Locazioni brevi: nuove istruzioni dalle Entrate sulla cedolare secca

In merito alle locazioni brevi l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'aliquota della cedolare secca sarà del 21% solo per la prima casa e salirà al 26% per le altre
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Affitti brevi: le novità sulla cedolare secca


Si torna a parlare di locazioni brevi, argomento già al centro dell'attenzione della Legge di Bilancio 2024. Con la circolare n. 10/E del 10 maggio 2024 l'Agenzia delle Entrate rende note quelle che saranno le istruzioni operative per i contribuenti locatori e per gli intermediari immobiliari. Molte le novità in materia, prime tra tutte quelle relative alla cedolare secca.

Si ricorda che la cedolare secca è il regime di tassazione favorevole e alternativo a quello di tassazione ordinaria.

Alla luce degli importanti cambiamenti, a partire dal 1° gennaio 2024, qualora il locatore opti per la forma impositiva agevolata si potrà applicare l'aliquota pari al 21% esclusivamente per un unico immobile concesso in locazione per ciascun periodo di imposta.
Per immobili successivi, nel caso in cui il proprietario voglia affittare per brevi periodi più di un'abitazione di cui è titolare, l'aliquota applicata sarà incrementata e pari al 26%.

Novità cedolare secca per affitti brevi - foto Getty ImagesNovità cedolare secca per affitti brevi - foto Getty Images

Da precisare che tali regole riguardano esclusivamente i proprietari che concedano in locazione fino a 4 immobili.
Chi volesse affittare 5 o più immobili dovrà dotarsi di partita IVA poiché si troverebbe a svolgere un'attività di tipo imprenditoriale e quanto percepito dovrebbe essere tassato come reddito di impresa.

Novità anche per quanto concerne gli intermediari immobiliari, tra i quali si comprendono anche i gestori dei portali telematici (come Airbnb e Booking). In merito sono da segnalare gli obblighi di cui si dovranno fare carico.

Costoro devono effettuare una ritenuta a titolo d'acconto sulle transazioni, pari al 21%, al momento del pagamento al locatore, a prescindere dal regime fiscale scelto dal proprietario. Operando in qualità di sostituti di imposta si garantisce allo Stato il versamento anticipato di una parte dell'imposta dovuta dal locatore.

Infine, occorre evidenziare che la Legge di Bilancio ha adeguato l'ordinamento tributario del nostro Paese ai contenuti della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea datata 22 dicembre 2022.

In base alle nuove disposizioni si possono verificare tre situazioni diverse:

  • intermediari non residenti Ue ed extra UE che abbiano una stabile organizzazione in Italia potranno operare mediante tale organizzazione;

  • intermediari residenti Ue che non abbiano una stabile organizzazione in Italia potranno adempiere gli obblighi fiscali direttamente o nominare un rappresentante fiscale;

  • intermediari extra-Ue con una stabile organizzazione in uno Stato membro UE dovranno assolvere agli adempimenti tramite la stabile organizzazione e, qualora dovesse mancare, saranno tenuti a nominare un rappresentante fiscale.

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