Alterazione del decoro architettonico e poteri dell'amministratore

Sie definisce il decoro architettonico come bene comune, a tutti i condomini, costituito dall'insieme degli elementi, linee architettoniche, ecc. l'estetica di un edificio.
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Alterazione del decoro condominialeIl codice civile non fornisce la nozione di decoro architettonico né tanto meno chiarisce come esso debba essere considerato.

Al silenzio della legge hanno supplito, come spesso accade, le pronunce della Cassazione e dei giudici di merito.

In questo contesto è opinione dominante quella che definisce il decoro architettonico come bene comune (a tutti i condomini) costituito dall'insieme degli elementi (linee architettoniche, fregi, ecc.) in grado i caratterizzare, sia pur in modo estremamente semplice, l'estetica di un edificio (cfr. tra le tante Cass. n. 851/07).

Con ciò la Cassazione ha voluto evidenziare che può denotarsi un particolare aspetto estetico meritevole di tutela sia nel palazzo di particolare pregio storico ed artistico sia nella semplice costruzione moderna.


Quando può dirsi che un intervento altera l'estetica?

Secondo la Cassazione l'apprezzabilità dell'alterazione del decoro deve tradursi in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell'intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l'innovazione viene posta in essere (così Cass. 25 gennaio 2010 n. 1286).

Sia l'assemblea che in singolo condomino possono ledere il decoro dell'edificio.
Nel primo caso la soluzione è l'impugnazione della decisione che dispone l'intervento alterativo e l'eventuale remissione in pristino se l'opera è stata già effettuata.

Nel secondo caso il condominio, in persona dell'amministratore, potrà avanzare le medesime richieste direttamente contro il condomino esecutore dell'opera.In entrambe le ipotesi è lecito, contestualmente alla domanda di riduzione in pristino, domandare il risarcimento dei danni che l'intervento alterativo ha prodotto.

D'altronde se il danno all'estetica è danno economico perché non potrebbe essere possibile chiederne il ristoro?

Alterazione del decoroSe ad agire è il singolo nulla quaestio:
lui potrà avanzare le proprie richieste nella sua qualità di condomino.

Ma se ad agire è l'amministratore, egli per ciò che concerne la domanda risarcitoria potrà agire sulla base dei propri poteri o necessiterà di un'autorizzazione assembleare.

Alla domanda ha dato risposta il Tribunale di Roma propendendo per la prima soluzione.

Secondo l'ufficio giudiziario capitolino, infatti, poiché l'azione risarcitoria è volta alla salvaguardia di beni-interessi di rilevanza condominiale, quali il decoro architettonico, e al rispetto di precetti del regolamento interno di cui s'assume la trasgressione, essa rientra nel novero delle materie per le quali l'art. 1131 c.c. abilita l'amministratore all'avvio di relativa procedura giudiziaria anche in difetto di preventivo deliberato autorizzativo poiché comprese nel proprio ordinario mancipium, legittimazione che include ed abbraccia anche le eventuali connesse pretese risarcitone (v. Cass. 22.10.1998 n. 10474; Cass. 30.10.2009 n. 23065) (Trib. Roma 19 settembre 2011 n. 17849).

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