|
L'argomento suscita, spesso, accesi contrasti ed i motivi sono, quasi, sempre gli stessi:
-alberi piantati troppo a ridosso del confine tra le abitazioni;
-scarsa manutenzione e conseguenti, inevitabili, disagi.
Il codice civile, nell'ambito delle norme dettate in materia di distanze legali, si preoccupa di disciplinare in modo preciso e dettagliato limiti, divieti e diritti relativi alla piantumazione di alberi e simili.
In tal senso l'art. 892 c.c. rubricato, per l'appunto, Distanze degli alberi, recita:
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
Si tratta di una norma che in primo luogo contiene un rinvio ai regolamenti ed agli usi locali.
I regolamenti sono quelli adottati dal comune del luogo in cui è ubicato l'immobile, mentre gli usi, che rappresentano l'insieme dei comportamenti tenuti da una determinata collettività, sono raccolti dalla Camera di Commercio della provincia in cui è ubicato l'immobile.
Solo in assenza di queste indicazioni si dovranno seguire le regole dettate dallo stesso art. 892 c.c.
Le successive disposizioni codicistiche (artt. 894-896 c.c.) sono utili in quanto delineano, in maniera chiara e precisa, diritti e doveri dei proprietari degli alberi e di quelli dei fondi confinanti.
Come per le distanze un ruolo fondamentale è giocato da regolamenti e usi locali alla cui assenza sopperiscono le disposizioni codicistiche.
Vale la pena vedere più nello specifico il contenuto di queste disposizioni normative.
Ai sensi dell'art. 894 c.c. il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.
Si tratta di un vero e proprio diritto potestativo che può portare fino alla richiesta di tutela giudiziale nel cado di violazione di legge da parte del proprietario degli alberi.
L'art. 895 c.c. si occupa di disciplinare quei casi in cui l'originario diritto acquisito, che consente di tenere degli alberi a distanze inferiori da quelle legali, viene meno per il venir meno della stessa pianta.
In questo contesto la norma afferma che: se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.
È naturale che se ad essere abbattuto è tutto il filare la nuova piantumazione dovrà essere fatta nel rispetto delle distanze legali.
L'art. 896 c.c., infine, s'occupa di disciplinare i diritti del confinante in quelle ipotesi in cui la mancata manutenzione del verde, da parte del legittimo proprietario, o la crescita naturale della pianta gli arrechi dei disagi.
Recita la norma:
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.
In sostanza, fermo restando il contenuto fondamentale dei regolamenti ed usi locali, il confinante del proprietario degli alberi ha diritto di ottenere il taglio dei rami che propendono nel suo fondo, di provvedere egli stesso alla recisione delle radici presenti nella sua proprietà ed infine di ritenere i frutti che cadono naturalmente dai rami protesi nel suo terreno.
|
||