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Con la Legge di Bilancio 2023 viene confermata fino al 2025 la detrazione fiscale Irpef e Ires pari al 75% delle spese documentate per interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche nell'ambito di edifici esistenti che era stata introdotta con la precedente manovra economica.
Quella che sembrava una misura destinata ad essere archiviata con la fine del 2022 è stata invece prorogata per altri tre anni con il favore di molti.
L'incentivo volto ad aiutare le persone con limitata capacità motoria è destinato ad affiancare la detrazione 50% e il Superbonus che continueranno a poter essere utilizzati.
Vediamo quali sono gli interventi ammessi, i limiti di spesa, che vanno dai 30.000 euro ai 50.000 euro a seconda della tipologia di edificio considerato, e i requisiti per accedere al beneficio.
La detrazione è pari al 75% delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025.
Il contribuente, portando in detrazione la spesa nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, potrà fruire di un rimborso di quote di pari importo per la durata di 5 anni.
Il Bonus barriere architettoniche istituito inizialmente solo per l'anno 2022, consiste in una detrazione per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche.
La detrazione fiscale spetta nella misura del 75% delle spese effettuate ed è calcolata tenendo conto dei seguenti limiti che variano in funzione delle caratteristiche dell'edificio oggetto di interventi:
Oltre che con la detrazione, si può usufruire del Bonus 75% mediante l'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura.
La detrazione 75% in dichiarazione dei redditi non è l'unica modalità di fruizione del bonus per la rimozione e il superamento delle barriere architettoniche.
In alternativa alla detrazione è possibile avvalersi dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta a terzi, di cui all'articolo 121 del Decreto Rilancio.
Per quanto concerne gli interventi ammessi, specifichiamo innanzitutto che i lavori devono essere eseguiti su edifici esistenti, cioè iscritti in catasto o per i quali è stata effettuata la richiesta di accatastamento; sono dunque esclusi dal beneficio i lavori eseguiti su immobili di nuova costruzione.
Le opere agevolabili sono le seguenti:
In sostanza, siamo di fronte a quegli interventi che consentono l'eliminazione degli ostacoli che si possono trovare presso edifici e che rendono difficile la mobilità e la vita in generale delle persone affette da una qualche condizione di disabilità.
Tali interventi possono essere eseguiti sulle parti comuni degli edifici oppure su edifici unifamiliari.
Si possono portare in detrazione anche le spese sostenute per lo smaltimento o la bonifica dei materiali e dell'impianto che è stato sostituito.
Sono agevolabili altresì gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali all'abbattimento delle barriere.
Secondo le indicazioni finora fornite dall'Agenzia delle Entrate rientrano nel beneficio fiscale, a puro titolo esemplificativo:
Al fine di ottenere il riconoscimento del Bonus pari al 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche gli interventi devono rispettare i requisiti di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, n. 236 del 14 giugno 1989.
E necessario il rispetto dei parametri tecnici volti a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.
Ricordiamo che gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche presenti in edifici, dal 2021 sono agevolati mediante il Superbonus 110%, in quanto interventi trainati.
Condizione affinché si possa usufruire dell'aliquota maggiorata e rimodulata negli anni a venire, è che l'intervento sia eseguito in abbinamento ad un intervento trainante.
Per l'applicazione del beneficio, non rileva la presenza nell'edificio su cui insistono le opere di persone di età superiore a 65 anni.
Per gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio è possibile fruire della detrazione Irpef pari al 50% nei limiti di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Tale aliquota viene applicata per le spese sostenute a partire dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2024. Dal primo gennaio 2025, in assenza di proroghe da parte della prossima Legge di Bilancio, l’aliquota ritornerà al 36% con un importo massimo di spesa pari a 48.000 euro.
Detto ciò si rileva che tra gli interventi agevolabili rientrano quelli finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche come l’installazione di ascensori e montacarichi o la sostituzione di gradini con rampe, sia nei condomini che nelle singole unità abitative.
Sono ammessi altresì i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, mediante la comunicazione, la robotica e altri mezzi tecnologici possano favorire la mobilità interna ed esterna dei soggetti affetti da grave handicap in base alla legge 104/1992.
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