|
Quando ci si trasferisce in un appartamento in qualità di inquilini o nuovi proprietari, vi sono molteplici cose a cui pensare. Tra le varie pratiche da sbrigare vi è quella di provvedere all'intestazione delle bollette per le utenze di acqua, luce e gas.
Al fine di affrontare tutti i problemi di carattere burocratico è bene acquisire le nozioni basilari per poter gestire le varie questioni che si prospetteranno.
Se si entra in una casa di nuova costruzione, ad esempio, si dovranno affrontare i problemi derivanti dall'allacciamento di gas ed energia elettrica.
La scelta del fornitore del servizio è fondamentale. Affidabilità e serietà del gestore sono di estrema rilevanza per evitare problemi in fase di attivazione e di erogazione del servizio.
Con il termine allacciamento si intende il materiale collegamento dei tubi dell'appartamento all'impianto generale di distribuzione.
Non è facile orientarsi di fronte a molteplici offerte all'apparenza tutte valide e competitive.
Avere chiare le proprie esigenze è il primo passo per trovare una soluzione adeguata alle diverse necessità.
Altro problema piuttosto frequente è dato dal comportamento dell'enteerogatore del servizio che spesso fa ricadere sul nuovo intestatario dell'utenza le morosità del precedente cliente.
Accade dunque che, ancor prima di poter attivare energia elettrica e gas, ci si trovi a dover gestire delle controversie inaspettate.
Dovendo affrontare questo marasma burocratico, è bene avere chiara la differenza tra i concetti di voltura e di subentro, termini spesso usati in maniera impropria e intorno ai quali vi è un po' di confusione.
Nel caso di subentro nelle utenze si ha l'attivazione di un nuovo contratto di fornitura da parte del nuovo cliente, seguito cessazione del contratto da parte del cliente precedente che ha richiesto la chiusura del contatore.
In questo caso, vista l'attivazione della nuova utenza, si dovranno pagare dei costi fissi a titolo di commissione imputati nella prima bolletta.
Che succede se il precedente proprietarionon ha pagato alcune fatture? Poiché siamo di fronte a due contratti diversi, il nuovo utente non sarà responsabile di eventuali inadempimenti da parte del precedente fruitore. Siamo in presenza di due rapporti contrattuali distinti che obbligano soggetti diversi.
Il fornitore del servizio, per i debiti pregressi, potrà rivolgersi unicamente al titolare del contratto disattivato. In caso di morosità del vecchio utente, l'ente erogatore, non potrà rifiutarsi di stipulare un nuovo contratto né potrà sospendere il servizio per inadempimento del precedente proprietario.
Diversa la situazione in caso di voltura poiché si ha semplicemente la sostituzione di un contraente a un altro con il mantenimento del medesimo contratto.
Vediamo di cosa si tratta.
La voltura consiste nella cessione del contratto di fornitura del servizio da un soggetto a un altro, senza interruzione dell'erogazione del servizio. Il nuovo acquirente (o inquilino) diventerà l'intestatario del contratto e saranno applicate le condizioni fino a quel momento in vigore.
L'interessato dovrà presentare richiesta per intestare il contratto di fornitura a proprio nome.
Contestualmente, il vecchio utente dovrà presentare richiesta per la cessazione del contratto in vigore.
La voltura permette di evitare l'interruzione del servizio e la successiva riattivazione, con dispendio di tempi e costi. Per questo, nella maggior parte dei casi è la prassi più seguita.
In applicazione delle norme relative alla cessione del contratto a terzi, il nuovo utente dovrebbe accollarsi i debiti del precedente per non vedersi sospendere il servizio, fermo restando il diritto di rivalersi sull'utente moroso.
In realtà la situazione non è così ben definita, in quanto alcuni giudici ritengono illegittimo il comportamento del gestore che sino all'estinzione delle morosità del precedente intestatario, interrompa l'erogazione del servizio. La medesima posizione è stata assunta da talune associazioni di categoria e dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che ha definito la voltura come la cessazione del contratto con un cliente e la contestuale stipula di altro contratto con diverso cliente.
Secondo questo orientamento, anche nell'ipotesi di voltura, ci si troverebbe di fronte a due contratti diversi con l'effetto che la ditta fornitrice non potrà pretendere dal nuovo utente i pagamenti dei debiti del precedente cliente.
Chiunque si sia trovato a saldare un debito a lui non spettante, per pressioni effettuate dall'ente fornitore, potrà rivolgersi all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato per ottenere adeguate tutele.
Le richieste di pagamento effettuate al nuovo utente in forza delle morosità del precedente cliente sono una pratica altamente scorretta.
Costringere il nuovo utente a pagare i debiti del precedente, pena la mancata attivazione o sospensione del servizio, si ritiene contrario ai principi generali in vigore nel nostro ordinamento, in particolare a quelli di buona fede e correttezza.
Nel caso in cui l'utente sia un consumatore, tale comportamento risulta anche in contrasto con la normativa a tutela del consumatore. Siamo in presenza di una pratica commerciale scorretta, comportamenti ingannevoli, omissioni di informazioni essenziali.
La vessatorietà e la scorrettezza di tale comportamento non possono essere messe in discussione.
Qualora comunque il nuovo utente abbia provveduto a effettuare il pagamento, per evitare sospensioni e contestazioni, nel termine di 10 anni potrà domandare al gestore del servizio la restituzione di quanto versato. Con lettera raccomandata o a mezzo pec si potrà chiedere il rimborso delle somme corrisposte e qualora questo non bastasse si potrà inviare una formale lettera di messa in mora per ottenere quanto dovuto, unitamente al risarcimento del danno.
In caso di comportamento illecito e mancata ottemperanza ai propri doveri da parte del fornitore del servizio si potrà, infine, presentare denuncia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
In questa sede possiamo citare due casi in cui il nuovo utente è chiamato a rispondere legittimamente dei debiti in capo al precedente.
L'erede che effettua la voltura o il subentro nell'utenza della persona deceduta sarà responsabile anche per le somme dovute dal defunto in base alla normativa in materia di successione ereditaria.
Il comportamento del gestore del servizio non sarà infine ritenuto illecito qualora l'ente dimostri che il cambio di intestazione, effettuato magari da un familiare, era unicamente finalizzato ad ostacolare il recupero del credito.
|
||