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Beni comuni non censibili

I beni comuni non censibili rappresentano una proprietà indivisa che non produce reddito, comune sì a tutti i condomini, ma senza che questi ne siano proprietari.
Pubblicato il

Beni comuni non censibiliIl bene comune non censibile è una proprietà in comune e indivisa, che può esser utilizzata da chiunque ne abbia titolo, con l'obbligo di mantenerla agibile per gli altri comproprietari.

Solitamente il problema del bene comune non censibile si manifesta in ambito condominiale, dove porzioni di area catastale, quali corpi scala, androne, vano ascensore o centralina elettrica, sono di fatto aree ad uso comune.

Si tratta, perciò, di un bene che appartiene a tutti i condomini, anche se nessuno di questi può pretenderne l'esclusiva proprietà.

È un bene in comune, ma non avendo titolarità esclusiva e non producendo reddito, non può essere censito.
Alla base della definizione di bene comune non censibile vi è la Circolare del Ministero delle Finanze n°2, del 20 gennaio 1984.



In tale Circolare, per la prima volta, si cerca di dettare delle linee guida in materia di accatastamento, soprattutto relativamente all'inserimento nell'archivio catastale, delle informazioni riguardanti gli immobili urbani di nuova costruzione.

Al punto 1.3.3., in merito alla definizione del concetto di porzioni comuni a più unità immobiliari si enuncia che giova chiarire, per una migliore applicazione della norma che si intende ora dettare - che per porzioni comuni possono essere considerate, secondo gli intendimenti del dichiarante, non solo quelle così definite dal codice civile o da regolamenti o consuetudini condominiali, ma anche tutte quelle altre che in senso funzionale sono al servizio o comunque utilizzabili da due o più unità immobiliari.




Porzioni comuni: beni comuni censibili e beni comuni non censibili Da queste brevi righe si evince come il legislatore, o dichiarante che dir si voglia, abbia cercato di fornire una normativa rispondente alle esigenze di utilizzazione del catasto da impiegare anche in campo civilistico.

Si è cercato infatti di non trascurare alcun aspetto, soprattutto quello reddituale relativo a quelle porzioni di condominio, di fatto comuni a più u.i., ma che costituiscono unità autonome vere e proprie.

Le porzioni comuni, in base alla Circolare, vengono classificate in beni comuni censibili e beni comuni non censibili.


Porzioni censibili comuni a più unità immobiliari


Le porzioni censibili comuni a più unità immobiliari sono dei beni immobili che costituiscono vere e proprie unità immobiliari con una autonoma e specifica capacità reddituale.
Tali unità immobiliari forniscono dei servizi comuni e sono utilizzabili da più unità immobiliari e, per tale ragione, devono essere dichiarati al momento dell'accatastamento.
Per rendere tutto più comprensibile si può pensare all'abitazione del portiere o alla piscina o al parcheggio interrato.

Ma come vanno trattati a livello catastale?
In effetti occorrerà fare in modo che si evidenzi la loro natura di bene comune censibile.
Questo potrà essere fatto stabilendo la connessione alle unità immobiliari cui sono asserviti.

Porzioni censibili comuniPer tale ragione durante le fasi di accatastamento verrà specificatamente selezionata la dicitura di bene comune censibile seguita dagli identificativi catastali cui è asservito.

I beni comuni così costituiti prenderanno il nome di beni comuni censibili, rappresentando quest'ultima dicitura la partita di appartenenza.

In base alle disposizioni della Circolare n°2 del 20.01.1984, in sede di accettazione dell'accatastamento, l'ufficio preposto, dopo aver controllato la connessione del bene comune con almeno due unità immobiliari, contestualmente assegna il numero di partita alla scheda con intestazione nominativa ed il numero di pagina della partita speciale (consecutivo all'ultimo già utilizzato) alla scheda di accatastamento dei beni comuni censibili.


Porzioni non censibili comuni a più unità immobiliari

I beni comuni non censibili sono delle porzioni che non hanno propria autonomia e capacità reddituale.
Sono dei beni che possono essere comuni ad alcune o a tutte le unità immobiliari presenti.

Possono essere individuati sia per caratteristiche di destinazione d'uso, come nel caso delle scale, dell'androne, dei locali tecnici o essere individuati per la loro specifica funzione di utilizzazione indivisa, come nel caso di una rampa posta al servizio dei posti auto di un garage.Elaborato planimetrico

Queste porzioni di immobili, vista la loro natura strettamente funzionale alle altre unità immobiliari, pur non essendo soggette alle dichiarazioni cui sono soggetti i beni comuni censibili, devono essere comunque rappresentate graficamente attraverso un elaborato planimetrico.
Lo strumento messo a disposizione dall'Agenzia del Territorio, per poter procedere all'inserimento dei dati catastali, è rappresentato dal software denominato DOCFA.

