• progetto
  • cadcasa
  • ristrutturazione
  • caldaia
  • clima
  • forum
  • consulenza
  • preventivi
  • computo
  • mercatino
  • mypage
madex

Divorzio e abitazione: novità riguardo all'assegno divorzile

No all'assegno divorzile se sei autosufficiente o puoi esserlo, anche se non hai il tenore di vita del matrimonio. La casa è tra gli indizi di autosufficienza.
Pubblicato il

Tenore di vita e assegno divorzile, svolta della Cassazione


Divorzio er assegno divorzileChi pensa che i nostri siano tempi bui, che la nostra società, invece di evolversi stia retrocedendo e stia perdendo i valori di sempre etc., dovrebbe, ad avviso di chi scrive, leggere la sentenza della Corte diCassazione n.11504 del 10 maggio 2017.

Noi qui ne riporteremo gli aspetti salienti, rinviando come sempre alla lettura del testo integrale della sentenza.

La sentenza è balzata agli onori della cronaca per avere segnato una svolta all'ormai quasi trentennale orientamento giurisprudenziale secondo cui l'assegno divorzile era dovuto nel caso in cui l'ex coniuge economicamente più debole non vivesse un tenore di vita pari a quello condotto nella vita matrimoniale.

La sentenza afferma invece che l'assegno è dovuto in sostanza solo una volta appurato che l'ex coniuge richiedente l'assegno è privo di mezzi adeguati ed è oggettivamente impossibilitato a procurarseli.

Come vedremo, il provvedimento recepisce un nuovo concetto di matrimonio, già presente nella nostra società; matrimonio non più inteso come definitiva sistemazione, ma come esperienza di vita che ha un inizio e può avere una fine anticipata rispetto ai propositi iniziali dei contraenti; che tale fine non può condizionare la vita successiva dei due in maniera indefinita.

Secondo la Corte, l'esperienza del matrimonio va vissuta e dunque poi inquadrata giuridicamente alla luce dei principi dell'indipendenza e della responsabilità di ciascun individuo.

La norma di riferimento, oggetto delle due diverse interpretazioni, quella tradizionale e quella moderna, è l'art. 5, co. 6, L. 898/1970 sul divorzio, secondo cui:

6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive art. 5, co.6, L 898/1970.



Tenore di vita e assegno divorzile: l'orientamento tradizionale


Se la sentenza del 2017 riflette una concezione moderna del matrimonio, della sua fine e della donna, viceversa, l'orientamento tradizionale si fa carico espressamente di una visione che viene dal passato che, anche se sempre meno, esiste ancora.

Secondo l'orientamento tradizionale, riferisce la Cassazione nella sentenza in commento, il parametro cui rapportare l'adeguatezza dei mezzi del richiedente è stato costantemente il tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio.

Tra le sue sentenze più note, la Corte menziona le sentenze delle Sezioni Unite n. 11490 e 11492 del 1990, ma anche altre, precedenti e successive a quelle sentenze.


Assegno divorzile e solidarietà postconiugale


La sentenza n. 11504 respinge un ricorso proposto da una donna contro il rigetto della sua domanda di assegno divorzile.

La Corte parte da una premessa.

Una volta sciolto il matrimonio (o cessati i suoi effetti civili, se trattasi di matrimonio religioso) con l'accertamento giudiziale della perdita e l'irrecuperabilità della comunione spirituale e materiale tra i coniugi,

il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, i quali devono perciò considerarsi da allora in poi persone singole, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali... e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale..., fermo ovviamente, in presenza di figli, l'esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi Cass. 11504/2017. undefined


Cessazione effetti civili del matrimonioUna volta avvenuto il divorzio, l'art. 5, co. 6 prevede che il giudice disponga il pagamento dell'assegno divorzile a carico dell'ex-coniuge più forte economicamente, alla condizione che l'altro non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive; elementi che dunque vanno accertati dal giudice.

Osserva la Corte che il co.6 prevede due fasi distinte: nella prima bisogna capire se l'assegno è dovuto, successivamente bisogna stabilirne l'importo.

Le ragioni della previsione dell'assegno, prosegue la Corte, risiedono nei principi di rango costituzionale di solidarietà economica, di cui agli artt. 2 e 23 Cost.: da tali norme deriva la la natura assistenziale e la doverosità della prestazione stessa, tra persone che non sono più una coppia. La cosiddetta solidarietà post-coniugale.

Dunque, appurato il diritto all'assegno da parte dell'ex coniuge, questo è poi quantificato, ai sensi dell'art. 5, co.6

non già in ragione del rapporto matrimoniale ormai definitivamente estinto, bensì in considerazione di esso nel corso di tale seconda fase Cass. 11504/2017.


