Ecobonus e Sismabonus 110%: gli interventi agevolabili

Aspettando la Circolare esplicativa, proviamo a fornire l'elenco degli interventi agevolabili con la detrazione fiscale al 110% prevista dal decreto Rilancio.
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Ecobonus 110% e aspetti critici

Con l'ufficialità del superbonus al 110% per lavori di riqualificazione energetica, interventi antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica elettrica, molte sono le domande che i committenti e gli operatori del settore si pongono.

Certo è che si attende con ansia il provvedimento attuativo e la circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate per capire con esattezza i lavori agevolabili e gli adempimenti da eseguire per fruirne.
Il beneficio, così come potenziato, punta molto anche sulla possibilità per il committente stesso di richiedere e ottenere dall'impresa esecutrice dei lavori lo sconto diretto in fattura oppure la cessione del credito.

Ciò permetterebbe, infatti, di ottenere gratuitamente la realizzazione delle opere agevolabili. L'eventuale sconto accordato potrà poi essere utilizzato dalla ditta come credito d'imposta in compensazione, così come il credito acquisto dalla cessione potrà essere ulteriormente ceduto a terzi (banche, imprese di assicurazioni, ecc.).

Ecobonus 110 e aspetti critici
Tutto ciò implica una considerazione fondamentale: quante saranno le imprese disposte a rinunciare alla immediata liquidità pur di accontentare il committente?

Inoltre mancando ancora certezza sulle modalità di applicazione della norma molti committenti intenzionati ad avviare i lavori in questo periodo stanno tentennando per avere maggiore chiarezza su come muoversi per poter rientrare nel massimo sgravio fiscale disponibile (il superbonus del 110% si applica alle spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021).

Ad ogni modo, si tenga presente che laddove non si dovesse rientrare nella nuova e potenziata agevolazione e sempre che siano rispettate tutte le condizioni previste a livello normativo, restano ferme le detrazioni fiscali previste fino ad oggi (bonus ristrutturazione; ecobonus al 50% o 65%; bonus verde al 36%; bonus facciate al 90%; ecc.).


Quali lavori per l'ecobonus al 110%?

La norma di cui al decreto Rilancio (art. 119) esplicitamente indica quali sono i lavori di riqualificazione energetica per i quali l'aliquota di detrazione fiscale (ecobonus) sale al 110%.
Nel dettaglio si tratta di:

  1. realizzazione di cappotto termico su parti comuni condominiali o in case unifamiliari adibite ad abitazione principale.
    Sono, quindi, quegli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. In questi casi è fissato un limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione.
    Tale limite è stabilito in 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (quindi, ad esempio per un edificio di 3 unità abitative, l'importo massimo di spesa diventa 180.000 euro);

  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore.
    Sono inclusi anche gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione.
    Per tali lavori il limite di spesa è fissato a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

  3. caldaie a pompa di calore anche ibridi o geotermici, fotovoltaico, microcogenerazione, in case singole unifamiliari adibite ad abitazione principale.
    Anche qui il limite di spesa è stabilito in 30.000 euro e vi rientra anche la spesa relativa allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Superbonus 110% e impianto di riscaldamento
Il superbonus di applica, purché eseguiti congiuntamente a uno o più degli interventi di cui sopra, anche:

  1. agli impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale; ai sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo;

  2. alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;

  3. a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico (ad esempio sostituzione infissi, pavimentazione, ecc.) nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento i dalla legislazione vigente.


Sismabonus al 110%

Sempre con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la detrazione sale al 110% anche per interventi antisismici (c.d. sismabonus) sempreché gli immobili siano situati in zona sismica 1, 2 e 3.

Si tratta, dunque:

• dei lavori già agevolati con detrazione al 50%, ossia interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici;

• dei lavori già agevolati con sgravio fiscale al 70% (per unità immobiliari) o 75% (per condomini), ovvero quegli interventi che generano il passaggio a una classe di rischio inferiore;

• dei lavori già agevolati con sgravio fiscale all'80% (per unità immobiliari) o all'85% (per condomini), ovvero quegli interventi che generano il passaggio a due classi di rischio inferiore;

• delle spese per l'acquisto di edifici antisismici.


La documentazione da presentare

Dovrebbe rimanere ferma la necessità di acquisire, nel caso del sismabonus, l'asseverazione della classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato, e nel caso dell'ecobonus, l‘asseverazione del rispetto dei requisiti energetici minimi di cui al DM 26 giugno 2015.

Ecobonus 110 e documentazione tecnica
Inoltre, per gli interventi che danno diritto all'ecobonus nella misura del 110%, la norma del decreto Rilancio stabilisce che ai fini del beneficio è necessario che ci sia il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

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Cappotto termico, caldaia, fotovoltaico: interventi dell'ecobonus 110%
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Alert Commenti
  • Carmine Da
    Carmine Da
    Lunedì 1 Giugno 2020, alle ore 15:14
    Se la casa ancora e in fase di costruzione e valido questo bonus ?
    Quale documentazione e necessaria presentare?
    rispondi al commento
    • Flavio6
      Flavio6 Carmine da
      Venerdì 5 Giugno 2020, alle ore 19:46
      Si parla di edifici esistenti, quindi solo ristrutturazioni a meno di smentite dalla attesa circolare di Agenzia delle Entrate
      rispondi al commento
  • Mela1
    Mela1
    Giovedì 28 Maggio 2020, alle ore 16:48
    Ecobonus anche per le case di vacanza?
    rispondi al commento
    • Pirone Pasquale
      Pirone Pasquale Mela1
      Giovedì 28 Maggio 2020, alle ore 17:38
      Per ora la norma non prevede il super bonus anche sulle seconde case.
      Si parla della possibilità di estenderlo anche ad esse.
      Bisogna attendere la conversione in legge del Decreto Rilancio per avere notizie in merito.
      rispondi al commento
    • Flavio
      Flavio Mela1
      Venerdì 5 Giugno 2020, alle ore 19:50
      Si, a patto che sia in un condominio che fa i lavori previsti.
      rispondi al commento
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