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Sulla questione amianto, sulle caratteristiche nocive del materiale e sulla problematica legata al suo smaltimento, si è ampiamente trattato e numerosi sono gli enti ed istituti che hanno diffuso o divulgano notizie sul tema: in primo piano il Ministero della Salute, quindi l'INAIL, l'AIEA, oltre alle ASL ed Agenzie Regionali Protezione Ambientale.
Analizzando nello specifico il caso comune a molti condomini in Italia, della presenza cioè nei fabbricati di canne fumarie in pannelli compatti di amianto, rivolgiamo l'attenzione ad un particolare ricavato dell'amianto per l'edilizia, il cemento amianto.
I manufatti in cemento amianto, se in buono stato, non rappresentano un immediato pericolo per le persone; infatti, la dispersione di fibre avviene solo quando la superficie risulta manomessa o danneggiata da agenti atmosferici.
Il materiale di cui sono composti non è friabile per cui non tende a liberare spontaneamente particelle inquinanti; se, però, i manufatti sono esposti ad agenti atmosferici o meccanici, come nel caso delle canne fumarie installate sui fronti esterni degli edifici in oggetto, possono determinarsi fenomeni di corrosione della superficie che causano l'affioramento di fibre.
Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto delle persone presenti nell'edificio sono utilizzabili due tipi di criteri:
- l'esame delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale;
- la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'edificio (monitoraggio ambientale).
Il monitoraggio ambientale, tuttavia, non può rappresentare da solo un criterio adatto per valutare il rilascio, in quanto consente essenzialmente di misurare la concentrazione di fibre presente nell'aria al momento del campionamento, senza ottenere alcuna informazione sul pericolo che l'amianto possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attività.
Si tenga comunque presente che una valutazione dell'effettiva presenza di fibre di amianto nell'ambiente è possibile solo mediante una metodologia che permetta il riconoscimento della tipologia minerale delle fibre (tecnica della dispersione cromatica, Allegato 3 del Decreto Ministeriale del 06/09/1994, o microscopia elettronica analitica, Allegato 2 del Decreto Ministeriale del 06/09/1994).
- Parti rotte o crepate per fattori meccanici, specie in corrispondenza dei fissaggi;
- Superficie con presenza di materiale polverulento;
- Scarsa consistenza e resistenza oltre che friabilità;
- Presenza di superfici degradate per effetto di acidi, oli, grassi o altri agenti chimici.
Nel caso dei materiali danneggiati il pericolo del rilascio di fibre di amianto è reale.
Questo è il caso dei materiali a vista come le canne fumarie, non confinati in un'area occupata dell'edificio che si presentano:
- danneggiati per azione degli occupanti o per interventi manutentivi;
- deteriorati per effetto di fattori esterni (vibrazioni, infiltrazioni d'acqua, correnti d'aria, ecc.);
- deteriorati per degrado spontaneo dovuto anche alla funzione svolta nel tempo;
- materiali danneggiati o deteriorati o materiali friabili in prossimità dei sistemi di ventilazione.
Sono queste le situazioni in cui si determina la necessità di una azione specifica da attuare in tempi brevi. In tali casi i provvedimenti possibili possono essere:
- il restauro ed eliminazione delle cause di danneggiamento (se l'area non è estesa);
- la bonifica (se l'area danneggiata è estesa).
Nell'intento di definire la procedura da seguire per la determinazione degli interventi di bonifica risulta prioritario considerare dei criteri di giudizio come quelli desunti dalla seguente Tabella.
La bonifica dei materiali contenenti amianto (*), con diverse modalità se friabili o compatti (nel caso in esame), avviene secondo tre metodi principali:
La scelta del metodo di bonifica da attuare deve essere effettuata dal proprietario/responsabile dell'immobile, che deve valutare lo stato dei materiali, le caratteristiche costruttive e l'uso dell'edificio, avendo preventivamente fornito le informazioni agli occupanti dell'edificio sulla presenza dell'amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare.
In questo caso quindi è opportuno avvalersi di personale esperto, cioè di ditte specializzate che effettuano i lavori di bonifica e contattano, per il necessario sopralluogo di verifica ed il campionamento del materiale per la determinazione del tipo di rifiuto, il Dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio.
Tali imprese, come prescritto dall'art. 256, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto, devono essere iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nelle seguenti categorie:
- in categoria 10 A per materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie e resinoidi;
- in categoria 10 B per materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori in pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.
La ditta che esegue la bonifica deve sottostare a specifici obblighi in materia di protezione dei lavoratori previsti dal titolo IX – CAPO III del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. La norma stabilisce, all'art. 256, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che il datore di lavoro debba presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio (le ASL), almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, un progetto di bonifica (piano di lavoro) che preveda le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
È opportuno che il condominio, nella persona del suo amministratore p.t., richieda copia della documentazione prodotta.
Il piano di lavoro, redatto secondo le indicazioni dell'art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non esonera il datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori di rimozione dell'amianto dall'obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) così come espressamente previsto dall'art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008 e s. m.i.. Copia del piano è inviata all'organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori (art.256 comma 5 D.Lgs. n. 81/2008).
I lavori potranno avere inizio trascorsi 30 (trenta) giorni dall'inoltro della copia del piano di lavoro all'organo di vigilanza, in assenza di comunicazioni provenienti dallo stesso organo; le eventuali integrazioni al piano o adempimenti a specifiche disposizioni e/o prescrizioni sposterebbero l'inizio dei lavori stessi; eventuali possibili ritardi nell'avvio delle azioni di bonifica, dovuti a motivi tecnico organizzativi dell'impresa o del committente, dovranno anch'essi essere comunicati all'organo di vigilanza destinatario del piano di lavoro, con la necessaria tempestività.
Secondo le prescrizioni dell'art. 256, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 (così modificato dall'art. 118 del D.Lgs. 106/2009) Se entro il periodo del precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori.
Al termine dei lavori di rimozione verrà verificata l'assenza del rischio di esposizione all'amianto mediante monitoraggio ambientale in MOCF. Nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'art. 254 (0,1 fibre cm3), verranno adottate le misure di cui all'art. 255 del D.lgs 81/2008 e s.m.i. adattandole alle particolari esigenze di lavoro specifico.
Naturalmente ogni metodo di bonifica necessita di un approfondimento, che verrà sicuramente trattato nello specifico perché legato a modalità di intervento e tempistiche diverse ed alla scelta di prodotti dettati dalla attuale legislazione in materia.
In tali procedure, sopra elencate, risiedono quindi degli aspetti positivi o negativi che vanno considerati soggettivamente, caso per caso anche a seconda delle effettive condizioni del manufatto presente in sito.
Altro aspetto da considerare è poi la volontà o meno di voler rimuovere il problema definitivamente, essendo i proprietari o i condomini soggetti a delle spese, anche legate allo smaltimento, sensibilmente più alte, oppure rimanere legati a cicli di manutenzione e controlli successivi, nel caso si decida per l'incapsulamento o il confinamento.
In qualsiasi modo si scelga di operare l'importante è farlo, evitando, per la salute di tutti, di trascurare il problema solo perché apparentemente non rilevante.
Molto si è scoperto sugli effettivi danni provocati dall'amianto e molte per fortuna sono le norme e le leggi che oggi regolano e disciplinano l'argomento, così come molte sono le istituzioni, come detto, che forniscono tutta l'assistenza necessaria al cittadino, per il quale il consiglio è di affidarsi sempre a tecnici esperti ed imprese specializzate.
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