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Le norme su bagno e antibagno variano sia in funzione della tipologia di servizio igienico, cioè se è posto a servizio di un'abitazione privata, un locale pubblico come un ristorante oppure un'attività lavorativa (negozio, laboratorio artigianale, ufficio aziendale, eccetera), sia in base al comune di riferimento.
Coesistono infatti due livelli legislativi differenti: la norma statale costituita dal Decreto Ministeriale Sanità del 5 luglio 1975 e i regolamenti locali identificabili con il Regolamento Edilizio o il RUE (Regolamento Urbanistico-Edilizio) di ciascun comune.
I bagni accessibili per disabili sono infine regolati dalla legge 9 gennaio 1989 n. 13 sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
Il decreto ministeriale indica soltanto l'altezza minima bagno: 240 centimetri calcolati dalla superficie del pavimento all'intradosso del soffitto, se piano, o alla media calcolata in vari modi in caso di soffitti a volta o con travi in legno a vista. Si tratta dell'altezza minima stabilita anche per gli altri ambienti di servizio come cucine, ripostigli, disimpegni e corridoi.
Per ciascun appartamento dev'essere inoltre presente almeno un bagno normale, cioè fornito di doccia o vasca, lavandino, wc e bidet; mentre il secondo servizio igienico può essere un bagno con solo wc e lavabo.
Si stabilisce inoltre che bagni e servizi igienici siano dotati di un'apertura all'esterno o in alternativa di un impianto di aspirazione meccanica: in questo secondo caso è però proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera, ad esempio scaldabagni o caldaie a gas.
I regolamenti comunali sono invece assai più dettagliati e spesso prescrivono con esattezza le dimensioni o superficie minima bagno, la presenza di una finestra per la ventilazione naturale o un antibagno obbligatorio. Tuttavia, variando da comune a comune, è impossibile farne una completa trattazione: in questo articolo prenderemo dunque a esempio le prescrizioni di due città campione, Bologna e Milano.
A Bologna le regole sui bagni a norma di legge sono contenute nelle Schede Tecniche di Dettaglio del RUE e in particolare nella Scheda dE 4.7 (controllo dell'illuminamento naturale), dE 4.9 (ventilazione) e dE 8.2 (organizzazione distributiva degli spazi e attrezzature).
Esse sono:
Le prescrizioni del Regolamento Edilizio di Milano sono invece assai più restrittive:
In entrambi i casi non sono invece indicate né le misure minime wc e bidet né la superficie minima bagno. Tuttavia, per progettare uno spazio confortevole occorre rispettare alcune distanze tra i sanitari: almeno 45 cm dall'asse centrale di bidet o wc rispetto alla parete perpendicolare o alla cabina doccia, 60 centimetri tra gli assi centrali (cioè in corrispondenza del rubinetto e del foro di scarico) di wc e bidet, almeno 50 centimetri di spazio libero davanti a water , lavandino e bidet. La vasca e la doccia richiedono invece uno spazio libero non inferiore a 55 cm.
Un bagno minimo ha perciò dimensioni di cm 175 per 195 con porta di tipo scorrevole o apribile verso l'esterno; mentre le misure bagno standard sono ovviamente superiori.
Un bagno disabili a norma ha ovviamente prescrizioni più severe ma la sua presenza è generalmente obbligatoria solo negli edifici pubblici o negli esercizi commerciali come bar e ristoranti.
Tuttavia a chi abita con un parente anziano o invalido conviene dotarsi di bagni per disabili in casa che, oltre alle prescrizioni dei regolamenti locali, devono garantire il rispetto di requisiti prestazionali aggiuntivi. Per prima cosa le dimensioni del vano devono essere sufficienti a garantire l'accesso frontale al lavandino e l'accesso laterale alla tazza wc; la doccia, di tipo a pavimento, va inoltre attrezzata di un sedile ribaltabile e una doccetta supplementare a telefono. La porta deve avere una luce netta non inferiore a 75 centimetri.
Il lavandino, di tipo a mensola, si trova a una quota di 80 centimetri rispetto al pavimento, mentre il bidet e la tazza wc, preferibilmente sospesi, a circa 45-50 cm.
Sono infine previsti vari maniglioni per facilitare le manovre di sollevamento e trasferimento dai sanitari alla sedia a rotelle e costituire punti di appoggio per persone con difficoltà di deambulazione o equilibrio precario:
Contrariamente a quanto si pensa comunemente, non occorre però dotarsi di sanitari speciali, generalmente più costosi rispetto a quelli standard, ne stravolgere radicalmente il bagno di casa propria: bastano infatti alcuni accorgimenti per trasformare un servizio igienico di adeguate dimensioni in un bagno accessibile anche ai disabili in sedia a rotelle.
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