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Aprire una finestra in un appartamento modifica la funzionalità del locale e aggiunge ad esso aria e luce. Lo stesso qualora, nel caso in cui si viva al piano terra, si voglia aprire una porta finestra per creare un'ulteriore via di accesso.
Non vi sono dubbi sul fatto che interventi simili si possano liberamente effettuare qualora si vive in una villa autonoma; dubbi sorgono invece nel caso in cui la propria abitazione sia collocata all'interno di uno stabile condominiale.
Se nel primo caso dobbiamo esclusivamente fare i conti con il rispetto delle norme di vicinato, nel secondo caso occorre considerare anche le norme che disciplinano l'uso delle parti comuni e i diritti dei condomini sulle singole proprietà esclusive.
In quali casi è possibile aprire una finestra o una porta finestra sul muro perimetrale del condominio per dare più luce alla casa?
Vediamo quando è possibile e quando invece non ci sono le condizioni per procedere.
Sono necessarie delle autorizzazioni?
Molte sono le norme coinvolte presenti nel codice civile. La questione riguarda infatti sia i rapporti tra i condomini, ovvero le regole per gestire i beni comuni, sia i rapporti di buon vicinato.
Se non si sa bene come muoversi e quali sono le attività lecite si può incorrere nella rimozione dell'opera e in conflitti tra condomini che possono sfociare in vere e proprie azioni legali.
Affinché un condomino possa aprire una finestra o porta finestra è necessario il rispetto di alcuni requisiti.
Il primo aspetto da tenere in considerazione è che il muro perimetrale dell'edificio appartiene a tutti i condomini; rientra cioè tra le parti comuni dello stabile.
Sono le parti che spettano a tutti i condomini in base alle quote millesimali.
Che uso si può fare della cosa comune come può essere il muro perimetrale?
Per dare una risposta si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1122 del codice civile, in base al quale nell'unità immobiliare di sua proprietà, ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
Non può dunque:
Sono necessarie delle autorizzazioni da parte degli altri condomini per poter aprire una porta finestra sul muro perimetrale?
Nel momento in cui sono rispettati i requisiti sopra esposti il condomino non è tenuto a chiedere la convocazione dell'assemblea. Tuttavia, dovrà informare dei lavori da intraprendere l'amministratore del condominio in via preventiva, il quale ne riferirà all'assemblea appena possibile.
Non è dunque necessario, per poter procedere, richiedere la convocazione dell'assemblea con il voto favorevole da parte degli altri condomini. Non è necessaria pertanto l'approvazione da parte del condominio.
La comunicazione preventiva può ritenersi opportuna al fine di evitare successivi conflitti a cose fatte qualora l'opera dovesse rivelarsi come illegittima.
Oltre al rispetto delle norme vigenti contenute nel codice civile, è necessario il rispetto delle norme contenute nel regolamento di condominio.
Al suo interno potrebbe essere inserita una clausola che vieta l'esecuzione di tali lavori. Saremo di fronte in tal caso a un regolamento condominiale approvato all'unanimità, di tipo contrattuale, che limiti l'operato di un condomino all'interno della proprietà individuale.
Cosa fare se a seguito dell'apertura della finestra o portafinestra sulla facciata dell'edificio altri condomini sono impossibilitati all'uso delle parti comuni?
Quando si intende aprire una finestra o una porta finestra sul muro perimetrale occorre anche tener conto di quanto riportato nell'articolo 1102 codice civile, ai sensi del quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Dunque, condizione essenziale è che non si alteri la destinazione dell'edificio e non si comprometta l'uso delle parti comuni agli altri condomini.
Potrebbe capitare ad esempio che la porta finestra comprometta l'uso di un'area comune, come un parcheggio o un cortile, o addirittura la funzione del muro perimetrale stesso.
Qualora si possa procedere, il condomino interessato può apportare a proprie spese le modifiche necessarie per il miglior godimento della cosa.
Nel caso in cui la finestra o portafinestra sii affacci su aree comuni, comprometta l'uso della proprietà esclusiva di qualche condomino oppure incida sull'uso di parti comuni, quali sono i rimedi per i condomini danneggiati?
Così come nel caso in cui la porta finestra apra un varco verso un fabbricato del vicino, può rendersi necessaria la rimozione dell'opera illegittima con la riduzione in pristino dei luoghi.
Si può trasformare una finestra in portafinestra?
Se abiti al piano terra di un condominio è una domanda che potresti esserti posto.
Qualora la finestra del tuo appartamento si affacci sul cortile o giardino condominiale potrebbe essere sorto il dubbio circa la legittimità di un intervento volto a trasformare l'apertura in una porta vera e propria.
Secondo la giurisprudenza in materia le considerazioni e le regole enunciate finora valgono anche in questo caso.
Attenzione però. Per quanto la legge non ponga alcun divieto alla possibilità di aprire una finestra o una portafinestra in condominio, prima di intraprendere i lavori occorrerà richiedere le giuste autorizzazioni da parte del Comune onde evitare di incorrere in sgradevoli sanzioni.
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