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Con l'ufficialità del superbonus al 110% per lavori di riqualificazione energetica, interventi antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica elettrica, molte sono le domande che i committenti e gli operatori del settore si pongono.
Certo è che si attende con ansia il provvedimento attuativo e la circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate per capire con esattezza i lavori agevolabili e gli adempimenti da eseguire per fruirne.
Il beneficio, così come potenziato, punta molto anche sulla possibilità per il committente stesso di richiedere e ottenere dall'impresa esecutrice dei lavori lo sconto diretto in fattura oppure la cessione del credito.
Ciò permetterebbe, infatti, di ottenere gratuitamente la realizzazione delle opere agevolabili. L'eventuale sconto accordato potrà poi essere utilizzato dalla ditta come credito d'imposta in compensazione, così come il credito acquisto dalla cessione potrà essere ulteriormente ceduto a terzi (banche, imprese di assicurazioni, ecc.).
Tutto ciò implica una considerazione fondamentale: quante saranno le imprese disposte a rinunciare alla immediata liquidità pur di accontentare il committente?
Inoltre mancando ancora certezza sulle modalità di applicazione della norma molti committenti intenzionati ad avviare i lavori in questo periodo stanno tentennando per avere maggiore chiarezza su come muoversi per poter rientrare nel massimo sgravio fiscale disponibile (il superbonus del 110% si applica alle spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021).
Ad ogni modo, si tenga presente che laddove non si dovesse rientrare nella nuova e potenziata agevolazione e sempre che siano rispettate tutte le condizioni previste a livello normativo, restano ferme le detrazioni fiscali previste fino ad oggi (bonus ristrutturazione; ecobonus al 50% o 65%; bonus verde al 36%; bonus facciate al 90%; ecc.).
La norma di cui al decreto Rilancio (art. 119) esplicitamente indica quali sono i lavori di riqualificazione energetica per i quali l'aliquota di detrazione fiscale (ecobonus) sale al 110%.
Nel dettaglio si tratta di:
Il superbonus di applica, purché eseguiti congiuntamente a uno o più degli interventi di cui sopra, anche:
Sempre con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la detrazione sale al 110% anche per interventi antisismici (c.d. sismabonus) sempreché gli immobili siano situati in zona sismica 1, 2 e 3.
Si tratta, dunque:
• dei lavori già agevolati con detrazione al 50%, ossia interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici;
• dei lavori già agevolati con sgravio fiscale al 70% (per unità immobiliari) o 75% (per condomini), ovvero quegli interventi che generano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
• dei lavori già agevolati con sgravio fiscale all'80% (per unità immobiliari) o all'85% (per condomini), ovvero quegli interventi che generano il passaggio a due classi di rischio inferiore;
• delle spese per l'acquisto di edifici antisismici.
Dovrebbe rimanere ferma la necessità di acquisire, nel caso del sismabonus, l'asseverazione della classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato, e nel caso dell'ecobonus, l‘asseverazione del rispetto dei requisiti energetici minimi di cui al DM 26 giugno 2015.
Inoltre, per gli interventi che danno diritto all'ecobonus nella misura del 110%, la norma del decreto Rilancio stabilisce che ai fini del beneficio è necessario che ci sia il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
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