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Una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania la n. 3718/2018 dello scorso 5 giugno ha ribadito, ancora una volta, come la figura professionale dell'architetto abbia la competenza esclusiva per ciò che riguarda l'intervento sugli immobili vincolati di carattere storico e artistico.
I giudici amministrativi si sono conformati secondo l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza regionale ed hanno legittimato la decisione di del comune di Cerreto Sannita (Bn) rigettando il ricorso proposto da un ingegnere locale di riservare la direzione dei lavori su un immobile sottoposto a tutela culturale e ambientale (per il quale la Soprintendenza aveva espresso parere con precise prescrizioni) ad un professionista in possesso della qualifica di architetto.
Sulle specifiche competenze tra i due ordini professionali, architetti ed ingegneri, si era già pronunciato il Tar del Lazio attraverso la sentenza n. 7997 del 17 ottobre 2011 con la quale aveva affrontato il tema della progettazione e direzione dei lavori sugli immobili di pregio, decretando la competenza ai soli architetti.
Tale principio era stato sancito dal lontano Regio Decreto 23/10/1925, n. 2357, che all'art. 52 afferma:
Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.
Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere Regio Decreto 23/10/1925, n. 2357, art. 52
È presumibile che la parte tecnica a cui si riferisce la norma sia costituita dalla struttura portante e dagli impianti tecnologici.
La sentenza del TAR ha precisato, inoltre, che anche laddove l'ingegnere intervenga per la parte tecnica, tale intervento deve avvenire in stretta e costante collaborazione con l'architetto e il progetto deve essere sottoscritto in maniera congiunta.
Altro aspetto precisato dalla sentenza è che la dizione opere di edilizia civile che presentano rilevante interesse artistico si riferisce non solo a edifici storici e quindi esistenti, ma anche alle nuove opere.
La riserva di competenza inoltre non riguarda solo gli edifici vincolati ma anche edifici non vincolati ma di rilevante interesse artistico, come possono esserci in molte città, anche tra quelli destinati a civile abitazione.
Un passaggio molto importante, riportato nel dispositivo della Prima Sezione, riguarda le competenze tra gli ingegneri dei paesi della Comunità Europea e quelli italiani.
Nella stesura del provvedimento sentenziale si legge:
Nel dettaglio, con sentenza n. 21/2014 (richiamata nella pronuncia del T.A.R. Veneto n. 743/2014, a sua volta citata nel provvedimento impugnato) il Consiglio di Stato, richiamando anche giurisprudenza comunitaria, ha chiarito come non sia esatto affermare che l'ordinamento comunitario riconosca a tutti gli ingegneri di Paesi dell'U.E. diversi dall'Italia (con esclusione dei soli ingegneri italiani) l'indiscriminato esercizio delle attività tipiche della professione di architetto (tra cui le attività relative ad immobili di interesse storico-artistico); al contrario, giusta la normativa comunitaria, si è ritenuto che l'esercizio di tali attività, in regime di mutuo riconoscimento, è consentito ai soli professionisti che (al di là del nomen iuris del titolo posseduto) possano vantare un percorso formativo adeguatamente finalizzato all'esercizio delle attività tipiche della professione di architetto.
In altri termini, è sempre vigente ed applicabile, non contrastando con il diritto comunitario, la su citata normativa nazionale secondo cui la progettazione e la direzione lavori su beni di interesse storico e/o artistico è riservata agli architetti, ovvero a coloro che hanno compiuto un percorso formativo equiparabile a quello che in Italia è necessario per conseguire tale titolo.
Sentenza n. 21/2014 (richiamata nella pronuncia del T.A.R. Veneto n. 743/2014
Il Tar della Campania chiude il dispositivo precisando:
Quindi, la giurisprudenza amministrativa ha concluso sul punto che la norma in questione, nella misura in cui vuole garantire che a progettare interventi edilizi su immobili di interesse storico-artistico siano professionisti forniti di una specifica preparazione nel campo delle arti, e segnatamente di una adeguata formazione umanistica, deve ritenersi tuttora vigente TAR della Campania
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