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La figura del caposcala in condominio: compiti e responsabilità

Nell'ambito del condominio negli edifici, la figura del caposcala è spesso presente ma non sempre sono chiari i suoi compiti. Cosa può fare ed entro quali limiti?
Pubblicato il

Figure della gestione condominiale


Assemblea condominialeSi sente spesso parlare della figura del caposcala del condominio.

Chi è il caposcala? Quali sono i suoi compiti?

Partiamo dal dato certo: il codice civile non disciplina la figura del caposcala, sicché la sua presenza può essere creta attraverso una delibera condominiale ad hoc oppure inserendola nel regolamento condominiale.
La legge rispetto alla gestione del condominio, è utile ricordarlo, prevede tre sole figure:

a) l'amministratore;

b) l'assemblea;

c) il consiglio di condominio.

L'amministratore, lo specifica l'art. 1129, primo comma, c.c., è obbligatorio solamente quando il numero dei condòmini, ossia dei proprietari delle unità immobiliari, è superiore a otto.

Fino a questa soglia la figura dell'amministratore condominiale è facoltativa e se l'assemblea non provvede alla sua nomina non è possibile richiederla all'Autorità Giudiziaria, come per il caso di nomina obbligatoria.

Il consiglio di condominio è un altro organo eventuale nella gestione della compagine.
A differenza dell'amministratore, l'istituzione del consiglio è sempre facoltativa.
L'art. 1130-bis, secondo comma, c.c. si limita a specificare che l'assemblea può provvedere alla nomina di un consiglio di condominio e che tale consiglio dev'essere composto da almeno tre condòmini in quegli edifici di almeno dodici unità immobiliari.
Tale consiglio, dice la norma, ha funzione consultive e di controllo dell'operato dell'amministratore.

L'assemblea condominiale, invece, è organo naturale e permanente.
Essa esiste al di là della volontà dei condòmini che non possono decidere di istituirla o sopprimerla in relazione al numero dei partecipanti alla compagine.
Tutte le decisioni inerenti la gestione del condominio, salvo il caso di accordo scritto unanime intercorrente tra tutti i condòmini, deve passare attraverso l'assise condominiale.


Caposcala condominiale


Svolta questa doverosa premessa, passiamo ad analizzare la figura del caposcala condominiale. Di questa figura, si diceva, non esiste traccia nelle norme di rango legislativo e regolamentare.

Quote condominialiNel linguaggio corrente, con il termine caposcala si intende solitamente far riferimento a quella figura di raccordo tra condòmini e amministratore.
Si tratta di una persona, solitamente scelta tra i proprietari delle unità immobiliari (ma nulla vieta che anche un conduttore possa essere nominato caposcala), che si occupa di portare all'amministratore istanze e comunicazioni da parte dei condòmini, una sorta di coadiutore nei limiti delle prerogative stabilite dall'assemblea o dalla prassi.

Solitamente, ad esempio, è il caposcala la persona cui sono affidate determinate chiavi che devono essere tenute presso lo stabile, laddove non esistano altri sistemi di conservazione.

Si è fatto riferimento alla prassi, quale situazione di fatto presente nel condominio, poiché molto spesso la figura del caposcala non è prevista da delibere o dal regolamento condominiale.

Qualora l'assemblea dovesse provvedere a istituire la figura, trattandosi di materia attinente all'amministrazione della cosa comune, che può essere inserita nel regolamento condominiale, ad avviso di chi scrive, così come previsto dal regolamento stesso, la maggioranza per istituirla è sempre quella prevista per l'approvazione/revisione del regolamento, ossia il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea ed almeno la metà del valore millesimale dell'edificio (art. 1138, primo e secondo comma, c.c.).

Visto in questo modo, il caposcala è stato considerato alla stregua del consiglio di condominio, una figura consultiva e di controllo dell'operato dell'amministratore (cfr. in tal senso Trib. Milano 26 marzo 1992).


Riscossione delle quote da parte del caposcala


Si è detto che il caposcala ha primariamente funzioni di raccordo tra la figura dell'amministratore e i condòmini.

In questo contesto è lecito domandarsi:
l'amministratore del condominio può demandare al caposcala dei compiti suoi tipici, quale ad esempio la riscossione dei contributi per la gestione del condominio?
Se si, quali sono le responsabilità dell'amministratore e quali quelle del caposcala?

La Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, si è occupata della questione, dando una risposta chiara, precisa e condivisibile, in quanto fondata sulle risultanze normative attualmente vigenti ed applicabili al rapporto che s'instaura tra amministratore e condominio.

Le norme cui la sentenza (n. 163 del 13 aprile 2015) fa riferimento sono quelle dettate in materia di mandato, ossia le norme applicabili al rapporto amministratore–condominio, e più specificamente alle norme dettate in materia di sostituto del mandatario.

Il così detto sostituto del mandatario è una persona di cui il mandatario, ossia l'amministratore, può servirsi nell'adempimento del proprio incarico. Qualora il sostituto del mandatario sia scelto direttamente dal mandante (assemblea), al mandatario si potranno rimproverare solamente le indicazioni impartite al suo sostituito.

