Alberi e distanze dal confine

Chi vuol piantare alberi presso il confine, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali, in caso contrario, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine...
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Alberi o piante ornamentali nell'ambito dei rapporti di vicinato


Alberi e distanze dal confineL'argomento suscita, spesso, accesi contrasti ed i motivi sono, quasi, sempre gli stessi:

-alberi piantati troppo a ridosso del confine tra le abitazioni;

-scarsa manutenzione e conseguenti, inevitabili, disagi.

Il codice civile, nell'ambito delle norme dettate in materia di distanze legali, si preoccupa di disciplinare in modo preciso e dettagliato limiti, divieti e diritti relativi alla piantumazione di alberi e simili.

In tal senso l'art. 892 c.c. rubricato, per l'appunto, Distanze degli alberi, recita:

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.


Rinvio ai regolamenti ed agli usi locali


Alberi e distanze dal confineSi tratta di una norma che in primo luogo contiene un rinvio ai regolamenti ed agli usi locali.
I regolamenti sono quelli adottati dal comune del luogo in cui è ubicato l'immobile, mentre gli usi, che rappresentano l'insieme dei comportamenti tenuti da una determinata collettività, sono raccolti dalla Camera di Commercio della provincia in cui è ubicato l'immobile.
Solo in assenza di queste indicazioni si dovranno seguire le regole dettate dallo stesso art. 892 c.c.
Le successive disposizioni codicistiche (artt. 894-896 c.c.) sono utili in quanto delineano, in maniera chiara e precisa, diritti e doveri dei proprietari degli alberi e di quelli dei fondi confinanti.
Come per le distanze un ruolo fondamentale è giocato da regolamenti e usi locali alla cui assenza sopperiscono le disposizioni codicistiche.
Vale la pena vedere più nello specifico il contenuto di queste disposizioni normative.
Ai sensi dell'art. 894 c.c. il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.
Si tratta di un vero e proprio diritto potestativo che può portare fino alla richiesta di tutela giudiziale nel cado di violazione di legge da parte del proprietario degli alberi.
L'art. 895 c.c. si occupa di disciplinare quei casi in cui l'originario diritto acquisito, che consente di tenere degli alberi a distanze inferiori da quelle legali, viene meno per il venir meno della stessa pianta.
In questo contesto la norma afferma che: se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.


La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine
.
Alberi e distanze dal confineÈ naturale che se ad essere abbattuto è tutto il filare la nuova piantumazione dovrà essere fatta nel rispetto delle distanze legali.
L'art. 896 c.c., infine, s'occupa di disciplinare i diritti del confinante in quelle ipotesi in cui la mancata manutenzione del verde, da parte del legittimo proprietario, o la crescita naturale della pianta gli arrechi dei disagi.

Recita la norma:
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.


Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843
.

In sostanza, fermo restando il contenuto fondamentale dei regolamenti ed usi locali, il confinante del proprietario degli alberi ha diritto di ottenere il taglio dei rami che propendono nel suo fondo, di provvedere egli stesso alla recisione delle radici presenti nella sua proprietà ed infine di ritenere i frutti che cadono naturalmente dai rami protesi nel suo terreno.

