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Attenti al cane: basta il cartello per liberare il padrone da responsabilità?

Il cartello di Attenti al cane è solo un avviso della presenza del cane e non libera il proprietario dalla responsabilità per i danni che l'animale può causare?
Pubblicato il

Cartello di attenti al cane e danni a terzi


Molto spesso incontriamo nelle vie delle nostre città il cartello con la scritta attenti al cane apposto su cancelli o inferriate di ville e villini.

La presenza di tali cartelli è indice di cura diligente dell'animale nei confronti dei terzi?

E, soprattutto, è una misura sufficiente, in caso di danni prodotti dall'animale, a liberare il padrone da responsabilità?

Cane aggressivo con la museruola
Come vedremo, la risposta della giurisprudenza non è uniforme, ma tende a essere negativa.

I giudici hanno avuto modo di esprimersi sul punto in più occasioni; noi qui ne menzioneremo alcune, premettendo un cenno alle norme su cui si fonda la responsabilità del proprietario per i danni prodotti dall'animale.

A esse si aggiungono le sanzioni previste da altre norme (ad es. i regolamenti comunali, ma non solo), per la cattiva tenuta degli animali.


Responsabilità del proprietario del cane e danni a terzi


La responsabilità del proprietario (o di altro soggetto) del cane (o di altro animale) per i danni da questo prodotti a terzi discende principalmente da due previsioni normative, una del codice civile ed una del codice penale.

La prima, contenuta nell'art. 2052 c.c., prevede che il proprietario di un animale, o colui che se ne serve, è responsabile dei danni causati dall'animale e tale responsabilità sussiste sia se l'animale causi il danno sotto la sua custodia, sia che scappi o si perda, salvo che non si provi il caso fortuito.

La seconda norma è contenuta nell'art. 672 c.p., che sanziona l'omessa custodia o il malgoverno degli animali, sanzionando chiunque (non solo il proprietario) lascia liberi o non custodisce adeguatamente animali pericolosi che sono in suo possesso, oppure ne affida la custodia a persona inesperta (co.1).
L'articolo sanziona anche chi abbandona a se stessi in luoghi aperti, animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano liberi o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta (co.2).
Infine, è sanzionato chi aizza o spaventa animali, in modo tale da mettere in pericolo l'incolumità delle persone (co.3).

Cancello aperto e cane aggressivo

L'illecito è stato depenalizzato dalla L. n. 681/1989.

Le due norme hanno diversi presupposti, come si può evincere: l'art. 2052 c.c. viene in azione solo in caso di danni, l'art. 672 c.p. trova applicazione anche in assenza di danni (ma nella casisitica giurisprudenziale il danno solitamente c'è), per il solo fatto che l'animale non sia stato ben tenuto: in tal caso, però, l'articolo ha diversi ambiti di applicazione: al co.1 riguarda solo animali pericolosi, al co. 2 solo animali da tiro, da soma o da corsa; al co.3 tutti gli animali; mentre nell'art. 2052 c.c. non si fa distinzione, la norma riguarda gli animali in generale.

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Le norme possono dunque applicarsi entrambe, oppure no, a seconda della fattispecie concreta.

La responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. discende dal solo fatto che l'animale abbia causato un danno: a prescindere cioè dall'attivitià del proprietario o di chi se ne serve, salvo che egli non dia prova del caso fortuito.

È, così, sufficiente leggere le norme per comprendere che il semplice cartello con la scritta attenti al cane che spesso vediamo apposto sui cancelli di ville villini non è affatto sufficiente a liberare il proprietario dell'animale dalla responsabilità per eventuali danni; la responsabilità del padrone, invece, andrà valutata alla luce di tutti gli altri elementi di fatto.


Responsabilità del proprietario del cane: cosa dice la giurisprudenza penale


Nella sentenza n. 17133 del 2017, per fare un esempio, la Corte di Cassazione penale ha affermato che il proprietario del cane non può dirsi esonerato dalla responsabilità solo per avere apposto il cartello, se dall'accertamento dei fatti risulta l'omessa custodia dell'animale.

Cane, giardino e pericolo per i passanti
Nel caso di specie, l'aggressione risulta avvenuta fuori dall'abitazione, essendosi il cane, al momento apertura del cancello, liberato con facilità della presa del padrone.
In realtà, la Corte afferma che anche laddove l'aggressione fosse avvenuta all'interno della proprietà privata, il proprietario avrebbe avuto la stessa sorte, con ciò censurando la sentenza impugnata, che non aveva condannato il proprietario dal momento che il danneggiato, un postino alla consegna della posta, non si era arrestato alla lettura del cartello di attenti al cane.

Quanto al ruolo del cartello di attenti al cane si stabilisce in sentenza che esso rappresenta un avviso della presenza del cane, ma non esaurisce gli obblighi sa cui il proprietario deve assolvere per evitare danni a terzi.

Sempre nel 2017 un'altra sentenza, la n. 51448/2017 della Corte di Cassazione ha affermato principi similari; a conclusioni opposte è invece pervenuta la sentenza n. 14829/2006 che ha assolto dal reato il proprietario di un cane essendosi la vittima introdotta nell'area privata, un giardino recintato e chiuso, pur in presenza di cartello di attenti al cane.


Responsabilità del proprietario del cane, la giurisprudenza civile


In ambito civile registriamo la decisione emessa dal Tribunale di Padova, la n. 2576 del 2014, con la quale si accoglieva l'appello contro la sentenza con cui il Giudice di Pace aveva escluso la responsabilità del padrone del cane proprio per la presenza del cartello di attenti al cane.

Nella specie, era peraltro successo che il cane aveva aggredito e morso il malcapitato infilando il muso tra le inferriate: tale circostanza era stata ritenuta dal giudice costituire quel caso fortuito che ai sensi dell'art. 2052 c.c. libera da responsabilità.

Il Tribunale concludeva diversamente, osservando che invece l'evento fosse prevedibile e per evitarlo si sarebbe potuto applicare all'inferriata una rete, come infatti era stato fatto dopo l'aggressione.

Nel caso di specie viene ritenuta irrilevante la presenza del cartello di attenti al cane che, al più, avrebbe potuto avvertire della presenza del cane all'interno della proprietà, ma non chi si trovava a stare esternamente (il morso era avvenuto quando il danneggiato si era allontanato dall'inferriata, a cui era appoggiato).

Altrettanto irrilevante a integrare il caso fortuito il fatto che la zona esterna al cancello fosse una proprietà privata di terzi, dal momento che non era delimitata in modo da rendere del tutto eccezionale e imprevedibile l'accesso.

Diversamente è stato deciso con la sentenza n. 9037/2010, dove la presenza del cartello fu uno degli elementi che indussero i giudici a concludere che i proprietari avevano adottato tutte le cautele del caso.

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Attenti al cane: responsabilità del padrone
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