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Non è raro, soprattutto negli edifici condominiali con cortile adibito giardino, o con aiuole e simili spazi verdi, che prima o poi si debba discutere di questioni riguardanti gli alberi.
Le domande usuali sono, sostanzialmente, le seguenti:
a) chi è il proprietario degli alberi?
b) chi può decidere se piantarne dei nuovi o tagliare quelli presenti?
c) chi deve provvedere alla loro manutenzione?Andiamo per ordine.
Il codice civile, all'art. 1117, non menziona tra le cose comuni alberi, piante e simili.
Tuttavia è pacifico che l'elencazione codicistica non sia tassativa ed anzi che abbia un valore puramente esemplificativo (Cass. 18 settembre 2009 n. 20249).
Innanzitutto, dunque, varrà la pena di consultare il regolamento di condominio per capire se in esso sia menzionato il così detto verde comune.
Nel silenzio del regolamento, a questo punto, si dovrà considerare la situazione di fatto presente al momento della nascita del condominio.
Praticamente bisognerà indagare se gli alberi erano presenti fin dalla costituzione del condominio o se siano stati piantati successivamente ed in questo caso da chi.
Se l'albero è stato piantato su iniziativa personale di un condominio, ex art. 1102 c.c. (uso della cosa comune), la proprietà sarà individuale; se, invece, la piantumazione è stata il frutto di una deliberazione assembleare, la pianta sarà di proprietà condominiale.Il quorum deliberativo necessario a decidere di piantare un albero varia a seconda dello stato dei luoghi.
Se esistono già aiuole o pezzi di terreno pronti ad accoglierli, sarà sufficiente la maggioranza semplice prevista per le deliberazioni ordinarie (quindi, in seconda convocazione, un terzo dei partecipanti al condominio ed almeno 333 millesimi).
Se, invece, si renderà necessario compiere opere strutturali, es. creazione di aiuole giardinetti da ricavare in spazi comuni, bisognerà raggiungere le maggioranze previste per le innovazioni.
Senza il consenso di tutti i condomini, e salvo il caso di pericolo di caduta, gli alberi non possono essere tagliati.
Di questo avviso anche la giurisprudenza secondo cui l'abbattimento di alberi, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un'innovazione vietata ai sensi dell'art. 1121 c.c. e, in quanto tale, richiede l'unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio; nè può ritenersi che la delibera di approvazione, a maggioranza, della spesa relativa all'abbattimento, possa costituire valida ratifica dell'opera fatta eseguire di propria iniziativa dall'amministratore ( Corte d'Appello di Roma, 6 febbraio 2008 n. 478).
Diverse dalla ipotesi di abbattimento sono quelle della manutenzione ordinaria.
Così, ad esempio, la potatura necessaria ad evitare violazioni delle distanze legali, ecc. può essere disposta dall'amministratore di propria iniziativa, in quanto si tratta di attività rientrante in quella di gestione ordinaria delle cose comuni.
Nulla vieta naturalmente, anzi è consigliabile in relazione al contenimento costi ed alla scelta del giardiniere, che sia l'assemblea a decidere a chi affidare l'incarico nonché la periodicità dello stesso.
Ogni singolo condomino può effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria del verde comune purché tali iniziative non si sostanzino in interventi rovinosi; salvo particolari accordi intercorsi in assemblea, infine, in questi casi si tratterà di opera che non deve essere retribuita.
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