Mancando le ragioni della solidarietà economica, il riconoscimento dell'assegno comporterebbe un arricchimento illegittimo da parte del beneficiario perché fondato

esclusivamente sul fatto della mera preesistenza di un rapporto matrimoniale ormai estinto, ed inoltre di durata tendenzialmente sine die Cass,. 11504/2017, cioè senza termine.


Assegno divorzileSpesso, invece, sottolinea la Cassazione, le due fasi dell'individuazione del se e dell'inviduazione del quanto si confondono nelle sentenze.

Diventa dunque importante capirsi sul significato da dare alle espressioni che rappresentano le condizioni a cui è subordinata la concessione dell'assegno, e cioè, ex art. 5, co.6, i mezzi adeguati e l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive, oltre che l'individuazione del parametro cui rapportare l'inadeguatezza dei mezzi e l'impossibilità di procurarseli.

Graverà sul richiedente la prova degli elementi che fondano il diritto all'assegno.


Tenore di vita e assegno divorzile, le ragioni del cambio


Oggi, afferma la Corte, l'assegno non si può più riconoscere solo perché il tenore di vita non è più quello del matrimonio: con il divorzio il matrimonio cessa sia sul piano personale che su quello economico-patrimoniale; ogni riferimento al matrimonio ormai cessato, sia pure limitatamente alla dimensione economica come il parametro del tenore di vita nella prima fase della valutazione, fa rivivere indebitamente il vincolo matrimoniale.

Il diritto all'assegno va riconosciuto considerando il richiedente una persona singola, perché il matrimonio non esiste più.

Dopo la riforma apportata all'art.5 co.6 con la L. 74/1987, il Legislatore ha

informato la disciplina dell'assegno di divorzio, sia pure per implicito ma in modo inequivoco, al principio di autoresponsabilità economica degli ex coniugi dopo la pronuncia di divorzio Cass. 11504/2017.


In sostanza, al contrario di quanto previsto dal testo previgente, oggi l'assegno va riconosciuto solo dopo la valutazione che l'ex coniuge, nella sua responsabilità, non possa conseguire mezzi adeguati.

Divorzio e abitazione
Insomma, la considerazione del preesistente rapporto va fatta solo in sede di quantificazione dell'importo, dopo avere stabilito che l'assegno è dovuto.

L'utilizzo del parametro del tenore di vita comporta una indebita commistione tra le due fasi del giudizio relative all'assegno divorzile.

La Corte afferma di recepire il mutamento della visione sociale del matrimonio rispetto alle Sezioni Unite citate (che invece dichiararono di volere contemperare il vecchio e il nuovo), affermando che è oggi

generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile (matrimonio che - oggi - è possibile "sciogliere", previo accordo, con una semplice dichiarazione delle parti all'ufficiale dello stato civile, a norma dell'art. 12 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 10 novembre 2014, n. 162). Cass. 11504/2017.


Un segno del cambio di orientamento, prosegue la Corte, è stato dato già da quelle sentenze che hanno escluso la spettanza dell'assegno in seguito alla convivenza dell'ex coniuge beneficiario dell'assegno e non più alle sole nuove nozze (Cass. 6855/2015 su cui c'è un nostro articolo, e Cass. 2466/2016).

Peraltro, prosegue la Corte,

un'interpretazione delle norme sull'assegno divorzile che producano l'effetto di procrastinare a tempo indeterminato il momento della recisione degli effetti economico-patrimoniali del vincolo coniugale, può tradursi in un ostacolo alla costituzione di una nuova famiglia successivamente alla disgregazione del primo gruppo familiare, in violazione di un diritto fondamentale dell'individuo (cfr. Cass. n. 6289/2014) che è ricompreso tra quelli riconosciuti dalla Cedu (art. 12) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9). Cass. 11504/2017


La Corte nega dunque che le norme proteggano un interesse dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale; l'interesse tutelato con l'assegno divorzile

non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione - esclusivamente - assistenziale dell'assegno divorzile. Cass. 11504/2017


Nel decidere se riconoscere l'assegno oppure no, il giudice non deve paragonare le condizioni economiche degli ex coniugi, ma esclusivamente valutare le condizioni del soggetto che richiede l'assegno dopo il divorzio.


Dal tenore di vita all'indipendenza economica


E dunque necessario individuare un parametro, rispetto a cui valutare l'adeguatezza dei mezzi e l'impossibilità di procurarseli, diverso dal tenore di vita.

Secondo la Corte tale parametro è nell'indipendenza economica del richiedente: se l'indipendenza c'è, l'assegno non è dovuto.

Vediamo gli argomenti che utilizza la Corte.

