Revoca dell'amministratore e proroga dei poteri
All'amministratore di condominio che viene revocato non spetta alcun compenso extra per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico.
Non c'è prorogatio dei poteri, fino all'insediamento del nuovo amministratore, in caso di volontà contraria da parte dell'assemblea condominiale.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n.12120 dello scorso 17 maggio 2018. Spieghiamo meglio di cosa si tratta.
La vicenda esaminata dalla Suprema Corte trae origine dal decreto ingiuntivo presentato da un amministratore di condominio uscente, per ottenere il pagamento del compenso, a suo dire dovuto, in attesa dell'incarico del nuovo amministratore.
Dopo vari giudizi, il caso giunge davanti alla Corte di Cassazione, che accogliendo le ragioni dei condomini, respinge le richieste dell'amministratore ricorrente.
Premesso che l'incarico dell'amministratore relativo alla gestione delle parti comuni di uno stabile può cessare per scadenza del mandato, revoca da parte dell'assemblea o anche per dimissioni, è importante chiarire come debba essere gestito il periodo precedente all'avvio della gestione da parte dell'amministratore subentrante, al fine di salvaguardare l'interesse del condominio.
Può capitare che, per svariati motivi, un nuovo amministratore non venga nominato immediatamente e che il condominio resti per un periodo scoperto.
Poiché l'obiettivo da perseguire è quello di evitare vuoti di potere a scapito dei condomini, i giudici hanno istituito la cosiddetta prorogatio dei poteri che si applica ogni qualvolta un amministratore venga a mancare. Il titolare del potere è legittimato a esercitarlo fino all'insediamento del successore. L'amministratore cessato dalla carica continuerà pertanto ad esercitare i poteri di cui all'articolo 1130 del codice civile fino all'inserimento del nuovo.
In base al principio della prorogatio l'amministratore del caso analizzato pretendeva una somma a titolo di compenso. Secondo i giudici di legittimità, tale principio sussiste nell'interesse e in conformità alla volontà dei condomini. In caso di volontà contraria non troverà applicazione.
In questa situazione, qualora sia stato nominato un nuovo amministratore e stabilito un termine per il suo ingresso nella gestione condominiale, il periodo che va dalla data della delibera di nomina del nuovo amministratore e l'avvio del nuovo incarico è un periodo di passaggio di consegne che non comporta ulteriori compensi in capo all'amministratore uscente. A maggior ragione questo succederà qualora l'inizio della nuova gestione sia ritardato dalla mancata consegna della documentazione condominiale per colpa del precedente amministratore.