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Alberi e distanze dal confine
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  • Robnoviello
    Robnoviello
    Mercoledì 24 Giugno 2020, alle ore 11:56
    E per quel che riguarda il ciliegio?
    Quale distanza legale?
    rispondi al commento
  • Salcatal
    Salcatal
    Martedì 14 Aprile 2020, alle ore 16:37
    Nel caso che il confine non è complanare, ma a quota diversa, il proprietario a valle che distanze deve rispettare?
    Sempre come da Art. 892
    rispondi al commento
  • Alex13
    Alex13
    Mercoledì 5 Giugno 2019, alle ore 13:47
    Ho un appartamento a Piano Terra. con un terrazzo (profondo circa 4,5mt).
    Tra due terrazzi confinanti vi è al centro una colonna divisoria di ca 34 cm (su cui poggia il balcone del 1° piano); nella I parte del confine del terrazzo (lato interno vs app.to) era già presente un muro divisorio di h 2mt realizzato a filo colonna vs la mia parte, mentre nella II parte vi era una siepe (alta ca 1,7mt) divisoria.
    Vorrei realizzare un muro identico che continui sulla stessa linea del primo (a filo colonna verso la mia porzione) utilizzando solo ca 12cm dei 34cm della colonna.
    Il mio vicino però sostiene che la siepe (le cui radici sono fino al limite del mio terrazzo) non può essere toccata perché è tutta di sua proprietà.
    Mi è stato detto che la mia proprietà arriva alla metà di suddetta colonna, che è come un muro divisorio tra appartamenti.
    Prima di andare avanti con la costruzione di detto muro, vorrei la certezza dei confini della mia proprietà.
    rispondi al commento
  • Enzo4
    Enzo4
    Giovedì 16 Maggio 2019, alle ore 17:24
    Premessa: un ex area agricola/industriale è stata riclassificata come edificabile civile.
    Sto costruendo una villetta (PT + 1° piano) in una parte della mia area (il resto è piantumato con alberi di alto fusto); separazione col mio vicino a 10 metri di distanza è un muro grigliato di 3 metri.
    Questo vicino (capannone) ha invece un'attività di autotrasporto/deposito ed accatasta anche vicino al muro di cinta 3 o più container, che quindi arrivano a 10 metri; in lontananza (50 metri) ci sono container di ferro vecchio ed altri scarti.
    Per celare la brutta vista, ho intenzione di mettere l'edera sul muro di confine e sempre lungo il confine qualche albero alto che oltrepassi i 3 metr) per nascondere tutto. Se dall'altra parte ci fosse una casa o pizzeria, ecc... non farei questo.
    La domanda è ovviamente se posso fare ciò.
    Personalmente credo che se io metto le piante a lui conviene, perché altrimenti mi rivarrei sui diritti (se esistono) per altezza e vicinanza container, ecc....
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Enzo4
      Mercoledì 22 Maggio 2019, alle ore 17:15
      Vedi cosa dicono i regolamenti locali, sennò dovrebbe applicarsi l'art. 892 c.c. riportato nell'articolo.
      rispondi al commento
  • Simonarodella
    Simonarodella
    Lunedì 13 Maggio 2019, alle ore 23:02
    Buonasera io vorrei un consiglio, abito in collina e la mia abitazione confina con il bosco di proprietà del comune,  non esiste distanza di sicurezza, praticamente gli alberi sono a ridosso della recinzione.Quest'inverno nelle nostre zone ci sono stati parecchi incendi, fortunatamente nella nostra collina con ci sono stati problemi ma sinceramente abbiamo avuto qualche timore. Più volte siamo andati negli uffici del comune per poter risolvere questo problema, anche perché a detta loro sono stati stanziati dei soldi per la pulizia di queste zone confinanti con le abitazioni, ma il problema persiste. Come ci dobbiamo comportare? Grazie per l'attenzione cordiali saluti 
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Simonarodella
      Martedì 14 Maggio 2019, alle ore 15:10
      Salvo particolari disposizioni dei regolamenti locali, potete chiedere, per via giuzidiziale, se fuori dalle aule non si riesci ad ottenerla, la recisione dei rami che protendono nella vostra proprietà.
      rispondi al commento
  • Frank3
    Frank3
    Giovedì 21 Marzo 2019, alle ore 01:14
    Ho una recinzione in muratura alta circa 2 metri e una strada di 2 metri e subito dopo il vicino.
    Costui 4 anni fa ha piantato propio su confine una pianta yucca e eucaliptus, che adesso sono diventati enormi
    Come mi devo comportare?
    Quali sono le regole della strada che abbiamo in comune?
    rispondi al commento
  • Vincenzo
    Vincenzo
    Martedì 28 Marzo 2017, alle ore 22:05
    Non capisco una cosa:
    Se pianto una quercia a tre metri da un muro perimetrale sono in regola, però il vicino di casa avrà i rami che entrano dalla finestra perché la chioma di una quercia supera i 3 metri.
    Cosa fa quel signore, taglia tutte le mattine le foglie che gli entrano in casa?
    E se i rami sfiorano il muro perimetrale che ne sarà della luce, dell'aria e della visuale?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Vincenzo
      Lunedì 3 Aprile 2017, alle ore 16:59
      Avrà diritto di domandarti il taglio dei rami che protendono nella sua proprietà
      rispondi al commento
  • Simona
    Simona
    Venerdì 11 Novembre 2016, alle ore 11:18
    Lungo la mia strada sono piantati platani alti 20mt che perdono foglie gia da luglio (sono malati).
    É giusto che io passi i weekend a raccogliere foglie comunali ?
    Non posso fare fare niente?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Simona
      Lunedì 14 Novembre 2016, alle ore 11:56
      Di chi sono gli alberi? Se pubblici fai una comunicazione all'ente competente.
      rispondi al commento
      • Simona
        Simona Lucag1979
        Martedì 15 Novembre 2016, alle ore 12:21
        Sono del comune.
        rispondi al commento
  • Donatella
    Donatella
    Mercoledì 31 Agosto 2016, alle ore 13:27
    La mia situazione è questa. Moltissimi anni fà la mia famiglia ha costruito un capannone industriale in una zona dove all'epoca non esisteva niente, nemmeno la strada.

    Il comune impose di piantare all'interno della proprietà una fila di alberi. Sono stati dunque piantati dei pini che oggi hanno raggiunto notevoli dimensioni.Successivamente sono state fatte altre costruzioni, e sotto la strada sono state fatte passare tubazioni che oggi devono essere sostituite perché danneggiate.

    Mi è stato ordinato di espiantare i 22 pini a mie spese perché le radici si estendono fino alle tubazioni.

    La cosa è estremamente onerosa e dunque mi chiedo se questa richiesta sia legittima. La piantagione è stata fatta prima di tutto il resto.

    Sono disposta a malincuore a farli tagliare ma non a mie spese! Posso oppormi a sostenere questa spesa?

    Se vogliono possono tagliare le radici e starò alla sorte che le piante muoiano....
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Donatella
      Lunedì 5 Settembre 2016, alle ore 16:43
      Gli alberi sono tuoi e a te spettano le spese di manutenzione (e abbattimento). Carte alla mano sarebbe possibile valutare la legittimità della richiesta (immagino comunale).Se vuoi una risposta più dettagliata ed approfondita sull'argomento, prova il nostro servizio di consulenza su aspetti, legali, fiscali, condominiali riguardanti la casa Consulenza Legale, Fiscale e Condominiale
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