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Anagrafica condominiale e dati relativi alle condizioni di sicurezza

La riforma del condominio, in vigore dal 18 giugno 2013, ha introdotto l'obbligo di tenuta dell'anagrafe condominiale e dei dati sulle condizioni di sicurezza.
Pubblicato il

DocumentiLe novità legislative introdotte dalla riforma del condominio destano interesse e, com'è normale che sia, anche delle perplessità.

Tra i dubbi dei commentatori, degli addetti ai lavori e degli utenti, uno su tutti pare essere più ricorrente: quali sono i dati relativi alle condizioni di sicurezza e di conseguenza che cosa potrà fare l'amministratore se il condomino non li comunica?

Prima di entrare nel merito della questione rispondendo all'interrogativo, vale la pena comprendere più da vicino che cosa debba intendersi per anagrafica condominiale.


Anagrafica condominiale e obblighi di comunicazione


La legge n. 220/2012, tra le varie cose, ha modificato l'art. 1130 c.c.

Esso, al nuovo n. 6 specifica che l'amministratore, a partire dal prossimo 18 giugno 2013 (data di entrata in vigore della riforma), dovrà curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili (art. 1130 n. 6 c.c. nuova formulazione).

Documenti condominialiLa norma si lascia leggere facilmente.

L'amministratore dovrà tenere un registro con tutti i dati relativi all'immobile ed alle persone che lo occupano ad esempio: proprietario, usufruttuario, conduttore, ecc. Quanto a quest'ultimo, che spesso resta ignoto al condominio, la riforma rappresenta sicuramente un grattacapo in più per chi ha dato in locazione in nero un'unità immobiliare.

L'anagrafica dovrà essere tenuta con la costante collaborazione del condomino; la reticenza di quest'ultimo gli comporterà solamente l'addebito dei costi per la ricerca delle informazioni indicate nella norma.

Portando queste affermazioni teoriche nella pratica quotidiana, come avviene già oggi, è molto probabile che gli amministratori predisporranno una così detta scheda immobile che i condomini dovranno riconsegnare compilata con tutte le informazioni richieste.


Dati relativi alle condizioni di sicurezza


Entriamo nel vivo della questione, iniziando a far luce sui dubbi di cui si parlava in principio.

Quali sono i dati inerenti la sicurezza dell'unità immobiliare.

Ad avviso di chi scrive, si tratta di tutte quelle certificazioni riguardanti la perfetta funzionalità degli impianti e più in generale l'abitabilità dell'edificio.

Si pensi alle dichiarazioni di conformità ex d.m. n. 37/08 o all'agibilità ex d.p.r. n. 380/01.

Tra le altre cose è bene ricordare che l'agibilità può essere rilasciata solamente in presenza di tutte le certificazioni di conformità degli impianti e l'esperimento del collaudo dell'edificio.

Proprio l'agibilità, quindi, potrebbe rappresentare il documento (unico) utile ad attestare la sicurezza e quindi l'agibilità delle unità immobiliari.

Ai sensi dell'art. 24, primo comma, del d.p.r. n. 380, infatti, il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

Nella fase, per così dire, di leale collaborazione tra amministratore e condomino, pertanto, basterà che il condomino ne comunichi all'amministratore l'esistenza indicando gli estremi identificativi dell'atto.


Dati sulla sicurezza, silenzio del condominio e poteri dell'amministratore


Accesso ai documentiSi diceva che se il condomino non collaborerà, l'amministratore potrà acquisire d'ufficio queste informazioni con addebito dei costi a suo carico.

Che cosa potrà fare nel caso di atti amministrativi quali, per l'appunto, il certificato di agibilità?

Leggendo la norma contenuta nel nuovo art. 1130 n. 6 c.c. e quelle riguardanti l'accesso agli atti amministrativi (art. 22 l n. 241/90), la risposta più logica pare la seguente: l'amministratore, quale legale rappresentante del condominio e quindi portatore di un interesse riconosciutogli dalla legge (per l'appunto il nuovo art. 1130 n. 6 c.c.), potrà avanzare una richiesta di accesso e copia per i documenti relativi ai dati sulla sicurezza che il condomino non ha inteso comunicare.

riproduzione riservata
Anagrafica condominiale e dati relativi alle condizioni di sicurezza
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Peppuccio621
    Peppuccio621
    Martedì 19 Giugno 2018, alle ore 21:14
    Ottimo e chiaro.
    rispondi al commento
  • Isabella Fruguglietti
    Isabella Fruguglietti
    Domenica 19 Febbraio 2017, alle ore 10:56
    Non trovo alcun riferimento al caso in cui alcuni propietari fittano i propri box per cui gli autoveicoli che accedono al piano seminterrato non sono riconoscibili.
    Per la siurezza dei condomini un amministratore può pretendere l'invio delle targhe degli autoveicoli che possono accedere a piano interrato com euna vera e propria anagrafe?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Isabella Fruguglietti
      Lunedì 20 Febbraio 2017, alle ore 15:10
      No, la legge non prevede nulla di simile.
      rispondi al commento
  • Giancarlo
    Giancarlo
    Domenica 29 Maggio 2016, alle ore 20:36
    Gentile Avvocato ho ravvisato una contraddizione tra articolo 10 punto 6 della legge 220/2012 e punto 6 art. 1130 c.c.

    Nel primo si parla di dati relativi alla sicurezza in generale e nel secondo si parla di sicurezza delle parti comuni.

