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Actio negatoria servitutis

Il proprietario di un fondo (anche un fondo urbano) che vede lesa la sua proprietà dall'esercizio di una servitù ha diritto di agire per vedere cessato l'abuso.
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Tutela della proprietà


L' art. 949 c.c., rubricato Azione negatoria, recita:

Tutela della proprietàIl proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivato di temerne pregiudizio.

Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può anche chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.

Si prenda ad esempio il caso di Tizio che si avvede del fatto che il suo vicino Caio ha iniziato ad utilizzare, senza la sua autorizzazione, una parte della sua proprietà per accedere al proprio fondo.

I diritti affermati da altri sulla cosa cui fa riferimento l'art. 949 c.c. non sono solamente diritti reali (come le servitù), ma anche diritti di godimento, quali ad esempio il parcheggio su proprietà altrui, ecc.

Ebbene in casi del genere l'ordinamento prevede un'apposita azione per consentire al proprietario di un bene di tutelare il proprio diritto sullo stesso.

L'azione negatoria, meglio nota nel caso delle servitù come actio negatoria servitutis, consente una tutela rapida (si tratta di procedimento cautelare) per l'eliminazione della turbativa e della molestia ed al contempo definitiva, in quanto consente di accertare l'insussistenza di diritti di terzi su quel bene consentendo così la massima ri-espansione del diritto sulla cosa.


Esercizio della servitù


Azione legale a tutela della proprietàLa servitù, dice l'art. 1027 c.c., è quel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.

Il diritto di servitù, che è strettamente connesso al fondo e non al proprietario (tant'è che alla cessione del bene segue automaticamente il trasferimento della servitù), può essere costituito per contratto, per sentenza, per testamento o per usucapione e destinazione del padre di famiglia; queste ultime due modalità non prevedono un intervento volitivo delle parti ma consentono l'instaurazione della servitù per il trascorrere del tempo o perché è lo stato dei luoghi a far emergere l'esistenza di tale diritto.

Della servitù si dice che è diritto reale di godimento su fondo altrui; per tornare all'esempio iniziale se Caio avesse una servitù di passaggio sul fondo di Tizio, egli avrebbe un diritto di godere di quel passaggio per meglio utilizzare il proprio bene e Tizio dovrebbe consentirlo senza potersi opporre.

Chiaramente il tutto deve avvenire nei limiti di quanto concordato o accertato, altrimenti si avrebbe un aggravamento di servitù, fatto questo vietato dal codice civile (art. 1067 c.c.).

Può accadere, però, com'è descritto nel caso esemplificativo che l'esercizio di un diritto di servitù sul bene altrui non sia considerato legittimo dal proprietario del medesimo; di ciò la possibilità per il proprietario di quest'ultimo di agire per vedere negata l'esistenza della summenzionata servitù.


Condizioni per l'esercizio dell'actio negatoria servitutis


Secondo la Corte di Cassazione l'azione negatoria, che, a norma dell'art. 949 c.c., il proprietario può esercitare per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, ovvero per far ordinare la cessazione di turbative e di molestie sulla stessa (e per ottenere l'eventuale risarcimento dei danni), presuppone che il proprietario abbia motivo di temere che le iniziative altrui (i diritti affermati o le turbative o le molestie) possano recargli un pregiudizio. Il pregiudizio di cui alla normativa in esame che in via di principio può derivare sia da situazioni di fatto, sia da situazioni di diritto, ovvero, quando un terzo manifesti con comportamenti concreti la sua eventuale pretesa, o quando un terzo vanti contro il proprietario l'esistenza di un proprio diritto, non può che tradursi in un limite al potere di godimento del proprietario (Cass. 03 luglio 2013 n. 16631).

Come dire: il proprietario può agire per ottenere una sentenza che neghi il diritto altrui sulla sua proprietà anche quando determinate iniziative pur non essendosi concretizzate siano state chiaramente paventate.

L'actio negatoria servitutis è imprescrittibile, vale a dire il proprietario del bene può fare valere in giudizio i propri diritti in qualunque momento, senza alcuna limitazione di tempo (cfr. Cass. 23 gennaio 2012 n. 871); tuttavia chi ha utilizzato il bene potrà sempre far valere l'eventuale acquisto per usucapione della servitù.

Avendo ad oggetto diritti reali, l'actio negatoria servitutis è soggetta al preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione presso un organismo accreditato dal Ministero della Giustizia, eccezion fatta per l'azione cautelare eventualmente iniziata per ottenere una rapida cessazione degli effetti negativi dell'altrui utilizzo (cfr. art. 5 d.lgs n. 28/2010).

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Actio negatoria servitutis
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