Abbattimento delle barriere architettoniche in condominio
La Corte di Cassazione tutela l'eliminazione delle barriere architettoniche, garantendo l'accessibilità di un edificio alla persona disabile.
Sul vincolo storico cui l'immobile è soggetto prevale il principio di solidarietà sociale.
È quanto affermato dalla Corte Suprema con la sentenza 9101/2018, a tutela di coloro che hanno difficoltà di deambulazione ma anche nell'interesse di tutti. La Legge 13/1989, infatti, oltre a obiettivi di solidarietà sociale, persegue finalità di carattere pubblicistico, poiché soddisfa anche un interesse di natura più generale. I giudici di legittimità pongono inoltre l'accento su un principio di solidarietà condominiale che impone, nel contemperamento di interessi di vario tipo, la necessità di abbattere le barriere architettoniche a favore dei soggetti portatori di handicap.
Si tratta di un diritto fondamentale che rende legittimo un intervento innovativo finalizzato a eliminare o ridurre la condizione di disagio della persona disabile.

L'installazione di un ascensore per agevolare le condizioni di una persona affetta da disabilità rientra tra i poteri dei condomini e deve essere esercitato nei limiti previsti dall'articolo 1102 del Codice Civile.
In base a quanto stabilito dalla norma, ciascun condòmino può servirsi della cosa comune purché non ne venga alterata la destinazione e non si impedisca agli altri di farne parimenti uso in base al loro diritto. Le modifiche indispensabili per poter migliorare il godimento della cosa devono essere effettuate a proprie spese.
Nel caso posto all'attenzione dei giudici un condominio con disabilita aveva iniziato dei lavori finalizzati all'installazione di un ascensore in un condominio soggetto a vincolo storico. I condomini vicini avevano avviato un causa dinnanzi al Tribunale ottenendo la sospensione dei lavori insieme al ripristino dello stato dei luoghi.
La causa, arrivata in Cassazione, ha avuto un diverso esito. I giudici di legittimità hanno approvato le ragioni della persona disabile.
A loro dire l'ascensore era necessario al condomino in difficoltà per poter accedere alla sua abitazione.
In mancanza di pericoli per la sicurezza e stabilità dell'immobile nonché di lesioni al decoro architettonico e di altri diritti, i lavori potevano riprendere la normale esecuzione.