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Il decreto legge n. 47/2014 ha introdotto un'importante agevolazione fiscale, valevole però solo per il trienno 2014-2016, in favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali che vengono adibiti ad abitazione principale.
Vediamo nei dettagli in cosa consiste questa agevolazione fiscale, chi può fruirne, le varie condizioni e caratteristiche con gli ultimi chiarimenti del Governo in una recente interrogazione parlamentare (n. 5-06405).
Innanzitutto è bene partire dalla definizione di alloggi sociali.
L'alloggio sociale è quell'unità immobiliare adibita a uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato (DM 22 aprile 2008).
Nella definizione di alloggio sociale vi rientrano anche gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici o privati con il ricorso a contributi e agevolazioni pubbliche destinate alla locazione temporanea (almeno otto anni) e alla proprietà.
Sono le singole regioni che definiscono i criteri e poi il comune emana i bandi per l'assegnazione degli alloggi e stila la graduatoria degli aventi diritto. Una volta individuati gli assegnatari, questi saranno chiamati in ordine di punteggio a scegliere fra gli alloggi che si rendono via via disponibili.
Detto ciò, vediamo nei dettagli in cosa consiste l'agevolazione fiscale prevista dal Decreto-legge del 28 marzo 2014 n. 47, intitolato Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014.
All'articolo 7 il decreto in questione introduce le detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore di alloggi sociali.
In vigore dal 29 marzo 2014 e valevole per il triennio 2014 - 2016, la detrazione consiste nella possibilità di detrarre dall'IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari a:
- 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71
- 450 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro.
Possono fruire di tale agevolazione fiscale solo i soggetti che siano titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, adibiti a propria abitazione principale.
Essendo però la nozione di alloggio sociale molto generica, possono sorgere alcuni dubbi sulle fattispecie di alloggio che vi possono rientrare e quindi sulla possibilità o meno di fruire dell'agevolazione fiscale.
Si ritiene quindi che ai fini del riconoscimento della detrazione non è sufficiente la semplice detenzione di un alloggio popolare; è necessario appurare che l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio sia avvenuta nel rispetto dei requisiti per l'accesso e la permanenza nell'alloggio sociale stabiliti dalla Regione, così come il canone di locazione sia stato determinato in conformità ai medesimi criteri stabiliti sempre dalla Regione.
Per farlo spetta al contribuente dimostrare di essere in possesso del contratto di locazione dal quale si evinca espressamente la natura di alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, nonché farsi rilasciare certificazione dall'Ente proprietario ex IACP e/o Comune in cui si attesti che l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti previsti dal citato Decreto Ministeriale del 22 aprile 2008.
Tale certificazione dovrà essere esibita dal locatario che intende avvalersi della detrazione presso gli intermediari che operano per i servizi di assistenza fiscale CAF.
Inoltre, il comma 1-sexies dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), applicabile anche ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, riconosce una quota di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR, consentendo quindi a tutti i soggetti che ne hanno diritto di usufruire del beneficio.
L'agevolazione non si applica, però, se l'intestatario dell'alloggio sociale non è percettore di reddito imponibile (quindi è un soggetto incapiente) così come ad esempio disoccupati, invalidi civili, titolari di pensione sociale.
A precisarlo è stato recentemente il Governo rispondendo a un'interrogazione parlamentare ( question time n. 5-06405 del 17/09/2015) in cui ha affermato che il riconoscimento del beneficio in argomento, in assenza di un'imposta lorda, non integra una detrazione fiscale bensì andrebbe considerato come contributo.
Si tratterebbe, quindi, di un intervento di natura non fiscale che necessiterebbe di adeguata copertura a carico della fiscalità generale.
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