Cabine elettriche e abitazioni

Le cabine elettriche poste nei pressi degli edifici possono comportare dei disagi, se non dei veri e propri danni a chi vi abita. Quali tutele offre la legge?
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Cabine elettriche nei pressi delle abitazioni


Cabine elettriche e abitazione, l'elettricità domesticaCapita nella nostre città di vedere cabine di trasformazione elettriche nei pressi delle abitazioni.

Dette cabine possono essere ?

Devono rispettare determinate norme tecniche?

Possono provocare dei disagi o dei danni, in particolare danni alla salute, a chi abita nei pressi?

Non mancano i contenziosi in materia per questo è utile capire come si concludono detti contenziosi.

Qui non possiamo parlarne esaustivamente - la materia è complessa - ma daremo conto di alcune decisioni in merito e menzioneremo alcune delle norme giuridiche che tali decisioni hanno poi applicato ai casi di specie, rimandando sempre alla lettura integrale di norme e sentenza ed alla consulenza di esperti


Cabine eleettriche e aree private


Alcune delle questioni spesso dibattute riguardano la collocazione della cabina rispetto alle aree private: se cioè esiste una distanza minima dalle abitazioni che la cabina deve rispettare e in quali casi esiste un regime di servitù.

Riguardo alla prima questione, questa è ad esempio sollevata (seppur non accolta per assunta tardività da parte dei giudici) nel giudizio di cui alla sentenza n. 10 del 2016 del Tar Lazio: i ricorrenti, che si opponevano ad una cabina posta all'interno dell'edificio, precisamente sotto la loro unità immobiliare, sostenevano che per le cabine trovassero applicazione le distanze stabilite per gli elettrodotti (ex DMLLPP del 16.01.1991) cui erano esse equiparate (dal DPCM 23.04.1992 e dal DPCM 08.07.2003 che aveva abrogato il precedente).

Quanto al regime della servitù, la servitù di elettrodotto rientra tra le servitù coattive ed è prevista dall'art. 1056 c.c.

Ai sensi di detta norma «Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia».

La materia è poi disciplinata dalla legislazione speciale, cioè, per quanto qui interessa, dall'art.119 e ss., R.G. n. 1775/1933.

Cabina elettrica diritto di servitù
In particolare l'art.121, del citato Regio Decreto (alla cui lettura integrale rimandiamo) prevede che: «La servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di:

a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture;

b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l'incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti.

Da tale servitù sono esenti le case, salvo le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie delle case attinenti:

c) tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti;

d) fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari.

L'impianto e l'esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l'estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all'esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo, nonché alle condizioni dei fondi vicini e all'importanza dell'impianto stesso.

Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che sono o saranno stabilite per il regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche».

L'art. 121 indicato è stato ritenuto tuttora vigente dalla recente sentenza n. 757 del 2015 del Consiglio di Stato (Sez. IV).


Se la cabina elettrica supera i limiti di legge?


Protezione abitazione dai rischi della vicinanza della cabina elettricaLa recente sentenza n. 10 emessa dal Tar Lazio nel 2016 è una delle decisioni cui ci riferiremo, seppur sinteticamente per esigenze di semplificazione.

La controversia nel corso degli anni (inizia nel 2000) subisce varie modifiche nei suoi elementi essenziali; modifiche che si riflettono nel contenuto della sentenza.

Al centro del giudizio è infatti una cabina inizialmente non a norma: le verifiche effettuate nel corso di un primo procedimento di urgenza avevano infatti riscontrato il superamento dei limiti di legge; superamento che poi era stato eliminato con l'adozione, da parte della società, di alcuni interventi.

Per quanto patito sino a quel momento, la parte aveva altresì esibito della documentazione medica.

Per tale periodo la sentenza finale riconosce il diritto della parte al risarcimento del danno provocato alla salute.

Successivamente la cabina risulta ricondotta nel rispetto degli standard: tale riduzione, unita alla mancata prova di ulteriori danni subiti da quel momento in poi a causa delle immissioni, porterà alla negazione del risarcimento per il periodo successivo.


Standard tecnici ed immissioni


Il punto merita di essere esplicato.

Standar tecnici cabina elettricaSe le immissioni non superano gli standard tecnici - l'orientamento è pressocchè costante - non viene tout court esclusa l'intollerabilità: cioè un'immissione, seppure rientrante nei parametri di legge, può ciononostante essere inibita, se risulta intollerabile.

Certo, il superamento dei parametri rende più semplice il compito di chi chiede tutela, cui spetta di dimostrare al giudice la «lesività e nocività delle immissioni...» secondo il principio dell'onere della prova in capo a chi fa valere in giudizio un diritto (v. art. 2697 c.c.).


Cabine elettriche ed immissioni


Ed infatti, anche in presenza del rispetto delle norme tecniche, la giurisprudenza ammette il risarcimento del danno, se provato.

Campi elettromagnetici provocati da una cabina elettricaCiò, in applicazione dell'art. 844 c.c.

