Attività rumorose e sanzioni penali

Quella dei rumori che distrubano le attività delle persone, il loro riposo e più in generale la quiete pubblica è questione che genera spesso contrasti e contenziosi anche a livello penale.
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ImmissioniUna sentenza della Cassazione penale, la n. 24503 del 9 giugno 2010, ci offre la possibilità di approfondire la questione relativa alle sanzioni per i rumori che causano disturbo alle attività o al riposo delle persone.

Non è raro che gli abitanti di una determinata strada o più nello specifico di un determinato edificio lamentino la presenza di rumori intollerabili.

La rumorosità delle attività viene sanzionata a diversi livelli.
In primo luogo v'è la tutela civilistica.


L'art. 844 c.c. consente di ottenere l'inibitoria della immissioni intollerabili (tra le stesse vanno annoverate quelle rumorose).

In secondo luogo v'è la possibilità di ottenere l'irrogazione di sanzioni amministrative.

Si pensi, per fare un esempio, al vicino di casa che fa effettuare lavori di ristrutturazione senza il rispetto degli orari di lavoro previsti dai regolamenti di polizia urbana.
In tal caso chiunque potrebbe segnalare il fatto alla polizia locale per ottenere il rispetto dei regolamenti e di conseguenza per l'irrogazione delle sanzioni ivi previste.
V'è poi anche il livello di tutela penale.
Si tratta di una extrema ratio, poiché le norme penali, per definizione, intervengono solamente per sanzionare quei comportamenti particolarmente riprovevoli.


La norma cui fare riferimento è l'art. 659 del codice penale a mente del quale:

ImmissioniChiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità
.

Si tratta di un reato contravvenzionale.

Ciò vuol dire che esso, per quanto meno grave rispetto ai così detti delitti, è sempre punibile (cioè non è necessario sporgere querela per ottenere l'attivazione di un'indagine).

Il comportamento illecito potrà essere sanzionato sia a titolo di dolo (detto più semplicemente per aver fatto rumore volontariamente) sia a titolo di colpa (per aver tenuto non volontariamente ma incautamente determinati comportamenti).
L'interesse tutelato è l'ordine pubblico ossia la quiete pubblica e privata.

La norma, a ben vedere, prevede due distinte fattispecie di reato:
a) quella sanzionata dal primo comma, che punisce ogni genere di rumore che reca disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone;
b) la seconda, punita dall'ultimo comma, relativa all'esercizio di mestieri rumorosi contro le disposizioni di legge e delle autorità.

La recente sentenza della Corte di Cassazione penale, citata in apertura, specifica in modo chiaro e preciso tale differenza.


In particolare ad essere sanzionato penalmente, ai sensi del primo comma dell'art. 659 c.p., era stato il proprietario di un bar per la musica ad alto volume e gli schiamazzi fino a tarda notte.

L'imputato ricorreva in Cassazione contro questa condanna per ottenere l'assoluzione o quanto meno la più lieve sanzione prevista dal secondo comma poiché a suo dire l'attività svolta rientrava tra quelle rumorose.

ImmissioniLa Corte di Cassazione, confermando il proprio orientamento in materia, ha respinto il ricorso affermando che la fattispecie di cui all'art. 659 c.p., comma 2 (che si riferisce ai mestieri naturalmente rumorosi) non è applicabile ad un locale bar- discoteca che non è di per sè rumoroso, ove gestito con il doveroso rispetto.

La giurisprudenza di questa Corte ha invero più volte affermato che i rumori eccedenti la normale tollerabilità provenienti da un locale del genere (per la musica ad alto volume o per gli schiamazzi degli avventori, specie di notte) integrano la violazione di cui all'art. 659 c.p., comma 1, e non quella di cui al comma 2 (cfr. Cass. Pen. n. 1466 in data 06.11.2007, Rv.)
(così Cass. 9 giugno 2010 n. 24503).

