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La questione della collocazione dei bidoni per la raccolta differenziata in un edificio condominiale è sovente foriera di dubbi e tensioni tra i condòmini.
Come posizione i bidoni in condominio?
Chi decide dove possono essere posizionati?
Si può utilizzare una parte del parcheggio per il migliore posizionamento dei bidoni?
Domande che, sostanzialmente, traiamo dl seguente quesito:
Nel condominio in cui vivo dal prossimo mese dobbiamo posizionare i bidoni per la raccolta differenziata porta a porta. Fin'ora conferivano nei classici cassonetti per strada, ma le cose sono cambiate. Tre bidoni per la frazione organica e altrettanti per secco residuo, plastica, carta e vetro e lattine.
Dodici bidoni in tutto: il problema è che manca lo spazio: sottoscala piccolo, spazio antistante l'edificio insufficiente, divieto di posizionarli in luogo aperto al pubblico. Resta una soluzione: posizionarli nel primo posto auto nel cortile comune retrostante l'edificio. Il posto non è di proprietà esclusiva, ma condominiale, come gli altri.
C'è qualcuno che dice: posizioniamoli lì e basta. Altri che vorrebbero delimitare l'area in modo appropriato ad evitare comunque parcheggi o intralci. Se dovessimo fare in questo modo, quali sarebbero le maggioranze necessarie?
Il primo soggetto che è chiamato ad affrontare la questione del posizionamento dei bidoni è l'amministratore di condominio, che ai sensi dell'art. 1130 n. 3 c.c. deve disciplinare l'uso delle cose comuni e l'erogazione dei servizi nell'interesse di tutti, avendo dunque il potere e dovere di decidere sulla loro collocazione.
Potere e dovere che può essere oggetto di emendamento da parte dell'assemblea.
Che vuol dire?
Che in prima istanza è l'amministratore a poter dire dove posizionare i bidoni, ma che in seconda battuta, o meglio, che l'ultima parola spetta sempre all'assemblea.
Per altro, l'amministratore potrebbe anche decidere convocare subito l'assemblea per fare deliberare direttamente l'assise sulla collocazione dei bidoni per la raccolta dei rifiuti.
Le decisioni dell'amministratore, per semplificare possono consistere nel decidere di fare posizionare i bidoni in un luogo piuttosto che in un altro, non certamente in quello di fare modificare le parti comuni, ovvero modificare l'uso di un bene comune.
Certo, se si tratta di una sua piccola parte, probabilmente la questione sarebbe diversa, ma in via prudenziale e se possibile è bene che l'amministratore si limiti a disporre la collocazione senza alterare alcuna destinazione delle parti comuni.
Trasformare una parte del parcheggio in zona di posizionamento dei bidoni condominiali è da ritenersi una innovazione?
Al riguardo possiamo prendere spunto dalla nozione di innovazione e dalla sua applicazione a casi più o meno simili.
Per innovazione, dice la Cassazione, non si intende ogni modificazione delle cose comuni, ma solamente quegli interventi modificativi, attuati i quali, la cosa assume una consistenza materiale diversa, ovvero viene destinata ad altre utilizzazioni (si veda tra le tante Cass. 26 maggio 2006 n. 12654).
Scegliere di utilizzare una parte del parcheggio condominiale come zona per il posizionamento dei bidoni per la raccolta dei rifiuti, se si elimina un parcheggio, è al più una questione che va annoverata nella disciplina dell'uso delle cose comuni.
Trasformare il medesimo singolo stallo per la sosta in una zona specificamente dedicata ai bidoni rappresenta un'innovazione?
Quando la Cassazione si è occupata di modificazioni di modeste dimensioni, ha detto che esse non rappresentano delle innovazioni (si veda su tutte Cass. 29 agosto 2018 n. 21342), fattispecie relativa alla trasformazione di una piccola parte di un giardino condominiale in parcheggio rispetto alla quale le ridotte dimensioni della modifica hanno escluso il carattere innovativo della modificazione.
Ampi poteri all'assemblea, dunque, fino a certe misure, da valutarsi caso per caso, da intendersi come mere decisioni tese al miglior uso della cosa comune, senza che la stessa possa configurarsi come innovazione o ancor più nel particolare come modificazione della destinazione d'uso di una parte comune.
Certo è che l'assemblea deve garantire, a modifica avvenuta, che tutti possano continuare a godere delle cose comuni.
Se i posti auto condominiali sono dieci e dieci sono anche i condòmini, la riduzione a nove comporterà la necessità di stabilire, ad esempio, un uso turnario.
Non solo: ad avviso dello scrivente, la decisione di ridurre i posti auto deve essere considerata una sorta di extrema ratio, da prendere in considerazione solo quando non sia possibile alcun altro tipo di collocazione. Tutte le decisioni relative al posizionamento dei bidoni in uno dei posti auto comuni presenti nel parcheggio condominiale, prundentemente, devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'assemblea e almeno la metà del valore millesimale dell'edificio.
Resta inteso che se i posti auto sono in proprietà, ovvero in uso esclusivo all'assemblea, è interdetta qualunque decisione che, diversamente, sarebbe colpita da nullità assoluta.
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