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Una delle maggiori attenzioni che devono essere poste, nel corso dell'esecuzione di lavori, riguarda l'osservanza della normativa sulla sicurezza di cantiere (D. Lgs 81/2008).
Questa legge, se da parte evidenzia un'attenzione verso un tema sociale, dall'altra pone delle lacune, in termini di conoscenza, soprattutto per chi non è addetto al settore.
In molti casi, infatti, il Committente, nella consapevolezza di aver affidato i lavori a un professionista, si ritiene estraneo a tutto ciò che comportano eventuali responsabilità circa l'attività dell'impresa in cantiere.
Nei fatti, in caso d'irregolarità accertata dagli ispettori del lavoro, è tenuto, alla stessa stregua degli altri soggetti coinvolti (impresa, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza), al pagamento di una sanzione amministrativa e, nei casi più gravi, a rispondere civilmente e penalmente in sede giudiziaria.
Se da una parte queste conseguenze si manifestano in corso dei lavori, è evidente la necessità di capire quali sono i documenti e gli adempimenti necessari (ai sensi del Dlgs 81/2008, aggiornato al Dlgs 3 agosto 2009 n°106) prima di dare inizio alle opere.
Innanzitutto, come condizione fondamentale, c'è da considerare il numero d'imprese che partecipano alla realizzazione delle opere.
In questo caso, non è prevista: la nomina dei Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la redazione del Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC), e la stima dei costi per la sicurezza.
Bisogna tuttavia rispettare i seguenti adempimenti: verifica dell'idoneità Tecnico professionale dell'impresa, trasmissione della Notifica preliminare (solo se l'entità dei lavori è superiore ai 200 uomini giorno) all'organo competente, e redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte dell'impresa.
Riguardo alla verifica dell'idoneità, in sostanza l'impresa dovrà dimostrare al Committente, il possesso di capacità organizzative, di disponibilità di forza lavoro e di attrezzature.
Questi requisiti devono seguire le indicazioni riportate sull'allegato XVII della legge, sia se si tratti d'imprese sia di lavoratori autonomi.
La definizione di uomini giorno, che in sintesi denota la consistenza dei lavori, riguarda invece l'entità presunta della forza lavoro da impiegare per la realizzazione dell'opera, ed è rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori (anche autonomi).
In questa ipotesi, oltre alla verifica dell'idoneità dell'impresa, alla trasmissione della Notifica Preliminare, alla redazione del POS, il Committente dovrà nominare un Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione oltre che far redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
Tuttavia in questi ultimi adempimenti, vi è un altro distinguo, ossia, se l'importo dei lavori è inferiore a 100.000,00 euro, ed essi non sono soggetti a richiesta di Permesso di Costruire, il Committente nominerà solamente il Coordinatore in fase esecutiva.
Quest'ultimo redigerà il PSC in conseguenza della presenza in cantiere di più imprese.
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