Amministratore condominiale revocato e appropriazione indebita dei documenti

L'amministratore revocato deve consegnare i documenti del condominio al suo successore e se non lo fa potrebbe essere condannato per appropriazione indebita.
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Amministratore di condominioL'amministratore revocato dall'assemblea di condominio, una volta sostituito, deve consegnare i documenti appartenenti al condominio al suo successore altrimenti commette il reato di appropriazione indebita.


A nulla vale in questi casi la mancanza di un effettivo profitto o la convinzione dell'illegittimità della revoca.


La Cassazione penale, oon la sentenza n. 29451 dello scorso 10 luglio, ha ribadito un concetto che, comunque, non è mai stato in discussione.


Revoca e passaggio di consegne


Il fatto è di quelli ricorrentissimi: un amministratore viene sollevato dal proprio incarico e sostituito da altro professionista.


Il successore chiede copia della documentazione al suo processore che però non la consegna.


A questo punto scatta la querela per appropriazione indebita aggravata dall'abuso di relazioni d'ufficio.


Appropriazione indebita e condominio


Il reato in esame, per i non addetti ai lavori, è quello previsto e punito (così si dice in gergo tecnico), dall'art. 646 del codice penale, che recita:


Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 .


Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.


Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61.


Documenti condominialiSi tratta di un reato comune (può essere per l'appunto commesso da chiunque) e non di un reato proprio come ad esempio il caso di corruzione che necessita della presenza di un pubblico ufficiale, e il dolo è specifico, vale a dire bisogna agire con il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.


E questo è il primo punto sul quale è stata chiamata ad esprimersi la Cassazione.


Secondo l'amministratore, infatti, lui aveva agito nella convinzione d'essere nel giusto e comunque da quel suo comportamento non ne era derivato alcun profitto.


Ciò, secondo la Cassazione non bastava a per annullare la condanna inflitta nell'impugnata sentenza della Corte d'appello, in quanto per la configurazione del delitto di cui all'art. 646 c.p. basta che l'ingiusto profitto sia potenziale, non essendo necessario che esso si realizzi effettivamente, il che emerge pacificamente dal rilievo che la norma richiede solo che il soggetto attivo agisca per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. In altre parole basta - per il dolo specifico che caratterizza la fattispecie - il mero intento di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, a prescindere dalla concreta sua realizzazione.


Diversamente, aggiungiamo noi per chiarire, la norma direbbe che ha procurato a sè o ad altri…


Appropriazione indebita e prorogatio


Altro elemento importante su quale la Corte di Cassazione s'è soffermata è quello del momento della consumazione del reato.


Per l'amministratore se un reato c'era stato, esso doveva ritenersi commesso al momento della deliberazione di revoca e quindi, facendo i dovuti calcoli, egli riteneva di dover usufruire della prescrizione.


Gli ermellini non si sono trovati d'accordo ed hanno affermato che è pur vero che quello p. e p. ex art. 646 c.p. è reato istantaneo (cfr. Cass. Sez. II n. 709 del 16.3.71, dep. 26.11.71), che si verifica con la prima condotta appropriativa, ma nel caso di specie la consumazione si è verificata non già al momento della revoca del (…) e della nomina di nuovo amministratore (come si sostiene in ricorso, confondendo il mero venir meno del titolo per cui si detiene con la condotta appropriativa, che richiede quid pluris), bensì in quello in cui l'odierno ricorrente, volontariamente negando la restituzione della contabilità che ancora deteneva (nella consapevolezza di non avere più alcun titolo per trattenerla presso di sé), si è comportato uti dominus rispetto alla res (Cass. 10 luglio 2013, n. 29451).


Insomma esiste un periodo d'interregno (quello che conosciamo con il termine di prorogatio, istituto che ha trovato riconoscimento anche nella riforma del condominio) che anche le nuove norme sul condominio riconoscono nel quale non si commette alcun reato nel tenere le carte.


Quando queste vengono richieste, però, è necessario consegnarle se non si vuole finire per essere accusati (e magari condannati) per essersene appropriati.

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Alert Commenti
  • Alba Francesco
    Alba Francesco
    Lunedì 23 Dicembre 2013, alle ore 08:51
    Atteso che un condomino può amministrare un condominio, alla cessazione dell'attività dell'amministratore, i documenti potrebbero essere consegnate ad un delegato del condominio?
    Grazie per l'attenzione e per la cortese risposta.
    rispondi al commento
    • Legale
      Legale Alba Francesco
      Lunedì 30 Dicembre 2013, alle ore 17:09
      Si, senza nessun problema.
      rispondi al commento
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