza n.419 del 2015 con cui la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la condanna nel confronti del gestore del servizio (in quel caso veniva esclusa la responsabilità del Comune), al risarcimento dei danni prodotti da un incendio (causato da ignoti) di un cassonetto dei rifiuti, per violazione del dovere di custodia.
In primo grado la condanna era pervenuta con la motivazione che il detto cassonetto, piuttosto che essere collocato nei modi e luoghi di legge, risultava essere stato invece addossato all'abitazione e al negozio del danneggiato, poco importava chi avesse collocato il cassonetto in quel punto, dovendo in ogni caso – anche se il bene fosse stato spostato da terzi ignoti - rimproverare al gestore il mancato controllo sullo stesso.
|
||