In primis, così è previsto per l'assegno ai figli maggiorenni: l'art. 337-septies, co. 1, c.c. prevede in tal caso l'assegno è dovuto

in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente art. 337-septies c.c.


Ed è innegabile che il rapporto che lega genitori e figli sia più forte e che dura per tutta la vita (anche sotto l'aspetto giuridico, dove è garantito anche a livello costituzionale) di quello esistente tra due ex coniugi.

quantificazione dell'assegno divorzileSe vale per i figli maggiorenni, il principio di autoresponsabilità vale anche per il divorzio, che è frutto di scelte definitive, libere e con l'accettazione delle conseguenze anche economiche.

Il principio, è presente da tempo in molte legislazioni dei Paesi dell'Unione Europea.

In tale prospettiva, il parametro della indipendenza economica ha la stessa valenza di quello dell' autosufficienza economica.

Sulla base di quanto detto, la riconducibilità dell'assegno riguarda il richiedente in quanto persona singola, non comporta alcuna riconduzione al preesistente matrimonio; soltanto nella quantificazione dell'importo sarà esperibile il confronto tra le posizioni personali ed economico-patrimoniali degli ex coniugi, secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970.


Indici e prove dell'indipendenza economica


Ciò premesso, secondo il Collegio i principali indici per accertare se sussiste o no l'indipendenza economica dell'ex coniuge sono:

1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza («dimora abituale»: art. 43, secondo comma, cod. civ.) della persona che richiede l'assegno; 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo; 4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione. Cass. 11504/2017


Quanto a redditi e cespiti patrimoniali, oltre alle prove documentali, valgono anche le indagini officiose con l'ausilio della polizia tributaria, che il giudice può disporre in caso di contestazione ai sensi della stessa legge sul divorzio.

Spetterà al richiedentedimostrare di non avere l'indipendenza economica.

Soprattutto il richiedente dovrà provare di avere concretamente cercato di lavorare o comunque attivato iniziative per conseguire l'indipendenza economica (secondo le proprie attitudini ed esperienza) e di non esserci riuscito.

Verrebbe solo da opporre a tutto ciò che se purtroppo ancora oggi, esistono ancora coppie tradizionali, una visione tradizionale è alle volte necessaria.

A tutela di quelle donne che non hanno saputo o potuto opporsi al sistema tradizionale e che una volta fuori dal matrimonio non hanno, dopo anni di inattività professionale, gli strumenti per mantenersi; di quelle donne che hanno sacrificato la propria crescita professionale (e non solo) e la propria indipendenza economica.

V'è da osservare però, che anche di tali donne, la Corte tiene conto quanto prevede che la prova di avere assunto iniziative è sufficiente che sia data alla luce delle proprie attitudini e della propria esperienza.

Elementi che mostrano ancora una certa indulgenza verso quello che è stato ed è spesso ancora il soggetto debole del rapporto, ma che in certi casi, va stimolato, ove ancora necessario, a divenire indipendente.

Onde evitare ingiusti arricchimenti o, al contrario, ingiusti dinieghi, le decisioni non potranno che tenere in considerazione la realtà concreta nelle sue differenti forme.


La casa come indice di indipendenza economica


Le corti di merito hanno già iniziato a seguire il nuovo orientamento.

Si segnala ad es. la recentissima sentenza del Tribunale di Milano depositata il 5 giugno 2017, nella quale, per quanto interessa noi di lavorincasa, viene valutato con attenzione, tra gli altri, l'elemento della disponibilità della casa da parte del richiedente l'assegno.

Come suesposto, la stessa Corte di Cassazione, nella sentenza commentata ha indicato la disponibilità di una casa come un indice di indipendenza economica dell'ex coniuge.

Peraltro, dalle risultanze processuali si evince (al contrario di quanto affermato dalla richiedente) che la casa solo formalmente è di proprietà della madre della richiedente, la quale paga il mutuo e non ha acquistato la casa con i soldi della madre.

Sempre a proposito di case, la sentenza conclude che la richiedente può contare sull'entrata potenziale dei canoni di locazione dell'immobile della madre, con lei convivente, e un giorno, dell'eredità del bene immobile summenzionato; il tutto tenendo conto del contrasto tra il mutuo acceso per acquistare la casa dove vive e le entrate dichiarate dalla richiedente.

Tutti indici che consentono di affermare (oltre ad altri) l'indipendenza economica della richiedente.

riproduzione riservata
Assegno divorzile: il criterio è l'autosufficienza
Valutazione: 5.00 / 6 basato su 1 voti.
gnews

Commenti e opinioni



ACCEDI, anche con i Social
per inserire immagini
NON SARANNO PUBLICATE RICHIESTE DI CONSULENZA O QUESITI AGLI AUTORI
Alert Commenti
346.649 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI