In base al parere fornito dal Consiglio di Stato è considerata in ogni caso sempre valida e ammissibile la variazione della destinazione d'uso di un sottotetto?
Il cambio di destinazione uso sottotetto è sempre possibile?
Il Consiglio di Stato interviene su un caso di variazione della destinazione d'uso di un locale.
Con la sentenza numero 6458/2021, il Consiglio di Stato, ha parzialmente accolto quanto richiesto dalla parte appellante sul permesso di costruire in sanatoria, rilasciato da un Comune su un edificio su cui erano state realizzate delle opere abusive. Nell'ambito degli interventi edilizi eseguiti sull'immobile, è stato rilevato il cambio di destinazione d'uso di un sottotetto, su cui sono state create delle finestre e un'apertura, con effetti dal punto di vista volumetrico, urbanistico e statico.
Da una CTU è risultato che per le altezze riscontrate, il tetto potesse essere praticabile ma non abitabile, dunque secondo l'articolo 8 del regolamento edilizio, la sua superficie in quanto non residenziale, non può essere computata nella superficie edificabile, escludendo effetti sulla complessiva volumetria.
Il Consiglio di Stato, ha annullato il permesso di costruire in sanatoria, perché la relazione di verifica ha escluso la possibilità di trasformare il sottotetto in abitazione, ma dalle opere eseguite vi è stata una variazione della destinazione d'uso del sottotetto da locale di sgombero praticabile a mansarda abitabile, con effetti sulla volumetria, sui carichi statici e sulla violazione delle distanze.
Queste modifiche, non sono state considerate dal Consiglio di Stato, coerenti con la legittima destinazione, annullando il provvedimento del Comune che ha consentito la realizzazione delle opere edilizie.
Il Consiglio di Stato, ha dichiarato legittimo l'interesse ad agire contro provvedimenti che possono incidere sulla volumetria e sulla staticità dello stabile confinante, come per esempio nel caso di cambio di destinazione d'uso in abitazione del sottotetto, in grado di arrecare un pregiudizio in virtù della diversa utilizzazione che ne deriverebbe.
Inoltre, l'Amministrazione non è obbligata a comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti che manifestano la loro contrarietà a un provvedimento in via di approvazione, perché essi possono intervenire nel procedimento e impugnare l'eventuale provvedimento conclusivo.