Le barriere architettoniche in condominio rappresentano il più pernicioso ostacolo per la fruizione dell'immobile ma possono essere eliminate velocemente.
Che cosa succede se il condominio si dimostra poco collaborativo in merito all'installazione di sistemi di eliminazione delle barriere architettoniche?
Che cosa succede se il condominio si frappone all'esercizio da parte del condomino del diritto di eseguire a propria cura e spese opere amovibili finalizzate all'eliminazione di tali barriere?
Le due domande possono sembrare simili ma in verità conducono a soluzioni differenti.
Per rispondere al primo quesito è sufficiente leggere il secondo comma dell'art. 2 della legge n. 13/1989.
In tale norma è specificato che nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
Il successivo terzo comma, anche con riferimento a questa fattispecie, specifica che, tra gli altri, resta fermo quanto disposto dell'articoli 1120, secondo comma, del codice civile.
Insomma le opere del singolo non possono comunque recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, alterarne il decoro architettonico o rendere talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Che cosa accade se il condominio non solamente non si attiva per deliberare sull'eliminazione delle barriere architettoniche ma si oppone anche solamente alle opere che il singolo avrebbe la necessità di eseguire?
È questa in sostanza la seconda domanda che ci siamo posti in principio.
Ed è il medesimo quesito cui ha risposto il Tribunale di Bari con una propria pronuncia del 28 settembre dello scorso anno.
Il caso concreto riguardava l'installazione di un impianto di ascensore.
Si legge nel provvedimento del magistrato barese che il condominio ha un dovere di collaborazione con il disabile (deve cioè mettere a disposizione del disabile quelle porzioni di parte comune interessate dalla realizzazione delle anzidette opere), sanzionabile anche ex art. 700 cpc: si badi che il disabile non è però titolare di alcuna azione di condanna ad un facere nei confronti del condominio (v. Trib. Napoli, 4 giugno 2008; Pret Roma, 15 maggio 1996), potendo solo ottenere giudizialmente l'accertamento del proprio diritto ad eseguire a proprie spese le opere in questione, in contraddittorio con i condomini che tale diritto contestino.
Nel caso di specie i ricorrenti non hanno agito al fine di ottenere l'accertamento del propri diritto all'installazione dell'ascensore ma solo a fine di ottenere la condanna dell'Iacp alla installazione dell'impianto ascensore ovvero di un impianto di salita/discesa equivalente all'ascensore (Trib. Bari 28 settembre 2012).
In sintesi: si può chiedere al condominio di non frapporre ostacoli ma non gli si può imporre di collaborare.