Con tale strumento, all'elaborato planimetrico verranno attribuiti i riferimenti catastali quali foglio, particella e subalterno.

Importante sarà anche l'apposizione di una dicitura esplicativa di quanto è rappresentato e il riferimento indicante a quale unità immobiliare il bene è comune.

La Circolare n.2 del 20.01.84 stabilisce che l'attribuzione dei subalterni numerici è affidata alla discrezionalità del presentatore; si ritiene tuttavia opportuno suggerire, allorché‚ non sussistono validi motivi in contrario, che alle porzioni comuni non censibili godute da uno stesso insieme di u.i. si attribuisca un medesimo subalterno, anche se poste su piani diversi e non contigue (ad esempio: androne, scale, accesso esterno, ascensore, ecc.).

Pur essendo dei beni registrati presso il Catasto, questi non presenteranno né titolarità né classamento.
Si consiglia comunque di far accatastare sempre il bene comune non censibile comune a due o a più unità immobiliari.
Questo poiché si potrebbe dimostrare estremamente utile nei passaggi di proprietà, in modo da poter individuare le quote spettanti a ciascuna delle unità immobiliari.

riproduzione riservata
Beni comuni non censibili
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Silvia Maria
    Silvia Maria
    Domenica 2 Aprile 2023, alle ore 08:18
    Gentile Sig Pasquale, sono proprietaria di una abitazione che si trova in una corte comune BCNC insieme ad altre 2 abitazioni.
    Tutti abbiamo diritto a questa corte comune BCNC.
    Volevo sapere come vengono divise le spese comuni (corrente cancello, potatura alberi, pulizia etc) di questa corte: parti uguali o in millesimali?
    Prima di comprare questa casa era un unico proprietario di tutte le abitazioni....2 sono andate all'asta ed io ho comprato una.
    Adesso siamo 3 proprietari che abbiamo diritto a questa corte comune BCNC.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Silvia Maria
      Domenica 2 Aprile 2023, alle ore 22:23
      Per ripartire le spese comuni è consigliabile redigere le tabelle millesimali di proprietà generale. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Giuseppe
    Giuseppe
    Lunedì 13 Marzo 2023, alle ore 21:48
    Mi accingo ad acquistare una maisonette con giardino in un condominio.
    Dalle visure catastali del geometra è però stato riscontrato che il giardino -che io credevo di proprietà- risulta accatastato individualmente in un subalterno a parte rispetto all'appartamento e come B.N.C. ad uso esclusivo del subalterno dell'appartamento.
    Ammesso e non concesso che l'uso esclusivo risulto anche dal rogito di provenienza (costruzione ex-novo), come consiglia di procedere?
    L'uso esclusivo verrebbe trasferito con la vendita dell'appartamento al nuovo proprietario (io)?
    Essendo un bene a mio uso esclusivo, è possibile annetterlo al subalterno del mio appartamento?
    Nel caso, dovrei chiedere il benestare degli altri condomini?
    Altre indicazioni?
    Giuseppe
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Giuseppe
      Martedì 14 Marzo 2023, alle ore 15:11
      Fondamentale è la provenienza della corte urbana al momento del primo atto di compravendita. Se l'intero complesso era di proprietà del costruttore e questi non si è riservato alcun diritto sul terreno in questione, Lei lo acquista nella medesima condizione iniziale con il godimento dell'intera titolarità sul bene. Su quale o come meglio procedere, Le consiglio di non accorpare la corte esterna all'appartamento perchè Le potrebbe far lievitare la rendita catastale e/o la superficie imponibile per il calcolo dei tributi locali. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Giuseppe
        Giuseppe Pasquale
        Martedì 14 Marzo 2023, alle ore 20:09
        Ricevuto, molte grazie per la risposta.
        Quindi, riepilogo solo per verificare di aver inteso correttamente.
        Una volta verificato che nel primo atto di compravendita il subalterno dell'appartamento godesse già esplicitamente del diritto di uso esclusivo del giardino in questione, trascrivendo nel nuovo rogito il medesimo diritto non avrei nulla da temere e non sarebbe necessaria alcuna variazione catastale -che anzi sarebbe sconveniente-. Giusto?
        Aggiungo -appreso oggi- che il terreno su cui sorge il condominio apparteneva all'attuale proprietario dell'appartamento, che lo conservò/acquistò a fine lavori di costruzione.
        Questo cambia qualcosa?
        Grazie ancora per la disponibilità!
