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Ogni condomino ha diritto a partecipare all'assemblea di condominio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione (art. 1136, sesto comma, c.c.).
La persona che ha diritto ad essere convocata all'assemblea va individuata in chi risulta essere il proprietario dell'unità immobiliare sulla base delle risultanze dei pubblici registri immobiliari e non anche in chi appaia tale per il comportamento tenuto in relazione alle vicende inerenti il condominio (Trib. Salerno 23 aprile 2010).
Ciò vuol dire che al condominio non è applicabile il principio dell'apparenza che trova, invece, applicazione in altre fattispecie disciplinate dall'ordinamento.
Che cosa accade se l'appartamento è di proprietà di più persone?Si pensi al caso di unità immobiliare appartenente a due coniugi in regime di comunione dei beni, o ad una porzione di piano caduta in eredità.
Chi ha diritto di partecipare all'assemblea?
Chi ha diritto di votare?
La risposta è contenuta nel secondo comma dell'art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile, a mente del quale:
Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nella assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
La Cassazione ha avuto modo di precisare che l'art. 67 disp. att. c.c. - il quale dispone che qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante - non autorizza a ritenere che per la valida costituzione dell'assemblea sia sufficiente la convocazione di uno solo dei comproprietari pro indiviso, essendo invece necessario che essi siano tutti avvertiti al fine di indicare quale di essi li rappresenterà nell'assemblea: la prova della valida convocazione di uno dei proprietari pro indiviso - in considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 1136, comma 6 c.c. l'invito a partecipare all'assemblea non richiede l'atto scritto ma può essere effettuato con qualsiasi forma o modalità idonea a portarlo a conoscenza del destinatario - può evincersi anche dall'avviso dato ad uno degli altri comproprietari, qualora ricorrano circostanze presuntive, affidate alla valutazione del giudice del merito, tali da far ritenere che quest'ultimo abbia reso edotto l'altro (o gli altri) comproprietari della convocazione medesima, specie quando trattisi di coniugi conviventi non in contrasto di interessi tra di loro (così Cass. 28 luglio 1990 n. 7630 in Arch. locazioni 1991, 75).
In realtà pare potersi affermare con sufficiente grado di certezza che la rappresentanza in assemblea in capo ad uno solo dei comproprietari, non voglia dire divieto di partecipazione alla stessa da parte degli altri.
L'importante è che il voto, così come la partecipazione attiva alla discussione, sia espresso dal rappresentante dei comproprietari, non potendosi impedire la presenza degli altri soggetti che a giusto titolo debbono essere considerati dei condomini.
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