Nei casi in cui vi sia sostituzione non preventivamente autorizzata o non sia necessaria rispetto all'adempimento dell'incarico, il mandante risponde in toto delle azione del suo sostituito.

Qualora vi sia stata autorizzazione alla sostituzione senza indicazione della persona (es. l'assemblea specifica che può esservi un caposcala ma demanda la scelta all'amministratore), allora la responsabilità del mandatario sarà limitata nella scelta.

In buona sostanza, se l'assemblea autorizza un condomino su richiesta dell'amministratore a riscuotere le somme, attribuendogli il così detto ruolo di caposcala (l'investitura non necessita dello specifico riferimento a questa figura), egli agirà come sostituto del mandatario, cioè dell'amministratore, rispondendo dell'operato del caposcala nella misura sopra indicata.

riproduzione riservata
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Caposcala2
    Caposcala2
    Giovedì 11 Gennaio 2024, alle ore 19:04
    Ci sono poi condòmini che effettuano lavori di piccolo giardinaggio, cambio lampadine, riparazioni varie, che vengono poi saldati in nero dall'amministratore.
    Altri che stabiliscono un fondo cassa che però quasi mai prima del bilancio consuntivo, non presentano alcuna ricevuta o solo fogli di quaderno, come facevano in precedenza.
    Quindi, quasi nessuno si è preso la briga di leggere quelle poche pagine del nuovo Codice, che hanno finalmente messo nero su bianco le funzioni del consiglio di condominio.
    Qui, di capi fra i condòmini, non ce ne devono essere.
    Si legga l'EnciclopediaTreccani per comprendere che quel fantomatico signore che si inventò quel vocabolo, voleva una sorta di supremazia nei confronti dei vicini al punto che ci sono state e ci sono persone che impiegano parte del loro tempo per servire il condominio, proprio come fossero fattorini dell'amministratore.
    Questa è la pura verità.
    Ciascuno può aiutare i propri vicini, senza bisogno di farsi chiamare con quel nome.(segue)-->>
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Caposcala2
      Venerdì 12 Gennaio 2024, alle ore 18:51
      Concordo con Lei, è il sistema italico che prevede e spesso approva l'operato di queste figure vicarie, con l'assenso dell'amministratore.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Alex
    Alex
    Giovedì 12 Gennaio 2023, alle ore 23:09
    Può un Caposcala essere nominato dall'Assemblea contro la volontà dello stesso nominato?
    rispondi al commento
  • Miriam
    Miriam
    Giovedì 7 Luglio 2022, alle ore 11:05
    Il caposcala si può occupare delle pulizie delle parti comuni e del cambio delle lampadine bruciate?
    rispondi al commento
  • Gian Franco Caligiani
    Gian Franco Caligiani
    Lunedì 4 Luglio 2022, alle ore 15:48
    Il caposcala può inviare via Chat irregolarità corredate da foto commesse dai condomini?
    rispondi al commento
  • Gianfrik
    Gianfrik
    Domenica 21 Ottobre 2018, alle ore 12:05
    È obbligatorio avere la figura di caposcala?
    Spesso tutelano gli interessi degli amministratori e non del condominio. 
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Gianfrik
      Mercoledì 24 Ottobre 2018, alle ore 18:22
      No, assolutamente, il caposcale  è una figura facoltativa.
      rispondi al commento
  • Serafino1
    Serafino1
    Martedì 26 Settembre 2017, alle ore 21:08
    Scusate, se i condomini sono d'accordo, il capo scala può occuparsi della pulizia delle parti comuni del condominio? 
    rispondi al commento
  • Antonio
    Antonio
    Mercoledì 8 Marzo 2017, alle ore 17:49
    Il caposcala puo essere pagato?e che specifici ha?  
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Antonio
      Lunedì 13 Marzo 2017, alle ore 18:20
      Può essere pagato. Che cosa sono "specifici"?
      rispondi al commento
  • Ettore
    Ettore
    Mercoledì 18 Maggio 2016, alle ore 14:46
    Può svolgere il ruolo di caposcala una persona che non è condomino, ma nominato dall'assemblea ?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Ettore
      Giovedì 19 Maggio 2016, alle ore 18:24
      No, per il semplice fatto che non sarebbe più un "caposcala" ma un rappresentante esterno dei condòmini verso l'amministratore.
      rispondi al commento
  • Mariella
    Mariella
    Sabato 27 Luglio 2013, alle ore 04:55
    Ci sono incompatibilità fra il ruolo di caposcala e chi viene incaricato a svolgere lavori : chi fa le pulizie nelle parti comuni, non può essere caposcala, chi esercita una funzione di controllo non può svolgere attività soggetta a controlloè questo il caso del mio condominio. bisogna fare l'antipatico ruolo di controllori dei controllori, avete suggerimenti?
    rispondi al commento
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