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Parti condominali, cani e bisogni fisiologici

Quali rimedi offre il sistema giuridico contro il malcostume di chi lascia che i propri cani espletino i bisogni fisiologici, imbrattando le parti condominiali?
Pubblicato il

Cani, espletamento dei bisogni e vita in società


Escrementi di cani per la stradaQuanti di noi sono costretti a fare slalom sui marciapiedi per evitare di sporcarsi calpestando qualche ricordino?

Eh sì, noi italiani abbiamo trovato anche un'espressione simpatica per indicare gli escrementi di animali lasciati lì in mezzo alla strada.

Ma torniamo al nostro slalom...

In certi casi l'esercizio atletico può iniziare appena usciti di casa. Mai distrarsi, mi raccomando!

Il rischio noto a tutti, è quello di sporcarsi in maniera, diciamolo pure, insopportabile.

I luoghi esposti al rischio sono molteplici; capita anche di trovare la sorpresina nei parchi giochi, dove, si sa, i bambini vanno per correre e giocare senza certo pensare a cosa calpestano...

In tutto ciò, non sono certamente risparmiate le parti condominiali; perché, lo sappiamo tutti, gli asociali e gli incivili possono ben avere dei cani e possono anche scegliere di abitare in condominio.

Così, accade ad esempio di trovare della pipì nell'androne comune, proprio lì, passato il portone, davanti all'ascensore, per intenderci; oppure di trovare anche la popò (si perdoni il termine, un po' infantile, ma si consenta di dire nell'argomento la scelta dei termini non è mai felice...) nei pressi delle autorimesse, oppure nel parco giochi condominiale.

I punti possibili sono molteplici; chissà quanti tra chi legge potrebbero aggiungere altri esempi!

Sia chiaro, i responsabili non sono i cani, ma i loro padroni.


Passione per i cani e proprietà di immobili


Nel raffronto tra i due contrapposti interessi, quello all'espletamento dei bisogni dei cani d'affezione e quello dei proprietari dei beni imbrattati, entrambi meritano attenzione e vanno coltivati nel rispetto reciproco.

Nella specie, ci occuperemo degli aspetti giuridici della questione quando si verifica all'interno del condominio.

In particolare, ci riferiamo ai casi in cui le parti condominiali sono chiuse al pubblico e dunque sono utilizzabili solo dai condòmini.


Norme e pulizia delle parti comuni


I cani e i loro bisogniVa da sè che l'utilizzo delle parti comuni, prima ancora che nel rispetto dell'altrui utilizzo, deve avvenire nel rispetto della legge.

Se ciò non accade, cosa è possibile fare?

Innanzitutto andiamo a leggerci cosa prevede il regolamento comunale, anche se spesso la materia è regolamentata con riferimento alle aree pubbliche o ad uso publico.

Il codice della strada,inoltre, vieta e sanziona l'imbrattamento della strada e delle sue pertinenze (v. art.15, co.1, lett.f), e co.3 e 4, D.Lgs. n. 285/1992).

Ma le norme del codice della strada valgono appunto per le parti pubbliche o aperte al pubblico; l'applicazione alle aree è private è tendenzialmente esclusa dalla giurisprudenza nei casi di aree chiuse al pubblico, come quello che trattiamo; anche se alle volte dette norme vengono considerate dai giudici anche per le aree private, ma alla stregua di criteri di prudenza al fine di valutare i comportamenti esaminati.


Parti comuni e poteri dell'amministratore


Un cane che espleta i bisogni fisiologiciAndando in ordine di intensità dell'azione, possiamo pensare a un'iniziale richiesta verbale, se crediamo che la cosa possa sortire qualche effetto, oppure direttamente scritta; la comunicazione potrà anche essere affissa sulla bacheca condominiale, nel rispetto delle norme sulla privacy.

La richiesta può essere effettuata direttamente dal singolo condomino, ma anche dall'amministratore, trattandosi di parti comuni.

Questi è infatti tenuto, per quanto qui interessa, a eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini, curare l'osservanza del regolamento di condominio e disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini (art. 1130, co.1, n.1 e n.2 c.c.).

In caso di violazioni del regolamento condominiale, egli può anche comminare (ove stabilito) delle sanzioni ai sensi dell'art. 70, disp.att. c.c.

Infine, nell'esecuzione delle dette competenze, può ricorrere all'azione giudiziaria.


Reato di imbrattamento di cose altrui


Rimozione degli escrementi di animali domesticiSe l'incivile non si arrende, si potrà fare ricorso alla fattispecie più grave, quella prevista dal codice penale, valevole in ogni dove e cioè al reato di imbrattamento di cose altrui.

Detto reato è previsto dall'art. 639 c.p. (intitolato Deturpamento e imbrattamento di cose altrui, che recita testualmente: Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 103 euro.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro.

Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.

L'art. 635 c.p. riguarda il reato più grave di danneggiamento, che compie chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili (v. art. 635 c.p.).


Reato di imbrattamento e escrementi dei cani


In materia proprio di recente si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7082 del 2015. In tale sentenza, per quanto ci interessa, la Corte ha stabilito che il comportamento di cui parliamo rientra nella fattispecie di imbrattamento, definito come un' azione che consiste nell'insudiciamento, prodotto con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi modo idoneo, della cosa altrui - essendo irrilevante che l'alterazione sia temporanea o superficiale e che la res possa essere facilmente reintegrabile nel suo aspetto originario anche con modesta spesa (Cass. Sez. 2, sent. n. 5828 del 24/10/2012, dep. 06/02/2013, Rv. 255241; Sez. 2, sent. n. 28793 del 16/06/2005, dep. 29/07/2005,Rv. 232006).