    Come va interpretato, anche perché il mio appartamento è degli anni 60 e non possiedo alcuna certificazione di sicurezza relativa al'impianto elettrico e termoidraulico.

    Come devo comportarmi se l'amministratore richiede quste certificazioni che non possiedo ?Grazie
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Giancarlo
      Mercoledì 1 Giugno 2016, alle ore 16:48
      L'art. 1130 n. 6 c.c. che era stato introdotto dalla legge 220 è stato poi modificato dal d.l. n. 145/13 e quindi vale attualmente il riferimento alle parti comuni dell'edificio.
      rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Giancarlo
      Mercoledì 1 Giugno 2016, alle ore 16:51
      Resta fermo che per ogni unità immobiliare, al di là di quanto previsto dal codice civile, sono necessarie le certificazioni degli impianti previste dal d.m. n. 37 del 2008.
      rispondi al commento
  • Darioruggeri
    Darioruggeri
    Martedì 10 Maggio 2016, alle ore 13:01
    Gentile Avvocato, in merito alla comunicazione dei dati per la compilazione del registro di anagrafe condominiale, il nostro amministratore ci richiede anche copia della visura catastale aggiornata, oltre alla compilazione di una "autocertificazione" in cui riportiamo dati anagrafici, catastali e condizioni di sicurezza dell'unità immobiliare. Siamo tenuti a presentare la visura catastale? Nella normativa non ne trovo riferimento.Grazie
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Darioruggeri
      Martedì 10 Maggio 2016, alle ore 17:49
      No, non siete tenuti ad allegare quei documenti, ma semplicemente a riportale le informazioni richieste dall'art. 1130 n. 6 c.c. Anche il garante per la privacy si è espresso in questo senso. Se poi volete farlo non vi sono divieti, ma, ripeto, nessun obbligo di allegazione.
      rispondi al commento
  • Marcobirma
    Marcobirma
    Martedì 26 Aprile 2016, alle ore 11:44
    Grazie mille
    rispondi al commento
  • Marcobirma
    Marcobirma
    Venerdì 22 Aprile 2016, alle ore 15:41
    Buongiorno Gentile Avvocato,Io l'anno scorso ho acquistato un appartamento e subito dopo ristrutturato,adesso dopo quasi un anno e non so per quale motivo l'amministratore del condominio mi chiede la pratica edilizia che e' stata regolarmente rilasciata in comune,volevo sapere se per legge devo consegnarla o mi posso astenere.GrazieMarco Bonsignore
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Marcobirma
      Martedì 26 Aprile 2016, alle ore 11:38
      Si può astenere, in quanto l'amministratore non ha diritto di avere quei documenti, a meno che non siano necessari per ottenere l'agibilità generale dell'edificio.
      rispondi al commento
  • Geometrasagazio
    Geometrasagazio
    Sabato 30 Gennaio 2016, alle ore 16:07
    Gentile avvocato, nel caso in cui dopo la notifica ai condomini inadempienti non si ottenga alcuna risposta e nella convinzione che il catasto non sia probatorio per legge dove si recuperano i dati della proprietà in oggetto mancanti?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Geometrasagazio
      Lunedì 1 Febbraio 2016, alle ore 17:42
      La certezza giuridica sulla proprietà dei beni è data dalla conservatoria dei pubblici registri immobiliari (oggi inglobata nell'agenzia delle entrate) attraverso una ispezione ipotecaria.

      rispondi al commento
  • Reaudace
    Reaudace
    Mercoledì 4 Novembre 2015, alle ore 12:18
    Gentilissimo Avvocato, nel condominio di una seconda casa al mare nessun condomino è residente e, quindi, finita l'estate tutti rientrano.Se ho la necessità di contattare tutti i condomini posso chiedere all'Amministratore di conoscere i loro indirizzi?Devo motivare la necessità all'Amministratore?In attesa della sua cortesissima risposta la saluto cordialmente.
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Reaudace
      Mercoledì 4 Novembre 2015, alle ore 18:22
      Puoi sicuramente conoscere i dati contenuti nell'anagrafe condominiale rispondenti a quelli indicati dall'art. 1130 n. 6 c.c. nonché tutti gli ulteriori eventuali dati rispetto ai quali i condòmini abbiamo prestato autorizzazione al trattamento (es. numero cellulare,e-mail, ecc.).
      rispondi al commento
  • Roele_riahi
    Roele_riahi
    Mercoledì 21 Ottobre 2015, alle ore 01:23
    Gentile Avvocato, ho acquistato un immobile e l'Amministratore mi ha richiesto l'atto di compravendita per verificare che io sia la proprietaria. E' corretto? Non sarebbe sufficiente una visura catastale? Io ho cmq fornito il documento, anche se ne sono altamente pentita. Iinoltre mi ha richiesto la CIA perché così vuole la normativa. Io non ho trovato nulla per entrambe le questioni. Resto in attesa di una sua cortese risposta. Grazie
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Roele_riahi
      Mercoledì 21 Ottobre 2015, alle ore 17:52
      Allora il fatto che non si sia obbligati a comunicare l'atto di acquisto nell'ambito dell'anagrafe condominiale non vuol dire che non vi sia obbligo di comuinicarlo in altri casi. In particolare nel caso di compravendita, l'art. 63 ultimo comma, disp. att. c.c. prevede l'obbligo di consegnare all'amministratore copia autentica dell'atto di vendita. Per il resto, come a te non mi risultano obblighi per CIA e simili.
      rispondi al commento
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