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Se ti è capitato di fare una donazione a qualcuno dovresti sapere che l'atto compiuto non rende il trasferimento della proprietà definitiva.
Soprattutto se si è fatta una donazione importante, come un bene immobile, è bene essere consapevoli del fatto che il regalo effettuato può non essere al sicuro e la donazione può essere impugnata.
Ci sono dei soggetti che possono sentirsi danneggiati dall'atto di donazione: sono i legittimari (coniuge e figli) del donante che, in caso di decesso di quest'ultimo, ritengono lesa la quota di legittima.
La donazione, in pratica, non è altro che un'anticipazione della successione in caso di decesso del donante; ne consegue che una donazione potrebbe intaccare l'asse ereditario costituito dal patrimonio del de cuius. Una donazione può infatti ridurre il patrimonio che verrà trasmesso agli eredi in caso di morte del donante.
Ecco che i legittimari potranno agire davanti al giudice, poiché la legge riconosce loro il diritto ad una quota ben precisa dell'eredità che in alcun modo può essere intaccata, sia mediante disposizione testamentaria che attraverso una donazione. Vediamo di seguito cos'è una donazione e come può essere impugnata.
La donazione è un contratto disciplinato dal codice civile con il quale una parte, per spirito di liberalità, arricchisce un'altra parte, disponendo in suo favore di un diritto o assumendo un'obbligazione. Siamo in presenza di un atto per il quale la legge richiede una forma precisa.
Il contratto deve essere redatto in forma scritta con atto pubblico e in presenza di due testimoni.
Ove così non fosse la donazione sarà nulla. Il donatario potrà accettare la donazione anche in un momento successivo.
Può accadere, tuttavia, che la donazione effettuata in vita da un soggetto leda la quota dei cosiddetti eredi legittimari. Chi sono i legittimari? Sono coloro a cui la legge riconosce una specifica quota dell'eredità, detta legittima. Essa spetta anche contro la volontà del defunto che non può in alcun modo lederla con atti compiuti quando ancora era in vita.
Se sei dunque un legittimario che non hai ricevuto quanto a te spettante, sappi che l'ordinamento riconosce un'azione specifica per la tutela dei tuoi interessi.
La donazione infatti può essere impugnata agendo in giudizio, al fine di vedere reintegrata la quota lesa esercitando l'azione di riduzione.
Nel caso in cui il legittimario ritenga lesa la quota a lui riservata, potrà rivolgersi al tribunale per veder tutelate le proprie ragioni. Eserciterà a tal fine l'azione di riduzione.
Si tratta dell'azione giudiziaria esercitata presentando un atto di citazione con il quale il soggetto dovrà richiedere il ripristino della quota legittima.
Facciamo un esempio per meglio comprendere la situazione.
Tizio, padre di due figli, dona un immobile (del valore di 200.000 euro) a uno dei due.
Alla sua morte i figli dovranno dividere a metà il patrimonio del padre (di 100.000) al quale è stato sottratto l'immobile donato ad uno dei due. Il figlio al quale è stata fatta la donazione avrà ricevuto oltre al bene donato anche la metà dell'eredità (50.000 euro), con evidente diseguaglianza rispetto a quanto ricevuto dall'altro figlio. Quest'ultimo potrà impugnare la donazione dell'immobile.
Il figlio che per l'atto del padre ha subito una diminuzione dei sui diritti di successione dovrà esercitare la cd. azione di riduzione della donazione contro chi ha avuto di più.
Per reintegrare la quota legittima bisognerà sommare al patrimonio lasciato in eredità pari, nell'esempio fatto, a 100.000 euro, l'importo della donazione di 200.000 euro e dividere per due, al fine di stabilire la quota del 50% a ciascuno spettante, che sarà pari a 150.000 euro.
Ricordiamo che la donazione in quanto tale resta un atto valido ed efficace.
Le donazioni, in base all'articolo 559 del codice civile, si riducono cominciando dall'ultima, ove siano più di una, e rivolgendosi via via a quelle anteriori.
Prima di procedere in tal senso occorrerà appurare che la quota legittima non sia stata lesa da disposizioni testamentarie. Solo dopo il legittimario potrà procedere con la riduzione delle donazioni. Si dovranno inoltre tener conto delle donazioni ricevute dal legittimario quando il donante era ancora in vita. Nel caso in cui queste donazioni siano di importo tale da coprire il valore della legittima, l'erede leso non avrà diritto ad alcunché.
Da un punto di vista pratico, nel caso si tratti di beni immobili sarà molto importante, ove possibile, separare la parte necessaria per poter integrare la quota legittima.
Nel caso in cui la separazione non sia comodamente eseguibile, il donatario è tenuto a lasciare l'immobile qualora l'eccedenza sia maggiore del quarto della porzione disponibile.
È fatto salvo il diritto a conseguire il valore della porzione disponibile. Nel caso in cui l'eccedenza sia inferiore al quarto, il donatario avrà facoltà di mantenere il bene immobile e versare il denaro all'erede legittimario per la parte non spettante.
Che succede se l'immobile era stato gravato da ipoteca dal donatario?
Il legittimario in caso di restituzione lo riceve libero da pesi o vincoli.
Un aspetto da esaminare molto importante è dato dalle conseguenze di un'eventuale alienazione del bene da parte del donatario. Che succede dunque se questi abbia venduto la casa a lui donata?
Il legittimario dovrà prima aggredire i beni del donatario e solo successivamente potrà ottenere la restituzione dell'immobile da parte di chi lo aveva acquistato.
Quest'ultimo per evitare di privarsi del bene ha solo la possibilità di versare una somma in denaro pari al valore dell'immobile.
L'azione di riduzione, per essere reintegrati della quota legittima, può essere esercitata dal legittimario entro il termine di 10 anni dall'apertura della successione. Vige dunque la prescrizione ordinaria per la tutela dei propri diritti.
Si deve tenere a mente che l'azione di riduzione non potrà più essere esercitata, oltre che per decorrenza del termine prescrizionale, anche in caso di rinuncia da parte del legittimario al momento del decesso del donante.
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