• progetto
  • cadcasa
  • ristrutturazione
  • caldaia
  • clima
  • forum
  • consulenza
  • preventivi
  • prezzi
  • computo
sp

Lavori tramite appalto e prescrizione della garanzia

Riconoscere i vizi dell'opera da parte dell'appaltatore non ha l'effetto di bloccare il decorso del termine di prescrizione breve per l'azione di garanzia.
Pubblicato il

Riconoscimento di vizi e difformità dell’appaltatore: quali sono le conseguenze


La sentenza della Cassazione n. 33053 del 18 dicembre 2024 ha affrontato in modo significativo il tema del riconoscimento di vizi e difformità da parte dell'appaltatore che abbia assunto l’incarico di realizzazione di un’opera, chiarendo le implicazioni giuridiche di tale riconoscimento con particolare riferimento al committente.

Impresa durante un sopralluogo - foto Getty ImagesImpresa durante un sopralluogo - foto Getty Images



La Corte ha affermato che il semplice riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore non comporta automaticamente da parte dell’impresa l’obbligo di eliminarli, né incide sul decorso del termine di prescrizione dell’azione di garanzia che spetta al committente, prevista dall’articolo 1667 del Codice Civile intorno al quale ruota tutta la trattazione.

Di seguito analizzeremo i principali aspetti legali e pratici derivanti da questa pronuncia, con particolare attenzione agli articoli del Codice Civile italiano che disciplinano la materia.


Qual è il contesto normativo riguardo difformità e vizi dell'opera


Sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1667 del Codice Civile in tema di appalto, l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera.

La norma precisa anche in quali casi tale garanzia non è invece dovuta.
L’azione non spetta se:

  • il committente ha accettato l'opera;
  • le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili con l’ordinaria diligenza (purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore).


Quando l’azione spetta, il committente, per esercitarla e non decadere dal proprio diritto, è obbligato a denunciare all’appaltatore le difformità e i vizi entro il termine di 60 giorni dalla scoperta.

Si deve tener conto che, in ogni caso, l’azione contro l’appaltatore si prescrive nel termine breve di due anni dal giorno della consegna dell’opera.

Difformità e vizi dell'opera durante i lavori da parte dell'impresa - foto Getty ImagesDifformità e vizi dell'opera durante i lavori da parte dell'impresa - foto Getty Images



Ai fini dell’azione, occorre tener presente che la suddetta denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi, o se li ha occultati.

In sostanza, quando l’appaltatore riconosce i vizi dell’opera svolta, la denuncia da parte del committente diventa superflua.

Egli è sollevato da tale onere, ma resta fermo il termine prescrizionale dei due anni dalla consegna dell’opera.


Qual è il contenuto della garanzia per difformità e vizi


Per quanto concerne il contenuto della garanzia per difformità e vizi dell'opera, il committente può chiedere:

  • che le difformità e i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore;
  • che il prezzo sia proporzionalmente ridotto.


Resta fermo il risarcimento del danno che deve essere dimostrato se vi è la colpa dell’appaltatore.

Riconoscimento dei vizi dell'appalto - foto Getty ImagesRiconoscimento dei vizi dell'appalto - foto Getty Images



Se però le difformità e i vizi sono tali da rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione (o completamente diversa perché priva di qualità essenziali), il committente può chiedere la risoluzione del contratto.


Riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore e prescrizione azione di garanzia


Tornando al problema sollevato dalla pronuncia della Cassazione constatiamo che, l'elemento chiave ai fini dell’interpretazione della norma (articolo 1667 codice civile) è dunque il concetto del riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore.

Il riconoscimento dei vizi, per rendere superflua la denuncia del committente, può essere effettuato con atto formale ma anche per fatti concludenti quindi in modo tacito.

Questo non sta a significare che venga meno il termine breve di prescrizione pari a 2 anni come abbiamo già visto ma solo che la denuncia non sarà necessaria.

Il riconoscimento non implica automaticamente l’assunzione dell’obbligo ad eliminare i vizi, a meno che non vi sia un esplicito impegno in tal senso da parte dell’appaltatore.

Solo in tal caso, l’obbligo assunto di sanare difformità e vizi costituisce una nuova e autonoma obbligazione che sarà soggetta, questa volta, al termine di prescrizione ordinario pari a 10 anni.

Ne consegue che il mero riconoscimento dei vizi, non accompagnato da un obbligo esplicito di eliminare i vizi, non ha l’effetto di bloccare il decorso del termine di prescrizione breve.

Unica conseguenza è quella di rendere irrilevante la denuncia da parte del committente.

Solo l’impegno a rimuovere i vizi ha l’effetto di svincolare il diritto alla garanzia a favore del committente dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’articolo 1667 codice civile.

Questo significa che, anche se il committente non denuncia formalmente i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, può comunque esercitare il proprio diritto alla garanzia se l'appaltatore ha riconosciuto i difetti.

La sentenza della Cassazione n. 33053 del 18 dicembre 2024 rappresenta un importante chiarimento su uno strumento volto a garantire la tutela del committente nell'ottica di semplificare le procedure legate alla denuncia dei vizi.


riproduzione riservata
Appalto e prescrizione dell'azione di garanzia
Valutazione: 2.80 / 6 basato su 5 voti.
gnews
  • whatsapp
  • facebook
  • x

Inserisci un commento



ACCEDI, anche con i Social
per inserire immagini
Alert Commenti
  • Pasquale
    Pasquale
    Lunedì 27 Gennaio 2025, alle ore 15:57
    La sentenza n. 33053 del 18 dicembre 2024, ha riguardato i lavori di ristrutturazione delle facciate di un ente previdenziale, eseguiti oltre 20 anni fa. 
    Nello specifico la Direzione lavori e l'Impresa hanno firmato il verbale di ultimazione dei lavori con una serie di riserve e contestazioni per la cattiva esecuzione delle opere commissionate alla ditta, per cui di fatto la consegna degli stessi alla Committente non è mai avvenuta e non si è potuto procedere al collaudo delle stesse. 
    In sede di giudizio l'Ente previdenziale ha chiesto l'eliminazione dei vizi e difetti con il ripristino alle regole dell'arte, a totale carico dell'impresa avendone quest'ultima, riconosciuti al momento della redazione del verbale di ultimazione lavori.
    La Corte di Cassazione ha affermato, invece, che il semplice riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore non comporta automaticamente da parte dell’impresa l’obbligo di eliminarli, né incide sul decorso del termine di prescrizione dell’azione di garanzia che spetta al committente, prevista dall’articolo 1667 del Codice Civile.
    Cordiali saluti.
    rispondi al commento
  • Geom.. Morandi
    Geom.. Morandi
    Lunedì 27 Gennaio 2025, alle ore 11:42
    Questa sentenza della Cassazione è un caso a se stante e forse non può essere riconducibile alla maggior parte delle problematiche di cattive esecuzione dove i'Appaltatore riconosce i vizi dell'opera da lui realizzata.
    rispondi al commento
Torna Su Espandi Tutto
348.162 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI
barra imprese
social
Facebook Pinterest X Youtube

Testata Giornalistica online registrata al Tribunale di Napoli n.19 del 30-03-2005

Copyright 2025 © MADEX Editore S.r.l.
P.IVA IT06813071211. Iscrizione REA 841143/NA del 26-01-2011 Capitale Int. Vers. 10K. Iscrizione R.O.C. n.31997. MADEX Editore Srl adotta un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001. LAVORINCASA e il logo associato sono marchi registrati 2000-2025 MADEX Editore S.r.l. Tutti i diritti riservati.