Se gli standard tecnici disciplinano il rapporto tra chi emette l'immissione e la pubblica autorità, i rapporti tra privati sono invece regolati, secondo la preminente giurisprudenza, dall'art. 844 c.c.

Tale norma, nel disciplinare le immissioni tra privati, le ammette sino a quando esse siano normalmente tollerabili.

Quanto al tipo di immissioni, nel nostro caso può trattarsi ad es. di cattivi odori, rumori, alte temperature e campi elettromagnetici; secondo varie sentenze esse rientrano nel concetto di immissioni di cui all'art. 844 c.c.


Cabine elettriche e danno alla salute


Fornitura elettrica- cabina elettrica emissioniAccertata l'intollerabilità, nonché il danno prodotto, il responsabile è tenuto a riportare la situazione entro limiti di legge e, per il pregresso, a pagare il risarcimento del danno.

Il danno può essere di varie tipologie; generalmente, in tale materia il danno a cui il pensiero di molti va è quello alla salute, bene garantito dall'art. 32 della Costituzione.

Precisano alcune sentenze che la base per il risarcimento (che è diversa ed ulteriore rispetto all'inibitoria di cui all'art. 844 c.c.) non è offerta dall'art. 844 c.c., ma dall'art. 2043 c.c. la norma baluardo della risarcimento del danno extracontrattuale nel nostro ordinamento.

Da ultimo, come su detto, la condanna al risarcimento del danno è stata emessa dalla sentenza n.10 del 2016 del Tar Lazio.

Tale sentenza non accoglie la richiesta avanzata dai ricorrenti di inibire la prosecuzione dell'attività della cabina e basata sul principio di precauzione, e cioè «per la sufficiente evidenza del nesso di causalità tra l'esposizione a lungo termine ai campi e i rischi alla salute» (v. Tar Lazio n.10/2016).

Poco più in là nel tempo, con un'altra sentenza del Tar Lazio, lo stesso principio di precauzione ha avuto più fortuna.


Cabine, immissioni e principio di precauzione


La sentenza n. 1360 del 2014 ha infatti accolto un ricorso proposto da un condominio in opposizione ai provvedimenti amministrativi che avevano autorizzato l'aumento di potenza di una cabina posizionata all'interno del giardino condominiale; motivo dell'accoglimento, per quanto riguarda l'aspetto della tutela della salute dei cittadini: la mancata verifica delle conseguenze sulla salute dei cittadini derivanti dalle onde elettromagnetiche emesse dalla cabina.

Principio di precauzione, immissioni cabina elettrica
La sentenza citata accoglie l'applicazione del principio di precauzione, cioè quel principio secondo cui l'azione debba essere improntata ad un criterio di prudenza, anche nel caso in cui le conseguenze dannose non sono note; nel caso di specie il principio si traduce con l'affermazione secondo cui «l'azione amministrativa, in ossequio al principio di precauzione», pur non risultando del tutto assodato in sede scientifica il limite oltre il quale l'esposizione di campi elettromagnetici possa arrecare danni alla salute degli esseri umani deve essere improntata ad un rigido criterio di sicurezza e di tutela delle persone coinvolte»; la sentenza si rifà ad altri precedenti emessi da altri Tribunali Amministrativi Regionali in materia: cita infatti la sentenza del TAR Veneto II 13.2.2001 n. 236; tale ultima ha accolto il ricorso proposto dai genitori di alcuni bambini per lo spostamento della scuola nei pressi della linea elettrica ad alta tensione.

La sentenza n. 1360 del 2014 cita sul punto anche un'altra sentenza, la n. 2446 del 2013 del Consiglio di Stato, che, sempre in materia ambientale, ha affermato che il principio di precauzione – direttamente ricavabile dal Trattato Ue - obbliga le autorità competenti ad adottare provvedimenti adeguati a «prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione»- T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 20012012, n. 665; «la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato UE.

L'applicazione del principio di precauzione comporta che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali.»T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 20012012, n. 663)»
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Alert Commenti
  • Ricjy
    Ricjy
    Mercoledì 16 Agosto 2023, alle ore 12:36
    Sono interessato a comprare una casa vicino a una cabina primaria elettrica posta a circa 10/15 metri che riceve alta corrente e ne distribuisce media per abitazioni.
    Questa vicinanza puo' compromettere nel tempo la salute delle persone?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Ricjy
      Lunedì 21 Agosto 2023, alle ore 16:19
      La cabina elettrica deve avere una distanza minima di metri 3.15 dall'abitazione più vicina, come da D.P.C.M. 23 aprile 1992.  Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Enzosr
    Enzosr
    Lunedì 25 Gennaio 2021, alle ore 05:25
    La cabina elettrica rientra nei parametri di legge, ma durante la notte va in vibrazione e in risonanza e non si può riposare o dormire.
    rispondi al commento
  • Silva
    Silva
    Giovedì 29 Marzo 2018, alle ore 15:01
    Quale distanza di sicurezza bisogna rispettare per costruire un edificio in prossimità di una linea a 15mila volts ?
    rispondi al commento
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