Tecnicamente, si direbbe che gli elementi oggettivi della fattispecie sussistono.

Ciò che va verificato è se esiste il dolo, cioè l'elemento soggettivo.

Se cioè tale comportamento possa essere addebitato a dolo, oppure a colpa.

Nel secondo caso non avremmo il reato di deturpamento e imbrattamento, perché se la legge non specifica, i delitti sono punibili solo per dolo (i reati si distinguono anche in delitti e contravvenzioni; il reato ex art. 639 c.p. è un delitto).

La volontà va verificata caso per caso.

Allora, nella sentenza in esame la Corte ha escluso l'illecito sostanzialmente perché il proprietario, pur colpevole di malgoverno dell'animale, si era però subito affrettato a versare dell'acqua dalla bottiglietta che aveva con sè.

La Corte compie un excursus giuridico sui confini tra dolo e colpa, su cui sorvoliamo, limitandoci a riportare la conclusione in merito al fatto concreto.

La Corte dunque afferma: la possibilità che un cane condotto sulla pubblica via possa quindi imbrattare beni di proprietà di terzi è frutto di un rischio certamente prevedibile ma non altrimenti evitabile, non essendo ipotizzabile che l'animale sia costretto ad espletare i propri bisogni fisiologici all'interno di luoghi di privata dimora (o comunque di ambienti chiusi) privi di pertinenze esterne (cortili, giardini, ecc.).

Ciò che si può quindi richiedere a chi è necessitato a condurre un cane sulla pubblica via per tali incombenze è solo un corretto governo di tale (inevitabile) rischio, governo realizzabile, ad esempio, attraverso la possibilità di una attenta vigilanza sui comportamenti dell'animale, attraverso la possibilità di limitarne la totale libertà di movimento (se del caso tenendolo legato con un guinzaglio) o comunque intervenendo con atteggiamenti tali da farlo desistere - quantomeno nell'immediatezza - dall'azione.

Il fatto che si verifichi un azione come quella oggetto dell'imputazione che in questa sede ci occupa, in assenza di elementi che denotino una volontà di segno contrario, può quindi essere qualificato come attività di malgoverno del rischio stesso dipendente da disattenzione, sciatteria o più semplicemente da imperizia nella conduzione dell'animale, situazioni comunque riconducibili alla sfera della colpa ma non certo del dolo (neppure nella forma del dolo eventuale).

Un ulteriore elemento appare poi meritevole di essere evidenziato in quanto sottolineato pure dalla parte ricorrente a sostegno della propria tesi finalizzata all'affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo eventuale in capo all'imputato N.: il fatto che questi avesse con sè una bottiglietta d'acqua che versò sul muro dello stabile al fine di ripulire nell'immediatezza la parte di esso lordata con l'urina del cane.

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Cani, bisogni fisiologici e parti condominiali
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Fulvio3
    Fulvio3
    Giovedì 2 Aprile 2020, alle ore 12:32
    Nel condominio dove vivo c'è un signore che va fare i bisogni (pipì) nelle parti comuni del condominio, tipo fuori il vialetto di accesso all'ingresso o nei garage.
    L'amministratore lo sa ma dice che non si puo fare niente.
    Ma è veramente cosi?
    rispondi al commento
    • Svevavolo
      Svevavolo Fulvio3
      Venerdì 24 Aprile 2020, alle ore 12:39
      Ciao Fulvio3, qualche cosa si può fare eccome! Ovviamente però devi poter provare la cosa. Le norme violate possono essere di vario tipo (civile, penale, amministrativo), a seconda dei casi. La cosa va vista nel caso concreto, ciao!Se vuoi una risposta più dettagliata ed approfondita sull'argomento, prova il servizio di consulenza a pagamento di lavorincasa su aspetti, legali, fiscali, condominiali di lavorincasa.it riguardanti la casa Consulenza Legale, Fiscale e Condominiale. 
      rispondi al commento
  • Giosiuno
    Giosiuno
    Lunedì 14 Maggio 2018, alle ore 16:20
    Sono proprietario di un cane che ha 15 anni e che, causa l'artrosi alle zampe posteriori, non riesce più ad arrivare ai giardini e quindi fa la pipi o sul pianerottolo o nel cortile interno al condominio.
    Pur pulendo subito dopo, la mia vicina, che ha una bambina piccola, si è lamentata e mi ha detto che ha raccolto le firme degli altri condomini per fare un'interpellanza all'amministratore.
    Cosa possono fare?
    Non basta che io pulisca immediatamente?
    Premetto che il mio cane non ha mai disturbato o abbaiato (come fanno altri cani del condominio) e che si comporta così unicamente per la vecchiaia ed i problemi conseguenti.
    Giuseppe 
    rispondi al commento
    • Svevavolo
      Svevavolo Giosiuno
      Giovedì 19 Luglio 2018, alle ore 17:38
      Credo che se riescono a dimostrare eventuali problemi igienici, mi sembra questo il tuo caso, possono avere la legge dalla loro parte. Ma a mio avviso devono dimostrare che, nonostante tu pulisca immediatamente, il problema persiste. Un po' di buon senso e magari un accordo si trova. Che ne so, si potrebbe individuare e recintare un angolo del cortile interno... Dopo tanti anni di, spero, buoni rapporti di vicinato...
      rispondi al commento
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