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Casa resta all'ex se il figlio maggiorenne convive nel week end

Se il figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente torna a casa nel week end, la casa familiare resta al coniuge assegnatario: la convivenza rileva.
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La casa resta all'ex se il figlio maggiorenne sta con lei nel week end


La casa familiare resta assegnata all'ex coniuge se il figlio maggiorenne d'età coabita con lei soltanto nel week end.

Questo il principio affermato dalla ordinanza n. 23473 del 27 ottobre 2020 della Corte di Cassazione, che stiamo qui per vedere più da vicino.

Separazione e assegnazione casa con figlio maggiorenne
Il principio generalmente applicato dalle Corti, come stiamo per vedere, è che qualora il figlio maggiorenne non sia economicamente indipendente e conviva con l'ex coniuge, la casa coniugale resta assegnata a lei (di solito, come noto, l'ex coniuge assegnatario è una lei, cioè l'ex moglie).

Se però il figlio va a studiare fuori, come si regolano i rapporti?

Cambia qualcosa?

In realtà, la risposta data dalle sentenze non è così uniforme e dipende spesso dal caso concreto.

Ad esempio, la convivenza è stata alle volte esclusa (Cass. n. 16134/2019, alle altre riconosciuta (v. ad es. Cass. n. 11320/2005).

Nel caso in esame, in particolare, la sentenza afferma che nel concetto di convivenza rientra il caso in cui il figlio vive fuori durante la settimana e nel week end ritorna a casa.

Vediamo allora più da vicino i fatti causa e il contenuto della sentenza che interessa, tra i vari che tratta, il tema al nostro esame.


Il Tribunale assegna la casa alla madre


In primo grado il Tribunale aveva assegnato la casa coniugale alla madre, quale genitore coabitante con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, ponendo a carico dell'uomo il pagamento di un assegno di mantenimento a favore del figlio e di un assegno di mantenimento a favore della madre.

Separazione e assegnazione casa familiare
L'uomo proponeva impugnazione davanti alla Corte di Appello chiedendo che fosse accertata l'assenza dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale a favore della donna, affermando che la non autosufficienza economica del figlio maggiorenne fosse da addebitarsi a sua colpa.


La Corte d'appello riduce l'assegno


L'uomo chiedeva anche che fosse revocato l'assegno divorzile disposto a favore della donna, essendo lei autosufficiente economicamente e che venisse dichiarata l'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'assegno di mantenimento del figlio o, in subordine, che fosse ridotto l'importo determinato dal Tribunale con scorporo delle spese straordinarie.

assegnazione della casa coniugale e divorzio

La Corte d'Appello decideva riducendo l'importo dell'assegno divorzile e compensando le spese di entrambi i gradi nella misura di un mezzo.

La decisione veniva impugnata dalla donna per Cassazione al fine di contestare la riduzione dell'assegno divorzile.

L'uomo deposita controricorso e ricorso incidentale strutturato in quattro motivi, dei quali noi vedremo solo quelli che interessano il nostro discorso.


Se il figlio è maggiorenne non va riconosciuta la casa familiare


Con il primo motivo il ricorrente afferma la violazione/o falsa applicazione degli artt. 155, 337 sexies e 337 septies c.c. in relazione agli artt. 3 e 42 Cost.

Casa coniugale ambiente domestico
In sostanza si dice che non è necessario riconoscere la tutela dell'interesse a permanere nell'ambiente domestico dove è cresciuto al figlio maggiorenne, al fine di mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, anche qualora questi non sia autosufficiente economicamente.

Il ricorrente, inoltre, sostiene che il riconoscimento dell'assegnazione della casa familiare al genitore convivente con un figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, comporta un'irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento tra il maggiorenne che è autosufficiente e quello non autosufficiente.

Ciò si traduce in una violazione del principio di rango costituzionale di uguaglianza espresso dall'art. 3 della Costituzione e un'ingiustificata compressione del diritto del genitore proprietario in violazione dell'art. 42 della Costituzione.


La convivenza vale solo con sporadici spostamenti


Inoltre, il ricorrente, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali (sentenze nn. 13295/2014 e 18075/2013), ha affermato che la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori con sporadici allontanamenti, con l'esclusione di saltuario ritorno presso l'abitazione solo per i fine settimana, come nel suo caso.

Casa coniugale se il figlio torna solo nel week-end
Con il terzo motivo - che riportiamo con il primo perché strettamente connesso - il ricorrente lamenta che nel provvedimento è omesso l'esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la mancanza assoluta di motivazione sul punto.

La Corte d'Appello avrebbe cioè omesso di considerare che il figlio vivesse stabilmente a Bologna e che tornasse a casa solo saltuariamente.


La decisione: la convivenza nel week end giustifica


L'unico motivo di ricorso presentato dalla ex moglie è ritenuto dalla Corte manifestamente infondato. Passando alle contestazioni dell'uomo, il primo motivo del controricorso è ritenuto manifestamente infondato dalla Corte:

proprio alla luce dei precedenti dallo stesso citati, essendo stato oggetto di insindacabile accertamento di fatto che il figlio maggiorenne non autosufficiente torni con frequenza settimanale presso la casa familiare (Cass. n. 23473/2020).


Per la Corte dunque il requisito della convivenza con la madre presso l'abitazione familiare sussiste; inoltre, la Corte esclude la violazione del principio di uguaglianza a fronte della radicale diversità delle condizioni del figlio maggiorenne autosufficiente e di quello non autosufficiente, non poste al confronto dal ricorrente.

Il terzo motivo, visto come sostanzialmente ripetitivo del primo, è respinto per le stesse ragioni.

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