Appartamento in comunione o con eredi e assemblea condominiale

L'assemblea non può deliberare se non risulta che tutti i condomini siano stati regolarmente convocati, infatti gli appartamenti in comunione hanno diritto, vediamo a cosa...
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Appartamento in comunioneL'assemblea non può deliberare se non risulta che tutti i condomini siano stati regolarmente convocati (art. 1136, sesto comma, c.c.).

Che cosa accade per quelle unità immobiliari che appartengono a più persone?

Il caso è tutt'altro che infrequente; basti pensare agli appartamenti caduti in eredità o a quelli in comunione dei beni.

La questione non è indifferente ai fini della costituzione dell'assemblea.


Ai sensi del primo comma dell'art. 67 disp. att. c.c., infatti, qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nella assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.

Ciò detto, però, la norma non chiarisce un aspetto:
è obbligatorio inviare l'avviso di convocazione a tutti i comproprietari dell'unità immobiliare o è sufficiente avvisarsene solamente uno per tutti quanti?

Al quesito ha dato risposta la giurisprudenza sia di merito che di legittimità.

L'ultima in ordine di tempo è una sentenza del Tribunale di Bari.

Secondo i giudici di quell'ufficio l'art. 67 delle disp. Att. Cod. civ. - il quale dispone che qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante - non autorizza a ritenere che per la valida costituzione della assemblea sia sufficiente la convocazione di uno solo dei comproprietari pro indiviso, essendo invece necessario che essi siano tutti avvertiti al fine di indicare quale di essi li rappresenterà nell'assemblea (cfr. Cass. Sent. n. 7630 del 28.07.90).

Inoltre, va precisato che la prova della valida convocazione di uno dei proprietari pro indiviso è sufficiente ai fini della regolarità dell'avviso, purché ricorrano circostanze tali da far ritenere che quest'ultimo abbia reso edotti gli altri comproprietari della convocazione medesima (così Trib. Bari 1 luglio 2010 n. 2422).Appartamento in comunione e assemblea condominiale

Così se Tizio e Caia sono sposati e conviventi dovrebbe essere considerato regolare l'avviso di convocazione inviato citando solamente il nome d'uno dei due coniugi.

Diverso il caso nell'ipotesi di comproprietari non conviventi:
in simili circostanze prudenza imporrebbe di inviare tanti avvisi alle residenze d'ognuno degli interessati; contrariamente la deliberazione potrebbe essere impugnata per omessa convocazione d'uno degli interessati.

È bene ricordare, infine, che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta [...] l'annullabilità della delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, 3° comma, c.c. - decorrente per i condomini assenti dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua approvazione - è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio (Cass. SS.UU. n. 4806/05).

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