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La modifica dei beni d'interesse paesaggistico è in genere soggetta ad autorizzazione, cioè alla verifica della compatibilità del progetto con l'interesse paesaggistico.
La forma ordinaria di autorizzazione paesaggistica è prevista e disciplinata dal D.Lgs. n. 42-2004, detto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Il Codice, nella parte III disciplina i beni paesaggistici e, in particolare, agli artt. 146 e ss. regola le norme relative all'autorizzazione paesaggistica.
Esiste poi una forma semplificata di tale provvedimento; prevista dall'art.146, co.9 del Codice, essa è stata poi disciplinata dal DPCM n.139-2010, oggi abrogato e sostituito dal DPR 31 del 13 febbraio 2017, in vigore dal 6 aprile 2017.
Esistono infine interventi per i quali lo stesso Codice esclude la necessità di autorizzazione.
Il DPR 31-2017 non modifica solo la disciplina dell'autorizzazione semplificata: infatti, ridisegna l'ambito di applicazione della normativa con riferimento agli interventi liberi e a quelli soggetti ad autorizzazione semplificata.
Apporta poi significative modifiche alla procedura per il rilascio dell'autorizzazione semplificata. Non è invece toccata direttamente la disciplina della procedura di autorizzazione ordinaria.
Facciamo dunque una premessa legata all'autorizzazione paesaggistica ordinaria, per poi dedicarci all'autorizzazione paesaggistica semplificata e vedere cosa cambia con il DPR 31-2017.
Come sempre, non possiamo avere pretesa di esaustività, data la complessità dell'argomento trattato, ma cercheremo di rendere un po' più comprensibili le parole utilizzate dai testi normativi.
Anche perché dette parole, apparentemente così lontane, possono avere un effetto decisamente concreto nella nostra vita quotidiana.
Il provvedimento è disciplinato dagli artt. 146 e ss. del Codice. I soggetti che sono proprietari, posseggono o detengono beni di interesse paesaggistico, non possono distruggerli e non possono nemmeno modificarli andando a danneggiare quei valori paesaggistici che sono oggetto di protezione.
Se intendono effettuare degli interventi, essi sono tenuti a richiedere un'autorizzazione, detta appunto autorizzazione paesaggistica, e fino a che non l'hanno ottenuta, a non iniziare i lavori.
Sono tenuti a depositare il progetto che intendono realizzare, con la documentazione idonea a consentire la
la verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato e intervento progettato (art. 146, Codice)
Gli immobili e le aree che rientrano nel concetto di interesse paesaggistico sono definiti tali direttamente dalla legge, ai sensi dell'art. 142, D.Lgs. n. 42-2004 oppure da un'autorità amministrativa, secondo le norme di cui ai capi II e III del Codice o secondo i provvedimenti indicati dall'art. 157 dello stesso Codice.
L'art.146 definisce l'autorizzazione paesaggistica come
un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio (art. 146, Codice)
Una volta ottenuto il provvedimento di autorizzazione, l'intervento deve essere realizzato nei 5 anni successivi e concluso non oltre il primo anno successivo alla scadenza del quinquennio.
Per il periodo successivo deve essere chiesta una nuova autorizzazione.
Però il periodo di efficacia del provvedimento inizia quando inizia il periodo di efficacia del titolo edilizio, a meno che il ritardo (sul rilascio di questo e sulla conseguente acquisizione di efficacia dello stesso) non siano addebitabili all'interessato.
La competenza a pronunciarsi spetta alla Regione, dopo avere acquisito il parere della soprintendenza.
Vi sono casi in cui detto parere è vincolante; altri casi, indicati da specifiche norme, in cui è obbligatorio ma non vincolante.
La Regione può comunque delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria ad altri enti, purché questi dispongano delle adeguate competenze tecnico-scientifiche e possano esercitare in maniera differenziata l'attività di tutela paesaggistica e le funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
L'amministrazione competente, ricevuta la domanda, verifica se si verte in un caso di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
Se l'intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, l'autorità verifica la documentazione prodotta (eventualmente, ne chiede un'integrazione) e svolge gli accertamenti necessari.
Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione provvederà ad accertare la conformità dell'intervento con le prescrizioni delle dichiarazioni di interesse pubblico e dei piani urbanistici e successivamente a inviare il tutto al soprintendente, con allegata una relazione tecnica e una proposta di provvedimento; dà inoltre comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento e dell'inoltro del tutto alla soprintendenza, secondo le norme in materia di procedimento amministrativo.
L'interessato può chiedere che intervenga in via sostitutiva la Regione, se l'amministrazione è inerte; se la stessa Regione non abbia delegato altri enti ed è essa stessa inerte, la richiesta è rivolta al soprintendente.
