Appartamento in comproprietà: spese di conservazione e di godimento

Le spese di conservazione e quelle di godimento di un appartamento in comunione. Come si possono definire? Chi deve partecipare?
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Spese appartamento in comproprietàTizio, Caio e Sempronio e seguito del decesso del loro padre, Mevio, sono divenuti comproprietari di un appartamento situato nella cittadina in montagna Alfa.

Nonostante siano titolari di una quota identica, il solo Tizio si prende l'impegno di pagare le spese riguardanti la gestione e la conservazione in buono stato di quell'appartamento.

Egli, visto che i suoi fratelli vivono fuori città, usufruisce dell'unità immobiliare per brevi periodi di vacanza. Nel corso del tempo, tuttavia, Tizio nota il totale disinteresse dei suoi germani per quell'abitazione; disinteresse che, tradotto in pratica, si sostanzia nella mancata partecipazione alle spese che riguardano quell'immobile.

Nonostante numerosi solleciti bonari, Tizio, vista la perdurante morosità di Caio e Sempronio, si vede costretto a rivolgersi ad un avvocato per avviare una procedura legale di recupero del credito. Il fatto, che abbiamo sintetizzato in un esempio di fantasia, è tutt'altro che fantasioso.


Spesso accade che sorgano contrasti e contenziosi per le spese relative unità immobiliari in comunione. In che modo il legale cui Tizio si è rivolto lo potrà aiutare?In primis l'avvocato deve specificare al suo assistito che tra le spese riguardanti un immobile in comunione è necessario distinguere tra spese per il godimento di quel bene e costi per la sua conservazione.

Fatta questa distinzione il legale, salvo diverse pattuizioni tra le parti, dovrà indicare al proprio assistito che avrà diritto al rimborso dei soli costi sostenuti per la conservazione dell'appartamento.

Quelli riguardanti il suo godimento, invece, resteranno a suo totale carico.

La norma di riferimento è l'art. 1110 c.c. a mente del quale: Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.

Ciò detto, come operare la distinzione tra costi di conservazione e spese per il godimento?Secondo la Cassazione le spese per la conservazione sono quelle necessarie per custodire, mantenere la cosa comune in modo che duri a lungo, che non si sciupi, mentre le spese per il godimento riguardano l'uso effettuato nell'esercizio del diritto, per ricavare dalla cosa le utilità che la stessa può offrire.

Spese appartamento in comproprietàSoltanto le spese per conservazione - e nel caso di "trascuranza" degli altri comproprietari, da accertarsi in fatto possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa, cui egli e tutti gli altri hanno un oggettivo interesse, e soltanto delle spese per la conservazione il comunista, che le ha anticipate, può chiederne il rimborso.

Relativamente alle spese per il godimento, le quali invece debbono essere sostenute solamente da chi concretamente gode della cosa comune, il rimborso non è previsto, in quanto il singolo comunista le ha anticipate per un godimento soggettivo, che è suo personale che non può riguardare anche gli altri partecipanti alla comunione (Cass. 1 agosto 2003 n. 11747).

In questo contesto la Corte fa alcuni esempi: sono destinate alla conservazione le spese per l'acqua occorrente per la irrigazione del giardino; mentre sono destinate al godimento le spese per il combustibile e per l'energia elettrica necessari per l'impianto di riscaldamento e per l'acqua potabile (Cass. 1 agosto 2003 n. 11747).

Insomma se il comproprietario anticipa delle spese necessarie per il godimento del bene, godimento riferibile solamente a lui, gli altri non possono essere obbligati a concorrervi.

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Appartamento in comproprietà e spese
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Alert Commenti
  • Effelle
    Effelle
    Mercoledì 8 Giugno 2022, alle ore 20:19
    La sostituzione dello scaldabagno rientra tra le spese di godimento o di conservazione?
    Trattasi di impianto nella casa di vacanza ereditata dai genitori e i figli ci vanno in modo separato ognuno in base alle proprie possibilità di ferie pertanto non c'è un'eguale godimento della casa benché le quote di proprietà siano uguali per tutti.
    rispondi al commento
  • Sabrina
    Sabrina
    Martedì 1 Febbraio 2022, alle ore 19:09
    Sono divorziata in comproprietà (con l'ex coniuge) dell'immobile di cui sono assegnataria.
    Posso usufruire del 110% per la la riqualificazione energetica con sostituzione di caldaia e installazione di impianto fotovoltaico e sostituzione infissi interni, facendo solo una comunicazione all'altro proprietario che si è completamente disinteressato al mantenimento del bene comune e non si ritiene in dovere di dare alcun consenso scritto?
    rispondi al commento
  • Fraca1
    Fraca1
    Martedì 19 Novembre 2019, alle ore 16:50
    Se uno dei comproprietari deve effettuare dei lavori all'abitazione, per il mantenimento della stessa, per esempio la sistemazione di una canna fumaria che comporta la spesa di circa 3.000€, deve informare le altre parti della sua intenzione di farlo?
    Se si come?
    rispondi al commento
  • Guido Top
    Guido Top
    Giovedì 11 Luglio 2019, alle ore 20:05
    Sono comproprietario con la mia ex moglie di una casa al 50% lei non ha mai pagato le utenze posso staccarle quando lei usufruisce della casa?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Guido top
      Martedì 30 Luglio 2019, alle ore 11:25
      Non credo, puoi chiedere quanto da lei consumato.
      rispondi al commento
  • Gepa1
    Gepa1
    Martedì 21 Maggio 2019, alle ore 11:42
    Sono comproprietario al 50% con mia sorella, di un appartamento ereditato dai genitori; ma usufruito solo da lei per circa 6 mesi l'anno.
    A chi tocca pagare il cambio degli infissi deteriorati?

    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Gepa1
      Mercoledì 22 Maggio 2019, alle ore 17:03
      Ad entrambi, trattandosi di una spesa di conservazione e non di uso dell'appartamento (art. 1104 c.c.)
      rispondi al commento
  • Beppe1953
    Beppe1953
    Lunedì 28 Gennaio 2019, alle ore 19:25
    Sono comproprietario di una palazzina al 50%. Altri due comproprietari possiedono il 25% di proprietà ciascuno. Le spese fisse dell'energia elettrica vanno divise per 4 o per 3
    rispondi al commento
  • Anoniodm1
    Anoniodm1
    Sabato 17 Febbraio 2018, alle ore 17:05
    Sono comproprietario al 46% di un appartamento dove vivo e risiedo, ci sono altri 4 proprietari al 13,33%,
    Posso fare dei lavori di ristrutturazione a mio esclusivo carico senza chiedere autorizzazione agli altri?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Anoniodm1
      Mercoledì 21 Febbraio 2018, alle ore 12:58
      Sì, purché non muti la destinazione d'uso e la conformazione generale dell'immobile.
      rispondi al commento
  • Catia
    Catia
    Lunedì 4 Giugno 2012, alle ore 12:34
    Utile l'art._ in particolare sono vedova da un anno.ho 3 figli.ero in comunione dei beni.comproprietaria per le quote di legge. mio marito era gravemente malato da tanto tempo.ho cambiato materasso, imbiancato, cambiato elettrodomestici, ora devo cambiare la caldaia, ho verniciato il poggiolo e le porte finestre in legno, sistemato rotture di termosifoni e rubinetterie. per quanto riguarda poi le spese funerarie e e tomba, successione e notaio, come devo comportarmi? grazie!!
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Catia
      Martedì 29 Gennaio 2019, alle ore 15:38
      Sono spese che riguardano lei e i suoi figli, chieda loro la loro quota parte.
      rispondi al commento
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