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Quanto dev'essere alta una canna fumaria affinché sia considerata a norma ed il proprietario dell'impianto non possa essere sanzionato?
Vale la pena ricordare che alla domanda si può rispondere indifferentemente tanto che si tratti d'impianto condominiale, quanto che si faccia riferimento ad impianti ad uso esclusivo.
Quello dell'altezza della canna fumaria è argomento che spesso ingenera confusione: le leggi in materia sono cambiate diverse volte, come ad esempio nell'agosto del 2013.
Le diverse variazioni normative, utili ad adeguare a nuove esigenze le altezze delle canne fumarie, sono state sempre mitigate, nel loro portato applicativo, da una considerazione di carattere pratico: se le norme via via emanate avessero inciso sull'esistente così come lo fanno sulle nuove canne fumarie, molte di esse, attualmente, dovrebbe essere considerare fuori legge e quindi necessitanti di interventi sistemativi.
Così è stato, in effetti, per circa un anno, tra il 2012 ed il 2013.
Questa è la regola aurea riguardante le canne fumarie poste a servizio d'impianti di riscaldamento: lo scarico dei fumi della combustione deve avvenire sopra il colmo del tetto.
Insomma se un palazzo si compone di cinque piani, le canne fumarie devono scaricare sopra l'ultimo piano dell'edificio rispettando le altezze previste dalla normativa tecnica vigente al momento della loro realizzazione.
Fino al 2012 lo sbocco sopra il tetto riguardava tutti gli impianti realizzati dopo il 1° agosto 1994 (cfr. prima formulazione art. 5, nono comma, d.p.r. n. 412/93).
Dal 2012, e fino all'agosto 2013, l'art. 5, nono comma, d.p.r. n. 412/93 ha così recitato:
Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni.
La norma non lasciava adito a dubbi: sparito ogni riferimento temporale tutti gli impianti, quantunque già esistenti, avrebbero dovuto avere la canna fumaria con sbocco sopra il tetto dell'edificio, fatti salvi i casi specificamente previsti dalla stessa norma.
Apriti cielo! Direbbe qualcuno: la norma così formulata coinvolgeva sostanzialmente tutti gli impianti realizzati nei primi anni novanta e sopratutto, imponeva prescrizioni agli enti titolari delle attività di controllo sul funzionamento degli impianti medesimi.
Il così detto decreto del fare è intervenuto per modificare una situazione che, nei fatti, stava creando più di qualche malumore.
Così, allo stato attuale, l'art. 5, nono comma, d.p.r. n. 412/93 recita:
Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
Ad ogni buon conto sono previste delle eccezioni alla regola generale.
A stabilirle i successivi commi 9-bis e 9-ter del medesimo art. 5 che recitano:
È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
Insomma per gli impianti installati prima del 2013 che non avevano lo scarico della canna sopra il colmo del tetto perché la legge non glielo imponeva, non sussiste più alcun obbligo in tal senso.
Non solo: l'installazione con sbocco sopra il tetto può essere derogata pure in tutti quei casi in cui anche per un nuovo impianto sia impossibile rispettare quanto stabilito dal succitato nono comma.
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