riproduzione riservata
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  • Dory1
    Dory1
    Sabato 20 Ottobre 2018, alle ore 12:47
    Abito insieme alla mia famiglia al primo piano di un condominio i cui locali commerciali sottostanti (a piano terra quindi sotto casa mia), sono occupati da una ludoteca camuffata da onlus.
    Il mio problema è che il proprietario utilizza musica ad altissimo volume e fa schiamazzare i bambini anche volontariamente, incitandoli.
    Purtroppo questo avviene senza nemmeno il rispetto degli orari e spesso anche di sabato e domenica fino a tarda notte (una volta fino alle 3.00 del mattino, com'è stato per capodanno.
    Il "Signor" proprietario dell'attività organizza pure delle serate a mo' di discoteca nello stesso locale in cui durante il giorno fa da ludoteca) e rende la vita impossibile a ogni membro della mia famiglia impedendo a tutti di riposare o studiare il pomeriggio o la sera.
    Noi abbiamo provato in maniera educata e cortese con il dialogo ma ci siamo ritrovati di fronte una persona impossibile, maleducata e provocatoria che piuttosto che ascoltare e cercare di venirci incontro ha pure alzato il tono di voce e lanciato accuse assurde sul mio cagnolino che tengo in veranda.
    Detto questo, anche se ci sarebbe molto di più da dire ma capisco di aver già scritto tanto (mi scuso), cosa posso fare per mandare via quasta attività da sotto casa mia?
    P.S.  Il signore in questione è in affitto e non proprietario del locale.
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Dory1
      Mercoledì 24 Ottobre 2018, alle ore 17:09
      In primi luogo quando ci sono questi rumori così forti, tanto evidentemente da non disturbare solamente voi, potete chiamare la polizia o i carabinieri. Se ciò non fosse sufficiente, allora vi consiglio di rivolgervi ad un avvocato, affinché segua quella che mi pare, a tutti gli effetti, una controversia sulle immissioni intollerabili.
      rispondi al commento
  • Lello
    Lello
    Giovedì 24 Novembre 2016, alle ore 02:45
    Ho una sala da biliardo come vicina di muro al piano terra.
    Hanno montato un pannello insonorizzante di bassissima qualità e la notte non dormo per i continui rumori. come posso comportarmi ?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Lello
      Giovedì 24 Novembre 2016, alle ore 11:32
      Diffidali con formale lettera (raccomandata) a prendere migliori accorgimenti per insonorizzare il locale.Se vuoi una consulenza più dettagliata sull'argomento ti consiglio il servizio di consulenza a pagamento del sito Lavorincasa.it Consulenza Legale, Fiscale e Condominiale
      rispondi al commento
  • Diegochero
    Diegochero
    Lunedì 7 Marzo 2016, alle ore 16:23
    Salve.io mi sono trasferito da poco e sono.costretto a montare i mobili in determinati orari causa lavoro.quali sono gli orari idoneii.in cui si possono fare i lavori in casa? ad eaempio montare le credenze ecc.Ringrazio anticipatamente
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Diegochero
      Lunedì 7 Marzo 2016, alle ore 16:28
      Gli orari per questo genere di lavori, solitamente, sono indicati nel regolamento di polizia locale del tuo comune. Vanno solitamente evitati rumori dopo le 22 e nelle fasce di riposo pomeridiano (specie in estate).
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  • Max
    Max
    Lunedì 16 Dicembre 2013, alle ore 11:55
    Climatizzatori Rumorosi del vicino.
    Ditemi cosa posso fare di economico.
    Grazie.
    rispondi al commento
  • Nelly Polizzi
    Nelly Polizzi
    Martedì 20 Agosto 2013, alle ore 16:43
    Da più di 3 mesi, a causa di lavori di ristrutturazione all'appartamento del terzo piano (io abito al secondo), sono costretta a subire rumori intollerabili che recano disturbo sia al mio riposo che alle mie occupazioni domiciliari.
    Detti rumori, che sospendono dalle 14.00 alle 15.30 circa, sono senza dubbio eccedenti la normale tollerabilità e, ultimamente, mi provocano una forte irritabilità inficiando il mio riposo notturno. Come comportarmi?
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    • Legale
      Legale Nelly Polizzi
      Martedì 27 Agosto 2013, alle ore 11:09
      Per Nelly Polizzi: chieda l'intervento della polizia locale, competente a verificatre la regolarità delle opere e dei lavori.
      rispondi al commento
  • Piccolo Ida
    Piccolo Ida
    Martedì 13 Agosto 2013, alle ore 11:45
    Ho una vicina che ascolta musica ad alto volume tanto che per parlare al telefono devo andare dall'altra parte della casa.
    Cosa posso fare?
    È per le rilevazioni fotometriche a chi devo rivolgersi e come funziona?
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    • Legale
      Legale Piccolo Ida
      Martedì 27 Agosto 2013, alle ore 10:18
      Per Piccolo Ida: può seganalare il fatto alla pubblica autorità.
      Per le rilevazioni può rivolgersi all'Arpa regionale o ad un perito del settore.
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  • Esneride Estrada
    Esneride Estrada
    Sabato 4 Maggio 2013, alle ore 13:10
    Cosa poso fare, la mia vicina ha cominciato lavori da più di una settimana e a casa mia si registrano 102 decibel dalle 8:30 del mattino fino alle 19, sto diventando matta, non posso stare sempre fuori casa e in più mio marito è invalido. Aiutatemi!
    rispondi al commento
    • Legale
      Legale Esneride Estrada
      Lunedì 6 Maggio 2013, alle ore 16:11
      Per Esneride Estrada: chieda l'intervento della Polizia Municipale.
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  • Baldino Dionigi
    Baldino Dionigi
    Domenica 14 Aprile 2013, alle ore 00:44
    Si può fare intervenire forze dell'ordine come polizia, carabinieri per confermare la molestia ricevuta dal rumore provogato da stripidii di animali messi dal vicino nel confine della mia abitazione?
    rispondi al commento
  • Tatiana Rossi
    Tatiana Rossi
    Domenica 16 Settembre 2012, alle ore 15:43
    Il falegname-restauratore con gli aiutanti dirimpettaio fa rumori con gli utensili e le voci alte durante tutto il giorno e anche di sabato e domenica.
    Spesso esce per fare i lavori davanti alla bottega. Disturba me e l'anziano signore di 97 anni di cui sono la badante, che di pomeriggio riposa.
    Dove posso rivolgermi per fargli la querela?
    rispondi al commento
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