La deliberazione dell?assemblea di condominio è un atto collegiale che può essere definito come la risultante di un procedimento finalizzato
La
deliberazione dell'assemblea di condominio è un atto collegiale che può essere definito come la risultante di un procedimento finalizzato, per l'appunto, a giungere a tale risultato.Tra le operazioni che assumono maggiore importanza a deliberazione avvenuta, una è certamente rappresentata dalla
comunicazione del verbale ai condomini assenti.Per quanto sia consigliabile che l'amministratore comunichi a tutti i condomini (quindi anche ai presenti) il resoconto verbale dell'assemblea svoltasi,
la legge impone unicamente la comunicazione agli assenti (
art. 1137, terzo comma, c.c.).La
funzione è duplice:a)da un lato
consentire a questi condomini di conoscere le decisioni dell'assise e proprio in ragione di ciò, consentirgli di valutare se sussistono gli estremi per impugnare la deliberazione;b)dall'altro, in assenza d'impugnazione
consentire la decorrenza del termine per proporla al fine di dare efficacia definitiva alla deliberazione così che a quel punto sia sarà al riparo da spiacevoli sorprese e la si potrà portare tranquillamente ad esecuzione.Ciò naturalmente vale per le
deliberazioni annullabili, che possono essere impugnate nel termine di cui all'
art. 1137 c.c. e non per quelle nulle che, invece, potranno essere impugnate in ogni tempo da chiunque v'abbia interesse.Per completezza è utile ricordare che
i trenta giorni decorrono:a)dall'adozione della delibera per i
dissenzienti;b)come s'è appena detto, dalla data della comunicazione del resoconto verbale per gli
assenti.
A completamento di ciò va detto che, in assenza di specifiche disposizioni legislative, le
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno specificato che devono
qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto (
Cass. SS.UU. 7 marzo 2005 n. 4806).Chiariti questi aspetti, è quasi consequenziale domandarsi:
la comunicazione del resoconto verbale deve essere fatta entro un determinato termine rispetto alla data di deliberazione?
Se la risposta è positiva e se questo termine non viene rispettato, quali possono essere le conseguenze?In primo luogo è necessario dire che
la legge non impone alcun termine.È però evidente che siccome per gli assenti il termine per l'impugnazione decorre dalla comunicazione del verbale,
l'amministratore avrà interesse a comunicare quanto prima la delibera per ottenere la definitività del deliberato nel minor tempo possibile.Se è vero, infatti, che la delibera diviene obbligatoria per tutti dal momento dell'adozione e non dallo spirare del termine d'impugnazione, è altrettanto vero, però, che si è soliti, soprattutto per quelle deliberazioni di particolare importanza,
attendere il decorso del termine per l'opposizione per portarle ad esecuzione.Nel caso in cui il
regolamento dovesse prevedere un lasso di tempo a partire dalla deliberazione entro il quale
comunicare il verbale l'amministratore sarebbe tenuto a rispettarlo.Difficile, tuttavia, prevedere
sanzioni adeguate all'inadempimento.Solitamente un comportamento del genere potrà essere valutato ai fini della conferma o della richiesta giudiziale di
revoca per fondati sospetti di gravi irregolarità.