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Quali sono le novità apportate ai bonus casa dalla Legge di Bilancio per il 2021 (L. n. 178 del 30 dicembre 2020)?
Ci riferiamo, cioè, alle detrazioni per ristrutturazioni, tra cui anche il sismabonus, per riqualificazioni energetiche, anche dette ecobonus, per il bonus mobili, per il bonus facciate, per il bonus idrico, per il superbonus, per il bonus verde.
Lo vediamo in sintesi questo articolo.
Partiamo dalle detrazioni per ristrutturazioni, anche dette per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Ricordiamo che dette detrazioni sono previste in via ordinaria dall'art. 16 bis D.P.R. n. 917/1986 (il T.U.I.R., Testo Unico sulle Imposte sui Redditi) nella percentuale del 36% con un ammontare complessivo delle spese pari a 48.000 euro per unità immobiliare da ripartire in dieci quote annuali.
L'art. 16 D.L. n. 63/2013 contiene invece delle deroghe a termine tra cui anche quelle riguardanti la percentuale della detrazione ed il tetto di spesa, che anche quest'anno sono state confermate e prorogate dalla legge di bilancio.
Dunque, quanto previsto dall'art. 16 è stato confermato e sino al 31 dicembre 2021 sarà possibile detrarre il 50% su un ammontare complessivo delle spese di 96.000 euro.
La legge di bilancio per 2021 ha inoltre aggiunto all'art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986 la norma per cui la detrazione per gli interventi di recupero spetta:
nella misura del 50%, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione L. di Bilancio 2021.
Sempre l'art. 16 D.L. n. 63/2013 (co. 1-1septies) prevede delle norme di particolare favore per l'adozione di misure antisismiche.
Anche queste in realtà sono previste sempre dall'art. 16-bis (co. 1 lett. i) su citato tra gli interventi di recupero agevolati, ma, il D.L. n. 63 prevede a determinate condizioni delle condizioni agevolative ulteriormente vantaggiose, le quali variano a seconda delle ipotesi previste ed erano già in vigore sino al 31 dicembre 2021 (per disposizione contenuta nella Legge di Bilancio per il 2017).
Dette condizioni di particolare vantaggio sono comunemente dette sismabonus.
Il Decreto Rilancio (D.L. n.34/2020) ha previsto il superbonus anche per il sismabonus: in proposito ha apportato alcune modifiche e proroghe per le quali dette misure, limitatamente ai casi ivi previsti e alle ulteriori condizioni previste dal detto decreto, sono state portate alla percentuale del 110 per cento sino al 31 dicembre 2020 e poi con la legge di bilancio per il 2021 al 30 giugno 2022.
La detrazione, già da ripartirsi in cinque quote annuali, per le spese del 2022 va ripartita in quattro.
La legge di bilancio prevede poi che alla previsione riguardante il sismabonus (all'art. 16 co. 1-bis, D.L. n. 63/2013) dopo le parole:
le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione D.L. n. 63/2013
introdotte con la Legge di Bilancio per il 2017 siano inserite le seguenti:
ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio Legge di Bilancio 2021
Il sismabonus non rientrante nel superbonus vale invece sempre (già da prima) fino al 31 dicembre 2021.
Confermato sino al 31 dicembre 2021 anche il bonus mobili.
Si tratta della detrazione del 50% prevista sull'acquisto di mobili ed elettrodomestici per i soli beneficiari del bonus per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio da ripartire in dieci quote annuali; la novità è data dal tetto di spesa, che passa da 10.000 euro a 16.000 euro.
Anche per gli interventi di riqualificazione energetica il termine del 31 dicembre 2020 per:
La detrazione va come prima ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Prorogato anche il bonus facciate, la detrazione del 90 per cento introdotta dalla legge di bilancio per il 2020 da ripartire in dieci quote annuali (L. n. 160/2019); l'iniziale scadenza del bonus al 31 dicembre 2020 è stata dunque rinviata al 31 dicembre 2021.
Ricordiamo che il bonus riguarda gli interventi anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Se poi l'intervento incide dal punto di vista termico o interessi oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, è necessario il rispetto di specifici parametri normativi.
È prevista l'applicazione delle norme su verifiche e controlli previste per le riqualificazioni energetiche dai co. 3 ter e quater dell'art. 14, D.L. n. 63/2013) sulle facciate degli edifici poste nelle zone A e B previste dal D.M. n. 1444/1968.
Una novità della Legge di Bilancio per il 2021 è il bonus idrico, cioè il bonus da mille euro per persona (fino a esaurimento delle risorse - sono stati stanziati 20 milioni di euro per il 2021) da spendere entro il 31 dicembre 2021 da utilizzare.
Questo nuovo bonus riguarda le spese:
Viene escluso che il bonus idrico costituisca reddito imponibile del beneficiario e che rilevi ai fini del computo dell'ISEE.
Infine, la legge prevede un apposito decreto ministeriale per la definizione delle modalità e termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
E veniamo al superbonus, la detrazione del 110% prevista dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) per:
Quanto ai limiti temporali, la misura è stata rinviata dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 e per gli IACP al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Una novità: le spese sostenute nel 2022 saranno ripartite in quattro quote annuali di pari importo.
Il rinvio vale anche per la detrazione doppia prevista per i Comuni colpiti da eventi sismici. A tal proposito, la misura è estesa a tutti i Comuni colpiti da eventi simici dal 2008 in poi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza).
Il rinvio non sembra invece previsto per l'installazione di impianti fotovoltaici, ma è sicuramente una svista dal momento che anche in questo caso di prevede la quattro quote per le spese del 2022.
Per gli interventi effettuati da persone fisiche (al di fuori dell'attività d'impresa) almeno al 60% alla data del 30 giugno 2022 la detrazione del 110 è spostata alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.
Per gli interventi effettuati dagli IACP almeno al 60% alla data del 31 dicembre 2022 la detrazione del 110 è spostata alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023.
La legge di bilancio apporta poi alle norme sul Superbonus una folta serie di novità, riguardanti, in estrema sintesi:
Estesa poi anche alle spese del 2022 la possibilità di esercitare l'opzione sconto/cessione del credito di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio per le sole spese sostenute per il superbonus.
Prorogato al 31 dicembre 2021 anche il c.d. bonus verde cioè la detrazione del 36% fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5000 euro per abitazione per le spese di:
sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili Legge di Bilancio 2018
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