L'autorizzazione paesaggistica è poi inviata alla soprintendenza (che ha reso il parere nel corso del procedimento), nonché, insieme con il parere,
alla regione, ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo (art. 146, Codice)
La soprintendenza dovrà esprimersi entro quarantacinque giorni; la norma sembra distinguere i casi di parere non vincolante, per i quali prevede un tempo massimo di quarantacinque giorni, oltre i quali l'amministrazione competente deve provvedere comunque (co.5), dai casi in cui il parere della soprintendenza va comunque reso entro quarantacinque giorni (e l'amministrazione deve provvedere in conformità entro venti giorni), ma poi è previsto che in sua assenza l'amministrazione si esprima, comunque, passati sessanta giorni.
La Regione o il Ministero possono inibire e/o sospendere lavori che siano senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio; il provvedimenti sono anche comunicati al comune.
L'autorizzazione paesaggistica può essere impugnata davanti al Tar o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse (art. 146, Codice)
Le sentenze e le ordinanze del TAR a loro volta possono essere appellate da chiunque vi abbia interesse, anche se non abbia proposto ricorso in primo grado.
Come già detto, il nuovo DPR 31-2017 aumenta gli interventi non soggetti ad autorizzazione.
Già il codice prevede all'art. 149 alcuni casi in cui l'autorizzazione non è richiesta.
Il DPR 31/2017 aggiunge gli interventi indicati nell'allegato A, nonché quelli esonerati (dalla procedura semplificata),
qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico (art.4)
Gli interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata non sono più indicati nell'allegato 1 del DPR 139, ma sono previsti nell'allegato B del decreto 31.
Ammessi alla procedura semplificata, a determinate condizioni, anche i rinnovi delle autorizzazioni ordinarie (art. 7).
Vediamo qui le differenze più salienti tra la nuova e la vecchia disciplina del procedimento.
Il nuovo procedimento prevede la compilazione dell'istanza anche per via telematica, secondo un modello indicato nell'allegato C dello stesso decreto, mentre la relazione paesaggistica da allegare alla domanda va redatta secondo il modello D) del medesimo decreto (in precedenza il modello per la relazione paesaggistica semplificata era nel dpcm del 12 dicembre 2005).
Alla presentazione della domanda si applicano ora le norme in materia di amministrazione digitale.
In precedenza l'amministrazione doveva verificare la conformità dell'intervento alla normativa edilizia e urbanistica (e dichiarare l'improcedibilità della domanda in caso negativo) e, superata tale fase, avrebbe dovuto valutare
la conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento (dpr 139/2010)
Ora l'amministrazione valuta
la conformità dell'intervento o dell'opera alle prescrizioni d'uso, ove presenti, contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, anche solo adottato, ai sensi del Codice, nonché, eventualmente, la sua compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento (art.11)
Ora l'amministrazione valuta
la conformità dell'intervento o dell'opera alle prescrizioni d'uso, ove presenti, contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, anche solo adottato, ai sensi del Codice, nonché, eventualmente, la sua compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento (art.4)
Cambiano i termini: l'eventuale, motivata proposta di accoglimento dell'istanza a cura dell'amministrazione alla soprintendenza, prima da inviare entro 30 giorni, ora va inviata entro 20 giorni; la risposta positiva del soprintendente, costituente parere vincolante, prima da esprimere in 25 giorni, ora va espressa in 20; a quel punto l'amministrazione non ha più 5 ma 10 giorni per esprimere il provvedimento conforme al parere vincolante.
Se il soprintende valutava negativamente la proposta doveva comunicarlo entro 25 giorni; oggi la comunicazione di rigetto va fatta entro 10giorni.
Oggi però il soprintendente deve comunicare quelle modifiche indispensabili per l'accoglimento, a meno che il progetto non sia incompatibile con i valori paesaggistici e, entro 20 giorni dal termine assegnato al richiedente per le proprie osservazioni, deve formulare il provvedimento di diniego.
Le comunicazioni tra i soggetti coinvolti ora sono previste solo in forma telematica.
Viene ora espressamente richiamato il co.4 dell'art. 146 del Codice, secondo cui:
L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. (art. 146, Codice)
Al di fuori dei casi di accertamento della compatibilità paesaggistica anche in assenza di rispetto delle norme (v. art. 167, co.4 e 5 del Codice)
l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato (art. 146, Codice)
Si rimanda come sempre alla lettura integrale dei testi e della giurisprudenza nonché alla consulenza di professionisti esperti per la soluzione dei casi specifici.
Con la circolare 15-2017 il Ministero per i Beni Culturali ha spiegato in quali termini la nuova disciplina ha applicazione immediata anche ai procedimenti i corso.
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