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Il cartello rappresenta il biglietto da visita di ogni cantiere: in esso sono contenute informazioni, dati, riferimenti e nominativi dei vari attori aventi responsabilità in capo ai lavori da effettuare. La sua apposizione non è pertanto una scelta ma un obbligo di legge i cui riferimenti sono contenuti all'interno del Testo unico dell'Edilizia D.P.R. 380/2001.
In particolare, nel suddetto decreto, si parla di cartello di cantiere agli articoli 20 e 27: l'art. 20, al comma 6, parlando di rilascio di permesso di costruire, dice che:
gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
L'art. 27 comma 4, invece, in merito alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, afferma che:
gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
Alla luce di queste due prescrizioni, si deduce che:
1) la presenza del cartello da cantiere è obbligatoria in caso di rilascio di permesso di costruire e le modalità sono contenute all'interno dei singoli regolamenti edilizi;
2) la mancata affissione è oggetto di sanzioni.
Qualora, quindi, ci trovassimo a dover dare avvio a lavori di ristrutturazione o di nuova costruzione, affidandoci a un tecnico o verificando direttamente, è di fondamentale importanza consultare il regolamento edilizio del Comune di appartenenza, per verificare i contenuti e le modalità di affissione della tabella di cantiere.
In linea di massima, indipendentemente dalla forma, colori o dimensione, il cartello, in caso di lavori privati, deve contenere una serie di dati.
Nel caso in cui si tratti di lavori pubblici, è necessario specificare ulteriori informazioni.
Alcune delle informazioni contenute in merito alla sicurezza di cantiere sono richieste dal Testo Unico della Sicurezza, ossia il Decreto Legislativo n. 81/2008 che all'art. 90 comma 7 richiede l'indicazione delle figure dei coordinatori, in fase di progettazione e di esecuzioni, sul cartello di cantiere. Tale obbligo è in capo committente o al responsabile dei lavori.
Qual è quindi la finalità della presenza di un cartello su un luogo di lavoro, che è il cantiere?
Lo scopo è chiaramente informativo, di trasparenza, in quanto trattandosi di comunicazioni o autorizzazioni abilitative rilasciate da un ente pubblico, chiunque (privato cittadino o organo di vigilanza) deve avere accesso immediato a tali informazioni, tant'è che è sanzionabile non solo l'assenza del cartello ma anche il suo posizionamento in luogo non facilmente accessibile.
Alla luce di ciò il cartello di cantiere, unitamente alla cartellonistica di cantiere obbligatoria ai fini della sicurezza, che segnala pericoli, indicazioni e prescrizioni, deve essere esposto su strada pubblica o comunque ben visibile da tutti i passanti pubblici cittadini o organi di vigilanza.
L'ammontare della sanzione è contenuta all'interno dell'art. 44 del D.P.R. 380/2001 che:
al comma 1 afferma che si applica l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire.
Sebbene, quindi, la norma nazionale ne stabilisca l'obbligatorietà nel solo caso del permesso di costruire, delegando poi ulteriori indicazioni ai singoli regolamenti edilizi comunali, la presenza del cartello di cantiere è sempre auspicabile, proprio per dare un segnale di assoluta trasparenza e di correttezza nello svolgimento delle lavorazioni.
A dare ulteriore testimonianza di ciò è la giurisprudenza che ha visto, con diverse sentenze di cassazione, punire a livello amministrativo e penale chi non esponeva il cartello in caso di permesso di costruire, e solo amministrativamente chi non lo apponeva in caso di lavorazioni di minore entità, ma per cui il regolamento locale prevedeva comunque l'esposizione della tabella.
Per avviare un cantiere, si sa, la documentazione richiesta è spesso consistente: documenti abilitativi, dichiarazioni, piani di sicurezza, autorizzazioni, comunicazioni ai vari enti.
Qualora necessario, ad esempio, dovrà essere richiesta una occupazione di suolo pubblico: se con il nostro cantiere abbiamo necessità di occupare un'area pubblica per installare ponteggi, per recinzioni, per deposito di attrezzature e materiali, dovremo ottenere un'autorizzazione da parte del Comune, il quale, se ravvisata la necessità, lo rilascerà con prescrizioni o indicazioni, come lasciare un camminamento per pedoni, oppure interdicendo il traffico per un determinato periodo, etc.
Il tutto previo pagamento di un indennizzo commisurato all'area e alla durata dei lavori.
L'autorizzazione che viene rilasciata, quindi, deve essere esposta in maniera ben visibile, in prossimità del cartello o comunque del cantiere, in maniera tale da darne immediata visibilità a cittadini e pubblici ufficiali.
Un ulteriore documento che può fare da corredo al cartello, qualora richiesto, è la notifica preliminare: si tratta della comunicazione d'inizio del cantiere data all'Azienda Sanitaria Locale, alla Direzione Provinciale del Lavoro e al prefetto, obbligatoria nei cantieri in cui è prevista la presenza anche non simultanea di due o più imprese e nei quali l'entità delle lavorazioni superi i duecento uomini giorno.
Tali indicazioni sono contenute all'interno dell'art. 99 del D.lgs 81/2008 che al comma 2 afferma che
copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
Pertanto, per comodità la copia della notifica viene spesso affissa sul cartello di cantiere o nella sua prossimità. Infine, c'è un ultimo aspetto da tenere in considerazione: oltre alle informazioni sopra descritte il cartello può contenerne anche altre, utili a fornire un quadro completo e dettagliato del cantiere che si sta avviando.
Tali informazioni, oltre che scritte possono essere visive, come ad esempio rendering della nuova costruzione o, se si tratta di un cantiere complesso, della nuova area che si realizzerà: in questo modo chi legge il cartello avrà anche una informazione visiva ed immediata della trasformazione di quel luogo, sentendosi quindi partecipe, anche se in minima parte, di un processo di cambiamento.
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