È sequestrabile la casa della moglie per reati commessi dal coniuge

La casa coniugale è sequestrabile per reati commessi dall'altro coniuge anche se intestata a un solo coniuge non autore del reato e confluita in fondo patrimoniale
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La casa del coniuge è sequestrabile


La casa del coniuge, confluita in un fondo patrimoniale, può essere sequestrata per equivalente per reati commessi dall'altro coniuge.

È questo l'interessante principio stabilito dalla Corte di Cassazione, con la recente sentenza 16 maggio 2023 n. 20675.

Casa sequestrata fondo patrimoniale
Quanto affermato dalla Suprema Corte ha inevitabilmente suscitato un acceso dibattito e, in alcuni casi, un po' di preoccupazione.

Ciò in quanto, con tale pronuncia si è affermato che in caso di realizzazione di una serie di reati tributari è possibile sequestrare per equivalente non solo i beni di proprietà del soggetto indagato, ma anche quelli della moglie (non indagata) ancorché confluiti nel fondo patrimoniale familiare.


Cosa è il fondo patrimoniale


Il fondo patrimoniale è un istituto giuridico, previsto dal codice civile, che consente di tutelare da eventuali aggressioni i beni in esso confluiti.

In altri termini, è possibile destinare alcuni beni mobili e immobili nel fondo, creando su di essi un vincolo, per soddisfare eventuali bisogni.

Il fondo può essere familiare e, in tal caso, i beni che sono oggetto di vincolo, sono destinati a soddisfare bisogni della famiglia.

Il vincolo, costituito su tali immobili, funge da “protezione”, nel senso che non possono essere oggetto di aggressioni da parte di eventuali pretese di terzi creditori.

Per costituire un fondo patrimoniale è necessario predisporre un atto pubblico e, dunque, rivolgersi a un notaio.


Sequestro per equivalente


Il sequestro per equivalente è uno strumento che consente di sequestrare i proventi derivanti da attività illecite anche quando non sia possibile sequestrare direttamente i beni utilizzati o coinvolti nelle fattispecie penali.

In caso di reati tributari, il sequestro per equivalente sequestra i proventi derivanti da attività penalmente rilevanti.



Possono essere sottoposti alla misura del sequestro per equivalente i soggetti che non risultano estranei al reato.

La definizione di persona estranea al reato è ampia e di particolare importanza, poiché deve escludersi il soggetto che non ha commesso il fatto e anche il soggetto che non ha in alcun modo tratto profitto alla commissione dell'illecito (art. 12 bis, decreto n. 74/2000).


Casa di un coniuge e reati commessi da altro coniuge: il caso sottoposto alla Corte


Per comprendere la domanda oggetto di contenzioso promosso davanti alla Suprema Corte, è importante preliminarmente ripercorrere i fatti oggetti del giudizio.

Nel caso sottoposto all'attenzione dei giudici, un coniuge era stato indagato per reati tributari, i cui proventi erano confluiti in un conto corrente sul quale risultava operare la moglie dell'indagato.

In ragione di tale coinvolgimento, la moglie del soggetto indagato non poteva essere considerata persona estranea al reato e, pertanto, nei suoi confronti poteva ritenersi applicabile la misura del sequestro per equivalente.

Casa del coniuge sequestrabile per reati dell'altro coniuge
Ciò in quanto, la moglie del soggetto indagato, aveva avuto in qualche modo la disponibilità del conto corrente nel quale erano confluiti i proventi derivanti da attività illecite.

In ragione di tale coinvolgimento della moglie, il giudice ha emesso il provvedimento di sequestro per equivalente avente a oggetto la casa coniugale, confluita in un fondo patrimoniale, intestata alla moglie, non indagata, ma in qualche modo coinvolta in considerazione della disponibilità finanziaria derivante dal reato.


Il principio stabilito dalla Corte di Cassazione


Secondo la Corte, la casa, seppur intestata al solo coniuge non indagato e intestata al fondo patrimoniale, ha ritenuto di poter sottoporre a sequestro per equivalente l'abitazione della moglie.

Il principio innovativo affermato dalla sentenza risiede nel fatto che la necessità di garantire l'applicazione del sequestro per equivalente per non consentire l'utilizzo e la circolazione di proventi da reato, “supera” in qualche modo il vincolo creato dalla costituzione di un fondo patrimoniale sull'immobile del coniuge.

Secondo il giudice penale, infatti, ciò che rileva è la materiale disponibilità del bene, indipendentemente dal fatto che questo sia confluito in un fondo patrimoniale.

L'intestazione dell'immobile in un fondo patrimoniale non impedisce, secondo la sentenza in commento, che il bene possa essere sottoposto a sequestro per equivalente tutte le volte che tale bene sia nella disponibilità del coniuge, non indagato che risulti essere non estraneo al reato, perché in qualche modo coinvolto nelle fattispecie di natura penal – tributaria.

In conclusione


In conclusione, secondo la Corte, dopo aver verificato che la moglie non era considerabile persona estranea al reato e che avesse la disponibilità della casa in quanto casa coniugale, ovverosia di un bene astrattamente sottoponibile a sequestro per equivalente, quale la casa del coniuge, ha ritenuto aggredibile tale bene.

L'affermazione di tale principio comporta quale immediata conseguenza che possono considerarsi astrattamente assoggettabili alla misura del sequestro per equivalente beni, tutti i soggetti che non sono estranei al reato e conseguentemente tutti i loro beni, indipendentemente da una valutazione in merito all'effettivo coinvolgimento nel comportamento punito penalmente.

A ciò si aggiunga che la (condivisibile) garanzia che i proventi derivanti da reato siano oggetto di sequestro, “supera” o, in alcuni casi, deve considerarsi prevalente rispetto al vincolo derivante dalla costituzione di un fondo patrimoniale.

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Casa coniugale di proprietà della moglie di indagato sequestrabile
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