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Acquistare un soggiorno presso una casa vacanza e trovarsi all'arrivo di fronte a un immobile fatiscente e privo dei servizi che erano stati garantiti, è certamente una spiacevole sorpresa. L'appartamento preso in affitto non è come si presentava nelle foto e le tanto desiderate ferie si trasformano presto in un vero e proprio incubo.
Ecco che imprevisti e disservizi possono compromettere la serenità della vacanza.
Non dobbiamo preoccuparci però, perché in questi casi è possibile ottenere un rimborso e addirittura il risarcimento del danno che sia connesso al tempo della vacanza trascorso inutilmente e all'irripetibilità dell'occasione che è stata perduta.
Condizione necessaria per poter agire è che l'esecuzione inesatta della prestazione o l'inadempimento da parte dell'organizzatore siano non di scarsa importanza, come disciplinato dal Codice del Turismo (Dlgs 79/2011) che si occupa della materia.
Il danno non deve essere cioè di lieve entità.
Da ricordare che il concetto di vacanza rovinata è stato esteso dal Dlgs n.62 del 2018 anche a chi effettua viaggi di lavoro e il termine consumatore è stato sostituito da viaggiatore in senso più generico.
Il trend in aumento del ricorso alla prenotazione online degli appartamenti vacanze espone il turista a maggiori rischi.
Il viaggiatore che ritiene lesi i suoi diritti potrà chiedere, a seguito della violazione degli obblighicontrattuali:
- la risoluzione del contratto di viaggio/affitto, se ancora in corso;
- il risarcimento del danno subito.
Di seguito vedremo come il turista che abbia perso un'occasione di relax possa essere pienamente tutelato. Il danno subito da chi si vede rovinata la propria vacanza non necessariamente implica la perdita pecuniaria, in quanto esso può consistere anche soltanto in stress, disagio e turbamento, anch'essi risarciti.
Del danno da vacanza rovinata è stata data una nozione nel corso degli anni dalla giurisprudenza che svariate volte ha affrontato l'argomento.
Il danno risarcibile può essere patrimoniale, se si traduce in una vera e propria perdita economica; si pensi ad esempio ai costi sostenuti perché la casa dove si doveva alloggiare era inagibile. Può essere anche un danno di natura non patrimoniale, se si sostanzia in quello che viene definito danno biologico, morale o esistenziale.
In quest'ultimo caso la quantificazione del danno è di più difficile dimostrazione e, poiché sarà il viaggiatore a doverne fornire la prova, quando si inizia una vacanza è bene adottare alcuni accorgimenti, come conservare adeguatamente tutta la documentazione, al fine di poter presentare eventuale richiesta di risarcimento in caso di spiacevoli sorprese.
Al fine di essere risarciti dopo una vacanza che non è stata conforme alle nostre aspettative, la parola d'ordine è tempestività.
Innanzitutto è necessario dare prova del contratto di viaggio, ad esempio del contratto d' affitto della casa vacanza. In secondo luogo sarà necessario dare dimostrazione dell'inadempimento dell'organizzatore in riferimento agli accordi presi.
Risulta necessario conservare tutta la documentazione, come foto, ricevute, scontrini, fatture e ulteriori dati che possano ritenersi utili per ricostruire le circostanze che hanno dato luogo all'inadempimento.
Questo perché spetterà al turista fornire la prova del danno subito e del nesso causale tra l'inadempimento e l'impossibilità di godere pienamente della casa vacanze.
Dal punto di vista pratico occorre inviare un reclamo a chi ha organizzato il nostro soggiorno (ad esempio chi ci ha affittato la casa), manifestando in maniera chiara e puntuale il nostro disagio, anche durante la vacanza stessa. Lasciar passare tempo può far sembrare che la cosa non era così grave e che abbiamo soprasseduto di fronte ai disservizi. In questo caso si pone il gestore della casa vacanza nella condizione di rimediare, in maniera tempestiva, data l'urgenza della situazione da noi evidenziata.
In assenza di riscontro, è bene al più presto (non oltre 10 giorni lavorativi dal rientro a casa) presentare un reclamo formale, più incisivo, con lettera raccomandata o PEC, riportando tutte le circostanze che abbiano dato luogo alle difformità, ritardi e in generale all'inadempimento del soggetto responsabile.
Qualora i reclami non dovessero sortire alcun effetto e la lite non possa risolversi in maniera bonaria, sarà necessario adire il Tribunale competente ricordando che il termine di prescrizione è di un anno a decorrere dal rientro dal viaggio.
Abbiamo visto che il danno da vacanza rovinata può tradursi in un pregiudizio economico e questo è facilmente quantificabile. Maggiori difficoltà sorgono per la parte afferente lo stress e il disagio che non sono facilmente misurabili. Si tratta di un pregiudizio della sfera psicologica inteso come mancato benessere che il viaggiatore avrebbe conseguito con la vacanza. In questo senso provvederà il giudice in manieraequitativa.
Ciò significa che la quantificazione in questo caso avviene a discrezionalità del Giudice che nella sua decisione terrà conto di elementi concreti come l'unicità dell'occasione, il significato della vacanza dal punto di vista del viaggiatore nonché il livello di sofferenza da lui patito.
Come già precisato, il danno non deve essere di lieve entità; questo vuol dire che al di sotto di una soglia minima di stress e disagio non verrà corrisposto alcun indennizzo.
Da quanto sopra evidenziato possiamo concludere che ai fini risarcitori non si possono fornire delle linee guida bene precise e valide per sempre, in quanto sarà il giudice a dover decidere caso per caso in base alle circostanze effettivamente verificatesi.
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