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La sentenza della Cassazione n. 33053 del 18 dicembre 2024 ha affrontato in modo significativo il tema del riconoscimento di vizi e difformità da parte dell'appaltatore che abbia assunto l’incarico di realizzazione di un’opera, chiarendo le implicazioni giuridiche di tale riconoscimento con particolare riferimento al committente.
Impresa durante un sopralluogo - foto Getty Images
La Corte ha affermato che il semplice riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore non comporta automaticamente da parte dell’impresa l’obbligo di eliminarli, né incide sul decorso del termine di prescrizione dell’azione di garanzia che spetta al committente, prevista dall’articolo 1667 del Codice Civile intorno al quale ruota tutta la trattazione.
Di seguito analizzeremo i principali aspetti legali e pratici derivanti da questa pronuncia, con particolare attenzione agli articoli del Codice Civile italiano che disciplinano la materia.
Sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1667 del Codice Civile in tema di appalto, l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera.
La norma precisa anche in quali casi tale garanzia non è invece dovuta.
L’azione non spetta se:
Quando l’azione spetta, il committente, per esercitarla e non decadere dal proprio diritto, è obbligato a denunciare all’appaltatore le difformità e i vizi entro il termine di 60 giorni dalla scoperta.
Si deve tener conto che, in ogni caso, l’azione contro l’appaltatore si prescrive nel termine breve di due anni dal giorno della consegna dell’opera.
Difformità e vizi dell'opera durante i lavori da parte dell'impresa - foto Getty Images
Ai fini dell’azione, occorre tener presente che la suddetta denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi, o se li ha occultati.
In sostanza, quando l’appaltatore riconosce i vizi dell’opera svolta, la denuncia da parte del committente diventa superflua.
Egli è sollevato da tale onere, ma resta fermo il termine prescrizionale dei due anni dalla consegna dell’opera.
Per quanto concerne il contenuto della garanzia per difformità e vizi dell'opera, il committente può chiedere:
Resta fermo il risarcimento del danno che deve essere dimostrato se vi è la colpa dell’appaltatore.
Riconoscimento dei vizi dell'appalto - foto Getty Images
Se però le difformità e i vizi sono tali da rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione (o completamente diversa perché priva di qualità essenziali), il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
Tornando al problema sollevato dalla pronuncia della Cassazione constatiamo che, l'elemento chiave ai fini dell’interpretazione della norma (articolo 1667 codice civile) è dunque il concetto del riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore.
Il riconoscimento dei vizi, per rendere superflua la denuncia del committente, può essere effettuato con atto formale ma anche per fatti concludenti quindi in modo tacito.
Questo non sta a significare che venga meno il termine breve di prescrizione pari a 2 anni come abbiamo già visto ma solo che la denuncia non sarà necessaria.
Il riconoscimento non implica automaticamente l’assunzione dell’obbligo ad eliminare i vizi, a meno che non vi sia un esplicito impegno in tal senso da parte dell’appaltatore.
Solo in tal caso, l’obbligo assunto di sanare difformità e vizi costituisce una nuova e autonoma obbligazione che sarà soggetta, questa volta, al termine di prescrizione ordinario pari a 10 anni.
Ne consegue che il mero riconoscimento dei vizi, non accompagnato da un obbligo esplicito di eliminare i vizi, non ha l’effetto di bloccare il decorso del termine di prescrizione breve.
Unica conseguenza è quella di rendere irrilevante la denuncia da parte del committente.
Solo l’impegno a rimuovere i vizi ha l’effetto di svincolare il diritto alla garanzia a favore del committente dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’articolo 1667 codice civile.
Questo significa che, anche se il committente non denuncia formalmente i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, può comunque esercitare il proprio diritto alla garanzia se l'appaltatore ha riconosciuto i difetti.
La sentenza della Cassazione n. 33053 del 18 dicembre 2024 rappresenta un importante chiarimento su uno strumento volto a garantire la tutela del committente nell'ottica di semplificare le procedure legate alla denuncia dei vizi.
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