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Quello del cambio residenza, si sa, è un momento piuttosto delicato per l'invio e la ricezione delle comunicazioni postali.
È infatti evidente che i soggetti che hanno necessità di comunicare con chi cambia la residenza potranno incontrare degli ostacoli e sbagliare.
La legge regola tale fase attribuendo ai vari soggetti coinvolti alcuni adempimenti.
Nel presente articolo ci occuperemo in particolare degli adempimenti connessi con la notifica dei verbali di contestazione del Codice della Strada. Iniziando dal primo anello della catena, ricordiamo che in generale la legge prevede a carico del cittadino l'onere di comunicare il cambio di residenza (v. art. 13, D.P.R. n. 223/1989).
In generale, quindi, è sempre consigliabile, prima di inviare un atto importante, un aggiornamento circa eventuali modifiche dell'indirizzo di residenza del destinatario presso gli uffici dell'anagrafe.
Tra i soggetti che possono avere necessità di comunicare con il cittadino e che possono incontrare dei problemi a causa del cambio di indirizzo, rientrano senza dubbio gli enti irrogatori delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, in pratica le multe.
I verbali, infatti, devono essere normalmente notificati entro un dato termine; quest'ultimo, come stiamo per vedere, proprio in considerazione delle lungaggini che può arrecare il cambiare residenza, può allungarsi, ma entro certi paletti. Quindi, in caso di cambio di residenza, occhio ai termini, il verbale potrebbe essere invalido.
Cosa fare a quel punto? Come vedremo, sarà necessario in ogni caso contestare l'illegittimità formalmente (anche se l'ente è sempre libero di annullare l'atto di propria iniziativa).
Andiamo con ordine e premettiamo le principali norme coinvolte e gli strumenti di tutela.
Ricordiamo che nel presente articolo ci occupiamo in particolare delle notifiche dei verbali di contestazioni di violazioni delle norme del Codice della Strada: esse, lo precisiamo, occupano per le persone fisiche la stragrande maggioranza delle sanzioni amministrative, ma non sono le uniche possibili.
Le norme di riferimento sono essenzialmente: il Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992), in particolare gli articoli 94 e 201, ed il suo regolamento attuativo (D.P.R. n. 495/1992) in particolare all'art. 247.
Come anticipato, l'ente irrogatore della sanzione ha a disposizione un dato termine per la notifica del verbale. Tale termine, in precedenza di 150 giorni, è stato poi ridotto a 90 giorni (dalla L. n. 120/2010).
Il termine decorre dal giorno dell'accertamento; dunque, se per fare un esempio, Tizio il giorno 20 febbraio 2019 ha parcheggiato l'auto in divieto di sosta e il Comune quel giorno ha accertato la violazione, l'ente avrà poi 90 giorni dal 20 febbraio per notificare la contestazione a Tizio presso il suo luogo di residenza.
Nel caso in cui Tizio cambi residenza, il termine, sempre di novanta giorni, non decorrerà più dal giorno dell'accertamento ma, hanno specificato le Sezioni Unite (v. infra), dal giorno dell'annotazione del cambio di residenza.
Ovviamente, se il cittadino non comunica la notizia, non potrà lamentarsi di alcunché: è infatti suo dovere, peraltro sanzionato, quello di comunicare il cambio al Comune presso il quale si trasferisce. Spetta poi al suddetto Comune, una volta ricevuta la notizia, comunicarla entro un mese dalla registrazione della variazione anagrafica alla Direzione generale della M.C.T.C. (art. 249 Reg. att.).
La questione circa la decorrenza dei termini utili per una corretta notifica del verbale per violazione del Codice della Strada in caso di cambio di residenza, ha dato adito a interpretazioni differenti, che sembrano sopite dalla sentenza n. 24851 del 2010 con la quale, risolvendo appunto un contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che il momento a partire dal quale comincia a decorrere il termine a disposizione per la notifica è quello della annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile.
È stato inoltre statuito dai giudici di legittimità che la norma che fa decorrere il termine di novanta giorni dal momento in cui l'amministrazione è posta in condizione di venire a conoscenza del cambio (art. 201 co.1 C.d.S.) è applicabile solo quando la difficoltà nel reperire il nuovo indirizzo è data dal comportamento del cittadino (cioè, per quanto qui interessa, in sostanza se egli non comunica il cambio di residenza); e non invece quando dipenda da problemi interni agli uffici dell'amministrazione (v. Cass. n. 7066/2018).
Ricordiamo in ogni caso che la notifica di un atto si dà per perfezionata nel momento in cui egli consegna l'atto per la notifica al soggetto preposto, e non nel momento, successivo, della consegna al destinatario (v. Cass. SS. UU. n. 13970/2004); quindi, soprattutto dove i termini in cui l'atto ci è consegnato sono superati di poco, sarà utile verificare in quale data è avvenuta la consegna per la notifica da parte del mittente.
Cosa fare se il verbale è stato notificato tardivamente?
Nel dubbio, rivolgersi a chi è più pratico di noi nel leggere le norme, dunque essenzialmente a un avvocato.
Se non si hanno dubbi, e si è nei termini, onde evitare dispendio di tempi e costi, è possibile effettuare un'istanza di annullamento in autotutela; si tratta cioè di scrivere all'ente che ha irrogato la sanzione per chiedere, motivando la richiesta, l'annullamento del verbale.
Per l'istanza in autotutela non è richiesta l'assistenza di un avvocato, ma è importante ricordarsi che tale strumento non impedisce che l'atto divenga incontestabile se non impugnato: ciò vuol dire che se il comune non risponde positivamente, dobbiamo badare a non farci sfuggire i termini per fare ricorso (trenta giorni per ricorrere al Giudice di Pace, sessanta per ricorrere al Prefetto, al cui decisione sarà a sua volta impugnabile).
Le due vie hanno vari punti di differenza: ad esempio, per il ricorso al Giudice di Pace non è obbligatoria l'assistenza di un avvocato nelle cause di valore inferiore a 1100 euro, anche se a onor del vero il procedimento non è proprio così fluido per i non addetti ai lavori:
Per il ricorso al Prefetto l'assistenza di un avvocato non è obbligatoria mai.
Le due vie hanno anche altre differenze di non poco conto, in termini di complessità, costi, tempi ed esiti possibili, su cui sarà opportuno in ogni caso consultare un legale.
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