In molti cantieri spesso, sia per ristrutturazioni che per la realizzazione di nuovi edifici, sono presenti piu' ditte una delle quali detiene l'appalto mentre le altre, e a volte si tratta anche solo di singoli lavoratori autonomi, svolgono lavorazioni specifiche in subappalto. I rapporti di lavoro tra le parti, spesso, non sono regolarizzati da veri e propri contatti, ma in ogni caso è d'obbligo, da parte della ditta principale di riferimento per il cantiere e che detiene l'appalto, la redazione del documento di valutazione dei rischi. Esso descrive le attivita' del datore di lavoro ed il suo fine è la tutela dei lavoratori, sinteticamente è detto DVR.Tuttavia la maggior parte delle ditte italiane hanno meno di dieci dipendenti e per esse una semplice autocertificazione può sostituire la redazione del DVR.
L'impresa appaltatrice deve accertare che le aziende che lavorano in subappalto e/o gli eventuali lavoratori autonomi presenti in cantiere abbiano le idoneità tecniche professionali ed i certificati di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato. Inoltre, ad essi devono essere dettagliatamente descritti i rischi dei luoghi di lavoro in cui operano e le relative contromisure di prevenzione, da adottare anche in relazione alle lavorazioni da svolgere.
Presenza di più ditte in cantiere
Tutte le ditte e gli eventuali lavoratori autonomi presenti in cantiere devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; inoltre, devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Il datore di lavoro e/o il committente devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.
Lo svolgimento in parallelo di diverse attività lavorative in uno stesso cantiere, con la presenza di varie ditte, genera una serie di rischi dovuti alla sovrapposizione nello spazio e nel tempo di tali attività, rischi che richiedono delle contromisure per la sicurezza.
Tra le più comuni contromisure per ridurre i rischi di attività di interferenza di diverse ditte in uno stesso cantiere ci sono: la realizzazione di ponteggi, passerelle, andatoie, trabattelli, e similari; le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti per lavorazioni interferenti.
Altre misure riguardano gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi; i mezzi e servizi di protezione collettiva; le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature e le infrastrutture in generale.