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In che modo la normativa va incontro ai disabili costretti ad effettuare lavori in casa per l'eliminazione delle barriere architettoniche?
Interventi edilizi, come ad esempio la risistemazione del bagno, l'allargamento delle porte per far passare la carrozzina, l'installazione di servoscala e molti altri possono godere di vantaggi.
Esistono benefici di diverso tipo: la riduzione dell'aliquota IVA, l'erogazione di contributi e la possibilità di effettuare detrazioni IRPEF.
La realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche prevede l'applicazione dell'aliquota IVA al 4%. È possibile applicarla per interventi che riguardano immobili esistenti ed anche all'acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento di disabili (es. servoscala) ed anche ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza.
L'Iva agevolata al 4% è consentita solo nel caso in cui l'acquirente sia il disabile stesso o al massimo un suo familiare. Per ottenerla bisogna presentare alla ditta che deve fatturare i lavori i seguenti documenti:
- certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante fra le 4 forme ammesse (di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio);
- nel caso di interventi edilizi, copia del titolo edilizio abilitativo rilasciato dal Comune, ovviamente solo qualora il tipo di intervento richieda la presentazione di una pratica edilizia comunale;
- nel caso di sussidi tecnici e informatici, specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio.
Qualora non si desideri esibire alla ditta documentazione riportante dati sensibili, è possibile in alternativa consegnare sempre alla ditta un'autodichiarazione a firma del disabile o del familiare in cui si attesti il diritto di poter beneficiare dell'iva agevolata. Un esempio di autodichiarazione potrebbe essere il seguente:
Il sottoscritto …………………………. nato a ……………………………… il ………………………. C.F. …………………………….. dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che le opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche nell'immobile sito in …………………………….. via ……………………… effettuate in ottemperanza della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e del d.m. 14 giugno 1989, n. 236 presentano le caratteristiche oggettive per poter beneficiare dell'applicazione dell'aliquota IVA del 4% sui corrispettivi d'appalto (o subappalto) fatturati, ai sensi del n. 41-ter della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Il sottoscritto pertanto chiede l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% nei limiti ivi previsti.
All'autodichiarazione generalmente si allega anche copia del titolo edilizio abilitativo, sempre che il tipo di intervento richieda la presentazione di una pratica edilizia comunale. È però opportuno essere in possesso di tutti gli altri documenti prima elencati, che non verranno consegnati alla ditta ma che saranno da esibire in caso di controlli.
La Legge 13/1989 ha introdotto la possibilità di chiedere contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Il contributo è una somma erogata sulla base della spesa effettuata. Hanno diritto a presentarne domanda i disabili stessi, i familiari o il condominio presso il quale risiede il disabile.
La domanda va indirizzata al Sindaco del Comune entro il 1° marzo di ogni anno e deve contenere la descrizione delle opere da realizzare, il certificato medico che attesti il tipo di difficoltà motoria e un'autocertificazione in cui il disabile dichiara di risiedere abitualmente nell'immobile su cui si eseguiranno i lavori. Per avere copia del modulo da compilare ed eventuali chiarimenti sulla pratica, è consigliabile rivolgersi agli sportelli comunali.
L'entità del contributo sarà determinata per fasce di spesa. Fino a 2.582,28 euro il contributo coprirà tutto l'importo, mentre per cifre superiori coprirà solo una parte della spesa effettivamente sostenuta.
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia su immobili ad uso abitativo è possibile beneficiare di una detrazione irpef pari al 50% da calcolare su un importo massimo di spesa di 96.000 euro.
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati quelli effettuati per l'eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio l'installazione di un ascensore od anche la sostituzione di gradini con rampe, purché queste siano tecnicamente conformi alle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche) ed anche quelli eseguiti per la realizzazione di strumenti che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell'art.3, comma 3, legge n.104 del 1992.
Si precisa che la detrazione è prevista solo per favorire la mobilità del disabile interna ed esterna all'immobile. Non si applica invece per l'acquisto di strumenti o beni mobili (anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile), come ad esempio telefoni a vivavoce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse. Per questi beni è tuttavia prevista la detrazione Irpef del 19% che vedremo nel prossimo paragrafo.
I beneficiari della detrazione del 50% sono tutti i soggetti passivi di IRPEF, possessori o detentori del fabbricato (affittuari, comodatari, ecc.) o familiari conviventi che sostengono le spese per l'intervento. Le modalità e le caratteristiche della detrazione sono le stesse che si applicano per la detrazione relativa al recupero del patrimonio edilizio esistente.
Esiste anche un altro tipo di detrazione, a cui abbiamo accennato prima, ossia la detrazione IRPEF del 19%, che è consentita per spese sostenute per l'acquisto di:
- mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione, al sollevamento (es. servoscala);
- sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e l'integrazione (es. telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa).
La detrazione IRPEF del 19% è prevista anche per altri interventi, come ad esempio la costruzione di rampe o l'adattamento dell'ascensore per renderlo idoneo ad accogliere la carrozzella. Questi ultimi interventi rientrano però anche nella detrazione del 50% sopra descritta. In questi casi la detrazione del 19% si applica solo all'eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta la detrazione sulla ristrutturazione edilizia. Le detrazioni del 50% e del 19% non sono quindi cumulabili sulle medesime spese.
Oltre ai benefici previsti a livello nazionale, sono da citare eventuali contributi erogati dalle Regioni. Le normative in materia sono differenti e suscettibili di modifiche. Pertanto, prima di effettuare i lavori, sarà opportuno informarsi sulle ultime novità presso un centro fiscale, un'associazione o direttamente presso la Regione di riferimento.
Come abbiamo visto ci sono varie possibilità per ottenere agevolazioni su interventi mirati all'eliminazione delle barriere architettoniche. Se la nostra situazione può rientrare nelle condizioni previste da più benefici, è sempre bene verificare se è consentito cumularli. Qualora non sia concesso, dovremo scegliere quello più idoneo al caso specifico.
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