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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 il nuovo decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) emanato dal Governo il 13 maggio scorso e contenente nuove misure di favore per imprese, famiglie e lavoratori a fronte dell'emergenza Covid-19.
Tra queste ha trovato conferma e ufficialità l'Incentivo per l'efficientamento energetico, il sisma bonus, il fotovoltaico e le colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Stiamo parlando dell'ecobonusdetrazione fiscale nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
A fronte del beneficio viene altresì prevista la possibilità di cessione del credito oppure dello sconto diretto in fattura.
Tuttavia, anche se per conoscere le modalità attuative delle predette ultime due possibilità occorrerà attendere apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, proviamo in tale sede a offrire un riepilogo degli aspetti più importanti della nuova disposizione.
Si tenga presente che le misure di cui parleremo si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP).
L'articolo di riferimento nel decreto Rilancio è il 119. Da esso si evince che ammessi al beneficio sono le seguenti opere:
Il super bonus si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico (ad esempio sostituzione infissi, pavimentazione, ecc.) nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento i dalla legislazione vigente ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei suddetti interventi previsti dal decreto Rilancio.
Ai fini del beneficio è necessario che ci sia il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Il beneficio è riconosciuto anche per interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. sismabonus) e sempre con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Per questi interventi è previsto che nell'ipotesi di cessione del corrispondente credito a un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%.
Ammesse all'agevolazione sono anche le spese fatte nel predetto intervallo di tempo per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici di cui all'articolo 16-bis, DPR 917/86.
La detrazione compete per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e sempreché gli interventi siano eseguiti congiuntamente a quelli che danno diritto all'superbonus 110% (stessa cosa dicasi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici).
Tuttavia, in questi casi, il beneficio è subordinato alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
Restiamo, comunque, in attesa del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per conoscere i dettagli di tutti gli interventi ammessi a godere della super agevolazione.
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