Ecobonus 110%: cos'è e come funziona

Confermato l'Ecobonus al 110% per spese fatte dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021; per i dettagli si dovrà attendere il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate
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Superbonus ristrutturazioni confermato


È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 il nuovo decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) emanato dal Governo il 13 maggio scorso e contenente nuove misure di favore per imprese, famiglie e lavoratori a fronte dell'emergenza Covid-19.

Tra queste ha trovato conferma e ufficialità l'Incentivo per l'efficientamento energetico, il sisma bonus, il fotovoltaico e le colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Stiamo parlando dell'ecobonusdetrazione fiscale nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

bonus 110%
A fronte del beneficio viene altresì prevista la possibilità di cessione del credito oppure dello sconto diretto in fattura.
Tuttavia, anche se per conoscere le modalità attuative delle predette ultime due possibilità occorrerà attendere apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, proviamo in tale sede a offrire un riepilogo degli aspetti più importanti della nuova disposizione.

Si tenga presente che le misure di cui parleremo si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP).


Quali interventi rientrano nell'ecobonus al 110%?


L'articolo di riferimento nel decreto Rilancio è il 119. Da esso si evince che ammessi al beneficio sono le seguenti opere:

  1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.
    La detrazione in questo caso è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017;

  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.
    La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

  3. interventi sugli edifici unifamiliari (adibiti ad abitazione principale) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.
    La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.


interventi su condominio
Il super bonus si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico (ad esempio sostituzione infissi, pavimentazione, ecc.) nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento i dalla legislazione vigente ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei suddetti interventi previsti dal decreto Rilancio.

Ai fini del beneficio è necessario che ci sia il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.


Sismabonus e colonnine di ricarica


Il beneficio è riconosciuto anche per interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. sismabonus) e sempre con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Per questi interventi è previsto che nell'ipotesi di cessione del corrispondente credito a un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%.

pannelli fotovoltaici
Ammesse all'agevolazione sono anche le spese fatte nel predetto intervallo di tempo per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici di cui all'articolo 16-bis, DPR 917/86.

La detrazione compete per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e sempreché gli interventi siano eseguiti congiuntamente a quelli che danno diritto all'superbonus 110% (stessa cosa dicasi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici).

Tuttavia, in questi casi, il beneficio è subordinato alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Restiamo, comunque, in attesa del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per conoscere i dettagli di tutti gli interventi ammessi a godere della super agevolazione.

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  • Paolo Norato
    Paolo Norato
    Domenica 18 Aprile 2021, alle ore 15:22
    Se una parte dei condomini non é d'accordo sui lavori di ecobonus 110% ,è tenuta lo stesso a pagare le quote che spettano ai condomini?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Paolo Norato
      Martedì 20 Aprile 2021, alle ore 16:10
      Se si tratta di interventi cosiddetti "trainanti" di efficientamento energetico, il condomino dissenziente si accoda alle scelte della maggioranza, anche nella cessione del credito o dello sconto in fattura, senza però pagare nulla in quanto coperti totalmente dallo Stato. Tutte le altre opere "trainate" il condomino dissenziente può liberamente sottrarsi, come ad esempio la sostituzione degli infissi e non essere costretto a pagare le spese. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Maurogiacomuzzi
    Maurogiacomuzzi
    Martedì 29 Settembre 2020, alle ore 14:41
    Buongiorno, Ho una casa di 3 piani con solamente il 4 livello  di mia proprietà accatastato come soffitta.Vorrei recuperarlo alzando di 1 metro e cambiando destinazione d'uso.Sul resto dell'abitazione vengono rifatti cappotto e balconi.Si riesce a rientrare nel superbonus 110 almeno nella parte vecchia?Grazie mille
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Maurogiacomuzzi
      Mercoledì 7 Ottobre 2020, alle ore 16:56
      Innanzitutto Le consiglio di informarsi presso la sezione tecnica, ufficio urbanistica del Suo comune la reale possibilità di ampliare il volume del sottotetto e del cambio di destinazione. Riguardo al Superbonus del 110% è richiesta la compartecipazione dell'intero edificio o, almeno, il 25% delle superfici esterne verticali opache da trattare. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Giuseppe43
    Giuseppe43
    Domenica 14 Giugno 2020, alle ore 13:24
    Articolo molto chiaro.
    rispondi al commento
  • Massi72
    Massi72
    Mercoledì 3 Giugno 2020, alle ore 16:47
    Per ottenere il bonus si deve fare necessariamente fare da profesionisti?o posso comprare il materiale e farlo io scaricando tutto?
    rispondi al commento
    • Architetturaoffice
      Architetturaoffice Massi72
      Giovedì 18 Giugno 2020, alle ore 20:11
      No, è necessario che siano dei professionisti che attestino prima la classe energetica di partenza e poi il miglioramento di 2 classi.
      Poi che sia una ditta che esegue il lavoro e rilascia la fattura ad esecuzione avvenuta, quindi il fai da te non è possibile.
      Arch. De Fina angelo levico terme
      rispondi al commento
  • Gianfranco4
    Gianfranco4
    Martedì 2 Giugno 2020, alle ore 15:51
    La lettera "a" e "b" del Art.119 sono valide anche per case unifamiliari?
    rispondi al commento
  • Mirko
    Mirko
    Lunedì 1 Giugno 2020, alle ore 15:31
    Vale anche per un appartamento all’interno di un condominio ?
    rispondi al commento
  • Maria
    Maria
    Domenica 31 Maggio 2020, alle ore 09:00
    Siamo una casa bifamiliare e dobbiamo rifare tetto e isolamento possiamo beneficiare di Ecobonus 110 ?
    rispondi al commento
  • Mauri1958
    Mauri1958
    Sabato 30 Maggio 2020, alle ore 11:58
    Tra le superfici opache orizzontali e verticali e compreso anche il tetto?
    rispondi al commento
  • Stevinik79
    Stevinik79
    Venerdì 29 Maggio 2020, alle ore 22:47
    Potranno usufruire di questa bonus anche famiglie che non redigono il 730, perché non hanno nulla da scaricare?
    rispondi al commento
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