Un appartamento con doppio ingresso e con gli stessi posti su due differenti scale di uno stesso edificio come viene gestito in termini di spese condominiali?
Prendiamo spunto da un quesito posto sul nostro forum per affrontare un tema che potrebbe riguardare più persone di quanto si pensi.
Appartamento con doppio ingresso e con gli stessi posti su due differenti scale di uno stesso edificio: qualora il proprietario decidesse di chiuderne uno, parteciperebbe ancora alle spese relative a quella scala dalla quale non trae più alcuna utilità?
Prima di rispondere a questa domanda è utile chiedersi se una simile operazione sia consentita.
La risposta è positiva, si tratterebbe d'una opera su parti di proprietà individuale, nel rispetto della disposizione contenuta nell'articolo 1122 c.c. che recita:
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
Il danno, com'è stato evidenziato più volte anche dalla Corte di Cassazione, può consistere anche in un'alterazione del decoro dell'edificio.
In assenza di qualsivoglia peggioramento statico o estetico, quindi, ogni comproprietario potrebbe chiudere uno dei due ingressi posti su una scala condominiale.
A questo punto, è questo il quesito che ci siamo posti in principio, l'interessato potrebbe chiedere d'essere esonerato dalle spese inerenti quella parte dell'edificio.
La soluzione non è affatto certa.
In primo luogo il condomino potrebbe chiedere a tutti gli altri comproprietari l'esonero dalle spese.
Si tratterebbe d'una domanda pienamente legittima posto che, ai sensi del primo comma dell'art. 1123 c.c., la materia della ripartizione delle spese condominiali non è sottratta alla disponibilità delle parti.
Al di là delle autorizzazioni (che potrebbero anche non essere concesse), l'interessato potrebbe seguire un'altra strada.
Ai sensi dell'art. 1118, secondo comma, c.c., infatti, chiudendo l'ingresso egli potrebbe rinunciare all'uso di quella parte d'edificio ed alle relative spese.
Restando obbligato solamente in relazione ai costi di conservazione: una soluzione del tutto identica a quella del distacco dall'impianto di riscaldamento legittimato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. su tutte Cass. n. 5974/04).