        Cordiali saluti.
        Giuseppe
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Giuseppe
          Mercoledì 15 Marzo 2023, alle ore 18:30
          Sì, ha compreso perfettamente. Vale allo stesso modo anche se il terreno non godesse il vincolo pertinenziale e del diritto d'uso esclusivo dell'appartamento. Per tutto il resto non cambia nulla. Cordiali saluti.
          rispondi al commento
  • Davide
    Davide
    Mercoledì 1 Febbraio 2023, alle ore 23:28
    Sto valutando l’acquisto di una proprietà composta da due appartamenti identificati in un unico mappale con subalterni differenti.
    Gli stessi sono divisi da un vano scala e portico accatastati come bene non censibile.
    È possibile variare la destinazione d’uso della parte BCNC per ampliare uno dei due appartamenti?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Davide
      Venerdì 3 Febbraio 2023, alle ore 10:19
      Sì, è possibile. Naturalmente serve l'unanimità dei consensi dei costituenti il condominio per frazionare una parte del del BCNC per poi venderlo a Lei. Prima di procedere all'acquisto, Le consiglio di verficare la fattibilità del Suo progetto sotto il profilo urbanistico e dalle prescrizioni imposte dal regolamento edilizio comunale. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Arianna
    Arianna
    Mercoledì 13 Luglio 2022, alle ore 10:59
    Nella mia corte è ancora presente il bagno comune che veniva utilizzato negli anni passati quando non erano presente i bagni nelle case private.
    Questo non risulta essere censito nelle carte.
    Sono obbligata ad abbatterlo?
    O risulta un bene non censibile?
    Lo stesso, negli anni abbiamo cementato la turca per evitare che dalle fosse potesse risalire qualche animale, ed è sempre stato utilizzato e "curato" da me.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Arianna
      Venerdì 15 Luglio 2022, alle ore 12:35
      Non è detto che debba essere demolito. Se la costruzione non è stata mai riportata negli atti ed ha tutto l'interesse a regolarizzare la posizione, considerato che insiste sulla Sua corte di proprietà, ne ha titolo per poterlo fare. Naturalmente deve testimoniare che il corpo di fabbrica è stato edificato antecedentemente alla data del 1° settembre 1967, meglio se ancor prima. Va da sè che deve incaricare un tecnico di Sua fiducia per le pratiche urbanistico-catastali. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Mario Santeri
    Mario Santeri
    Mercoledì 27 Aprile 2022, alle ore 15:33
    Gentile sig Pasquale sono proprietario di un appartamento al primo piano di un complesso condominiale di villette bifamiliari.
    Il proprietario dell'appartamento sotto casa mia ha intenzione di installare una canna fumaria lungo la facciata esterna delle scale che salgono fino al primo piano che risultano essere un subalterno non censibile alle mie proprietà da regolamento condominiale parte integrante del prospetto esterno del blocco condominiale.
    Ora mi chiede un nulla osta firmato per procedere ai lavori.
    Volevo chiederle se è giusto che tale nulla osta deve essere firmato solo dal sottoscritto o deve essere richiesto a tutti i condomini con il consenso dell' amministratore?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Mario Santeri
      Sabato 30 Aprile 2022, alle ore 12:00
      E' una risposta che prevede la visione conoscitiva del regolamento di condominio dell'intero complesso e delle prescrizioni in esso contenute. In ogni caso non credo che sia Lei ad autorizzare il proprietario dell'appartamento sottostante al Suo, ma l'intero condominio. Cordiali saluti. 
      rispondi al commento
  • Christian
    Christian
    Martedì 26 Aprile 2022, alle ore 12:43
    Ho ricevuto tempo fa un'immobile in donazione e sull'atto e riportato l'art. 1117 per quanto riguarda gli spazi comuni, ma da una visura risulta che il terreno è sempre intestato ai miei genitori.
    L'articolo in questione rende proprietari in parte delle superfici comuni?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Christian
      Mercoledì 27 Aprile 2022, alle ore 12:17
      Da quanto descrive è un problema di accertare la titolarità del diritto reale sul terreno intestato ai Suoi genitori. Il riferimento all'art. 1117 del codice civile è generico e non assegna con certezza la proprietà in quota parte. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Lorenzo
    Lorenzo
    Sabato 19 Marzo 2022, alle ore 16:31
