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È consentito creare doppio ingresso in condominio?

Un appartamento con doppio ingresso e con gli stessi posti su due differenti scale di uno stesso edificio come viene gestito in termini di spese condominiali?
Pubblicato il

Porta d'ingressoPrendiamo spunto da un quesito posto sul nostro forum per affrontare un tema che potrebbe riguardare più persone di quanto si pensi.

Appartamento con doppio ingresso e con gli stessi posti su due differenti scale di uno stesso edificio: qualora il proprietario decidesse di chiuderne uno, parteciperebbe ancora alle spese relative a quella scala dalla quale non trae più alcuna utilità?



Prima di rispondere a questa domanda è utile chiedersi se una simile operazione sia consentita.

La risposta è positiva, si tratterebbe d'una opera su parti di proprietà individuale, nel rispetto della disposizione contenuta nell'articolo 1122 c.c. che recita:
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
Il danno, com'è stato evidenziato più volte anche dalla Corte di Cassazione, può consistere anche in un'alterazione del decoro dell'edificio.
In assenza di qualsivoglia peggioramento statico o estetico, quindi, ogni comproprietario potrebbe chiudere uno dei due ingressi posti su una scala condominiale.

A questo punto, è questo il quesito che ci siamo posti in principio, l'interessato potrebbe chiedere d'essere esonerato dalle spese inerenti quella parte dell'edificio.Porta d'ingresso

La soluzione non è affatto certa.
In primo luogo il condomino potrebbe chiedere a tutti gli altri comproprietari l'esonero dalle spese.
Si tratterebbe d'una domanda pienamente legittima posto che, ai sensi del primo comma dell'art. 1123 c.c., la materia della ripartizione delle spese condominiali non è sottratta alla disponibilità delle parti.

Al di là delle autorizzazioni (che potrebbero anche non essere concesse), l'interessato potrebbe seguire un'altra strada.
Ai sensi dell'art. 1118, secondo comma, c.c., infatti, chiudendo l'ingresso egli potrebbe rinunciare all'uso di quella parte d'edificio ed alle relative spese.

Restando obbligato solamente in relazione ai costi di conservazione: una soluzione del tutto identica a quella del distacco dall'impianto di riscaldamento legittimato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. su tutte Cass. n. 5974/04).

riproduzione riservata
Appartamento con doppio ingresso
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  • Marta2
    Marta2
    Martedì 4 Dicembre 2018, alle ore 09:00
    Ho bisogno di chiarimenti in merito al presente articolo.So che, in base all'articolo 1118 c.c., prima di concedere il distacco dall'impianto del riscaldamento centralizzato, deve essere fatta una valutazione da un tecnico abilitato in merito alle conseguenze che tale distacco comporterebbe sull'impianto (vanno evitati scompensi che lederebbero il normale funzionamento) e inoltre il distacco non deve comportare un aumento di costi per gli altri condomini.
    Sullo stesso ragionamento posso supporre che la rinunzia alla parti comuni può avvenire solo se non comporta aumento di costi per gli altri condomini, che in questo caso inevitabilmente si verificherebbe?
    Forse sarebbe più corretto che dopo aver murato la porta il condomino ottenesse l'esonero dalle spese solo con voto unanime favorevole da tutti i condomini interessati alla scala?
    rispondi al commento
  • Marchisio
    Marchisio
    Mercoledì 15 Maggio 2013, alle ore 11:15
    Cosa si intende per chiusura dell'ingresso ? alzare muro all'interno dell'alloggio ma lasciare sempre la porta d'accesso, e in quel caso le spese non comprendono l'uso, ma la manutenzione? distinti saluti
    rispondi al commento
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