Responsabilità penale per le aggressioni di animali a terzi vicino la propria abitazione

Chi ha in custodia l'animale risponde penalmente delle lesioni da questo causate a terzi, anche nei pressi dell'abitazione, se non prova la presenza del caso fortuito.
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Aggressioni di animali nei pressi di casa o all'interno della casa


cane che ringhiaSuccede talora che gli animali domestici, in particolare i cani, sfuggano al controllo di chi li ha in custodia e aggrediscano persone estranee. Buona parte di tali episodi si verifica nei pressi di casa.

Succede, ad esempio, che qualcosa non funzioni nella recinzione, il cancello non si chiude, etc..

In tali casi, chi ne fa le spese sono passanti, vicini di casa, o anche amici o parenti in visita.

Certo, non sempre la fuga dal controllo dell'uomo si traduce in un'aggressione ad altri uomini, ma è innegabile che i casi siano frequenti e che spesso finiscano in tribunale.

La conseguenze giuridiche dei danni così prodotti ricadono sul proprietario dell'animale o su chi lo ha in custodia, detenzione o possesso. La responsabilità civile è prevista dell'art. 2052 c.c., per il quale il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

L'obbligo di risarcire i danni deriva dunque da tale norma.


Omessa custodia e malgoverno di animali


La responsabilità penale è invece prevista dagli artt. 672 c.p. e 590 c.p., dedicati rispettivamente all'omessa custodia e malgoverno degli animali e alle Lesioni personali colpose.

Se poi l'aggressione provoca il decesso della persona, ahimè trova applicazione anche l'art. 589 c.p., in materia di omicidio colposo (ad es. v. Cass. n. 48429/2011).

In particolare, ai sensi dell'art. 672 c.p. Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 258 euro.

Alla stessa pena soggiace:

1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

Conseguenza dell'applicazione di tale norma è l'irrogazione di una sanzione, nei limiti indicati. La sanzione è amministrativa e non penale, a seguito della depenalizzazione di cui all'art. 33, lett. a) L. 689/1981.

cane con museruolaLa norma punisce il fatto stesso dell'omissione di custodia, a prescindere dalle conseguenze, come eventuali danni prodotti a terzi: ciò che è sanzionato è appunto l'omissione di custodia o la cattiva custodia dell'animale.

L'art. 672 c.p., è stato detto, fornisce anche il criterio di riferimento idoneo per rinvenire la presenza della colpa, nel caso di danni. Resta sempre all'imputato dimostrare la sussistenza del caso fortuito ai sensi dell'art. 45 c.p..

Pertanto, si è stabilito che sussiste la configurabilità della colpa allorquando l'animale sia custodito in un luogo privato o recintato, ma in tale luogo risulti possibile l'introduzione inconsapevole di persone estranee (cfr. Sezione 4, 1 marzo 1988, Pierleoni; nonché, Sezione 4, 14 marzo 2006, Proc. gen. App. Roma in proc. Panzarin ed altro). Da ciò deriva, analogamente, (con argomenti qui rilevanti) la colpa del custode quando l'animale sia ricoverato in un luogo inidoneo a prevenirne la fuga (Cass. n. 48429/2011).

L'art. 672 c.p. menziona solo gli animali pericolosi; nel caso di danni derivanti da animali non definibili pericolosi, la fonte della responsabilità non sarà più la violazione dell'art. 672 c.p. (detta colpa specifica per violazione di legge, ma la cosiddetta colpa generica (v. Cass. n. 41021/2008).


Aggressioni di animali e lesioni colpose


Ai sensi dell'art. 590 c.p. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima , della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.
...
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.


Aggressioni di animali e caso fortuito


Generalmente in questi casi, ci si libera dalla responsabilità se si dimostra il caso fortuito, secondo quanto previsto dall'art. 45 c.p., per il quale Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

Il caso fortuito, si è stabilito, si verifica quando un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, assolutamente non prevedibile e non evitabile (cfr. Sezione IV, 2 ottobre 2014, Proc. Rep. Trib. Cosenza in proc. Spadafora) (Cass. n. 15713/2015).


Aggressioni animali vicino casa, casistica giurisprudenziale


Le vicende collegate ad aggressioni di animali non custoditi oppure male custoditi arrivano dunque spesso in tribunale.

Vediamo allora alcuni esempi di ciò che viene deciso in quella sede.

Una delle più recenti decisioni in materia ha riguardato il caso di un'aggressione ad alcuni passanti all'interno di un residence, da parte di un cane il quale era fuggito dalla proprietà privata per via di un difetto del cancello automatico. Il cancello si era infatti aperto, probabilmente per l'interferenza dei telecomandi di altri cancelli, come, si accerta nel giudizio, in passato era già accaduto ad altri condomini; così il proprietario aveva invocato il caso fortuito.

Ma i Giudici di Legittimità non hanno concordato con la sua prospettazione: infatti, il cancello si era già dimostrato malfunzionante altre volte, in passato: non poteva pertanto trattarsi di un vera sorpresa per il proprietario dell'animale (v. Cass. n. 15713/2015).

In un altro caso è stata riconosciuta la responsabilità del proprietario dell'animale, perché i cani che fuggendo avevano aggredito terzi, erano usciti dalla proprietà attraverso buchi presenti nella recinzione.

Secondo la sentenza, anche se il cancello era chiuso, il proprietario non aveva fatto abbastanza, non essendosi avveduto di tali buchi nella recinzione (v. C. App. Perugia, n. 34/2014).

In altri casi è stata riconosciuta la responsabilità del detentore per un'aggressione del cane all'interno dell'abitazione stessa (v. Cass. n. 18814/2011).

Altri casi riguardano invece la condanna per lesioni colpose causate dal cane tenuto incustodito nel cortile di un condominio alla presenza di altre persone (v. Cass. n. 4672/2008).

La responsabilità non ricade solo su chi formalmente è proprietario, ma anche su chi ha in possesso o detenzione il cane (v. Cass. n. 36089/2011), così come anche su tutti i componenti della famiglia presenti al momento dell'aggressione (v. Cass. n. 8875/2011).

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