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Con l'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, si diviene titolari di una particolare situazione giuridica soggettiva ovvero la qualità di erede.
La posizione dell'erede è tutelata dalla legge contro chiunque possieda i beni ereditari in tutto o in parte, affermando di essere egli stesso erede oppure possieda senza disporre di alcun titolo.
Lo scopo che si vuole conseguire con l'azione di petizione ereditaria è il riconoscimento giudiziale della qualità di erede unitamente alla restituzione di tali beni.
Come vedremo siamo di fronte ad un'azione da tenere distinta rispetto all'azione di riduzione e all'azione di rivendica.
L'azione di petizione ereditaria è disciplinata all'articolo 533 del codice civile. Cerchiamo di capire di cosa si tratta, quali sono le sue caratteristiche e come esercitarla.
Legittimato attivo alla presentazione dell'azione di petizione ereditaria è l'erede sia legittimo che testamentario. Qualora gli eredi fossero più di uno, non esiste un litisconsorzio necessario, per cui ciascun erede potrà esercitare l'azione singolarmente.
Per poter esercitare tale azione è necessario aver accettato l'eredità.
Quali prove occorre fornire?
Per l'esercizio dell'azione di petizione ereditaria occorre:
Per la legittimazione passiva all'azione di petizione ereditaria è necessario innanzitutto essere possessori di beni ereditari.
Il chiamato in giudizio potrà ritenere di essere erede e quindi di avere un titolo per possedere i beni oppure potrà possedere senza alcun titolo giustificativo.
Qualora siano più persone a possedere i beni ereditari, l'azione di petizione dovrà essere esercitata nei confronti di ciascuno di essi.
Lo scopo dell'azione di petizione è quello di ottenere l'accertamento della qualità di erede o dell'appartenenza del bene all'asse ereditario; l'effetto restitutorio è soltanto una conseguenza indiretta e automatica dell'avvenuto accertamento da parte del Giudice.
In caso di pronuncia a suo favore, l'erede otterrà la condanna alla restituzione dei beni nei confronti di chi li possiede con titolo invalido o senza alcun titolo.
Si differenzia in questo senso dall'azione di rivendica che ha lo scopo di ottenere la restituzione del singolo bene o dei beni rivendicati.
Quest'ultima infine è volta a mettere in discussione il titolo in base al quale il de cuius aveva il possesso dei beni ereditari.
Entrambe sono esperibili erga omnes, ovvero nei confronti di tutti e sono imprescrittibili.
Anche se in base al codice civile ci troviamo di fronte a un'azione che non si prescrive e che quindi può sempre essere esercitata, sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale usucapione che il convenuto ritiene essere compiuto.
Significa che se il convenuto abbia posseduto in maniera continuativa per un tempo sufficientemente lungo da acquisire la proprietà del bene o dei beni, al termine dell'azione di petizione l'attore ne uscirà sconfitto.
Cosa succede se colui che possiede a titolo di erede, o senza idoneo titolo, disponga dei beni in favore di terzi, prima di essere convenuto in giudizio con l'azione di petizione o durante le more del processo?
L'erede potrà anche esercitare l'azione di petizione ereditaria nei confronti di tali terzi.
Tuttavia, se chi vende si dichiara e appare erede, dovrà essere tutelato l'affidamento ingenerato nei terzi dalla situazione di apparenza.
Sono pertanto salvi gli acquisti effettuati dall'acquirente in buona fede, in forza di un titolo oneroso sottoscritto dall'erede apparente.
La sua condizione di apparenza per essere rilevante deve essere determinata in modo oggettivo, ovvero, dall'oggettivo comportamento tenuto da quest'ultimo nei confronti dei terzi in generale.
Qualora l'erede vero non riesca ad ottenere la restituzione dei beni in forza dell'azione di petizione, in quanto validamente trasferiti a terzi, può rivalersi sull'alienante in forza dell'articolo 535 del codice civile.
Chi ha venduto dovrà restituire il prezzo ricevuto, purché in buona fede.
Se invece in mala fede dovrà risarcire il danno subito dall'erede.
A differenza dell'azione di petizione ereditaria, l'azione di riduzione compete esclusivamente agli eredi legittimari qualora sia stata lesa la quota di eredità riservata loro dalla legge.
Lo scopo dell'azione di riduzione è dunque quello di far dichiarare l'inefficacia di eventuali disposizioni testamentarie e donazioni effettuate in vita dal de cuius eccedenti la quota di disposizione.
Tale azione ha natura di accertamento costitutivo e mira alla riduzione delle donazioni e legati testamentari con conseguente restituzione dei beni coinvolti.
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