    Ho riscontrato un abuso su un BCNC, in pratica nei titoli edilizi non è presente un balcone presente ad un piano del vano scale.
    Risulta necessario modificare le planimetrie catastali delle U.I. dello stesso piano?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Lorenzo
      Lunedì 21 Marzo 2022, alle ore 12:09
      No, non è necessario. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Donatella
    Donatella
    Giovedì 24 Febbraio 2022, alle ore 19:26
    Devo fare lavori di consolidamento statico alle fondazioni della mia casa di cui ho piena proprietà.
    Devo scavare e apporre pali (sisma bonus110%) al di sotto (40 cm) su una porzione di area che è a comune con altri (BCNC) e di cui io detengo 1/6.
    A fine lavori tutto rimarrà invariato.
    Per questo ho bisogno del consenso degli altri che però non me lo vogliono dare.
    La casa sta cascando. Come posso fare?
    Posso fare i lavori senza il consenso?
    Come faccio a sapere chi sono gli altri aventi diritto?
    Possono opporsi vista la natura dei lavori?
    Grazie
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Donatella
      Lunedì 28 Febbraio 2022, alle ore 11:12
      In questo caso è opportuno un'azione preventiva di "forza" attraverso l'intervento di un legale di Sua fiducia il quale, previa redazione di una perizia giurata da parte del tecnico incaricato dei lavori strutturali, provvedere a notificare alle parti la richiesta di esecuzione "ad horas" delle opere necessarie a consolidare le fondazioni della Sua abitazione, con l'ammonimento di danni in caso di tardivo o mancato assenso. Cordiali saliti
      rispondi al commento
  • Gabriele Olmi
    Gabriele Olmi
    Giovedì 3 Febbraio 2022, alle ore 16:23
    Buongiorno,sono proprietario di un negozio a piano terra di un condominio con accesso autonomo direttamente dalla strada pubblica. Non ho cantine o garage. Nell'atto di provenienza non ho assegnata la proprietà di nessun BCNC (scale, androni, ascensore, ecc) ed effettivamente non ne usufruisco assolutamente perchè è presente l'accesso autonomo ed esclusivo e non ho neanche le chiavi. L'amministratore di condominio mi chiede le spese condominiali per i BCNC (illuminazione e pulizia scale, ascensore, ecc). E' corretta questa richiesta dell'amministratore in quanto io non faccio parte della proprietà indivisa dei BCNC? Grazie
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Gabriele olmi
      Venerdì 4 Febbraio 2022, alle ore 13:44
      Sì, la richiesta fattale dall'amministratore è corretta in quanto si tiene conto anche della conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Gabriele Olmi
        Gabriele Olmi Pasquale
        Venerdì 4 Febbraio 2022, alle ore 14:18
        Grazie per la risposta, ma io non contesto le spese di manutenzione straordinaria. Quello che non condivido solo le spese ordinarie di consumo dovute all'utilizzo di androne e scale per i quali non essendo proprietario (non risulta ne dell'elaborato planimetrico ne dal primo titolo di provenienza) e neanche potenziale utilizzatore (non ho le chiavi). Anche l'utilizzo del tetto non è concepibile in quanto l'accesso ordinario non è consentito per legge se non da parte di ditte specializzate per questioni di sicurezza. Grazie
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Gabriele olmi
          Venerdì 4 Febbraio 2022, alle ore 17:00
          Comprendo il Suo disappunto che ha una logica di fatto ma, in giurisprudenza, anche se conforme allo spirito della norma, è stata più volte disattesa. Sentenze di Cassazione/Appello hanno affermato che i "proprietari di autorimesse e botteghe, che non usufruiscono dell'accesso condominiale ma solo di accessi autonomi, devono concorrere alle spese comuni per l'illuminazione delle scale e dell'androne, in quanto anch'essi possono accedere in casi eccezionali al tetto o ad altre strutture per rimuovere situazioni di pericolo" (Cassazione Civile, II Sezione  del 06.06.1977, n. 2328; Corte d'Appello di Milano Civ. Sez. I, del 09.10.1987 n. 1983; Tribunale di Bologna, Sez. I, del 04.04.1997 n. 798; Corte d'Appello di Milano, Sez. I del 03.07.1992 n. 1219 ed altre). Cordiali saluti.
          rispondi al commento
          • Gabriele Olmi
            Gabriele Olmi Pasquale
            Venerdì 4 Febbraio 2022, alle ore 21:13
            La ringrazio per il confronto e la professionalità. Buona serata.
            rispondi al commento
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